Sentenza n. 897/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 458/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo n. 458/2024, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento ministeriale di esercizio della prelazione culturale sull'intero compendio di Palazzo Federici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni culturali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimo il provvedimento ministeriale del 27 marzo 2024, con cui il Ministero della Cultura aveva esercitato la prelazione prevista dall'art. 60 d.lgs. n. 42/2004 sull'immobile di interesse culturale. Con il primo motivo deducevano error in procedendo, violazione dell'art. 61 d.lgs. n. 42/2004, carenza di potere e decadenza del Ministero, sostenendo che, quanto all'acquirente Giulia Marrone, il termine ordinario di sessanta giorni fosse decorso prima della notifica del provvedimento. Con il secondo motivo deducevano error in iudicando, travisamento dei fatti, sviamento, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e illogicità manifesta, sostenendo che la prelazione fosse stata esercitata esclusivamente per reperire una sede per gli uffici della Soprintendenza e non per la cura e valorizzazione del bene culturale. Con il terzo motivo deducevano violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. n. 241/1990, difetto e apparenza della motivazione e omessa pronuncia, assumendo che il provvedimento non evidenziasse un effettivo programma di valorizzazione. Gli appellanti contestavano inoltre, in via sostanziale, la legittimità del precedente provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale dell'immobile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto applicabile il termine ampliato di centottanta giorni previsto dall'art. 61, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, poiché la denuncia di trasferimento era incompleta: indicava la residenza anagrafica dell'acquirente, ma non il domicilio in Italia, individuato nel caso concreto nel centro principale degli interessi sito all'Aquila. Il termine più lungo decorre quindi dal momento in cui il Ministero riceve la denuncia tardiva o acquisisce tutti gli elementi necessari. Il Collegio ha comunque ritenuto decisiva anche la conoscenza effettiva del provvedimento entro il termine ordinario, desunta dai rapporti familiari ed economici con gli altri acquirenti tempestivamente destinatari della notifica e dalla procura rilasciata per il giudizio pochi giorni dopo la scadenza del termine. Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la prelazione non fosse finalizzata esclusivamente alla collocazione degli uffici della Soprintendenza. Il programma prevedeva anche biblioteca e archivi accessibili al pubblico, una sala convegni nell'ex cinema e un'area espositiva destinata a mostre, esposizione di opere restaurate e restauri visibili dalla piazza. Tali elementi integravano un programma di valorizzazione idoneo a favorire la fruizione collettiva e il dialogo con la cittadinanza; la motivazione del provvedimento richiamava adeguatamente tale programma. Le contestazioni relative al vincolo culturale sono state ritenute inammissibili perché il relativo provvedimento non era stato espressamente impugnato e, comunque, l'impugnazione sarebbe stata tardiva; inoltre, la legittimità del vincolo era già stata affermata con sentenza passata in giudicato. È stata confermata la condanna solidale degli appellanti al pagamento di 5.000 euro, oltre accessori di legge, in favore delle amministrazioni appellate; spese compensate nei confronti dell'altro appellato privato.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42/2004
Costituisce il fondamento della dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante dell'immobile, la cui legittimità non poteva essere rimessa in discussione in questo giudizio.
art. 59, comma 4, d.lgs. n. 42/2004
l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo
La denuncia di trasferimento deve contenere anche il domicilio in Italia delle parti; l'omissione rende la denuncia incompleta.
art. 60, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
Attribuisce al Ministero il diritto di prelazione sui beni culturali alienati e rileva ai fini del termine ordinario di esercizio e della conoscenza del provvedimento.
art. 61, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
Prevede il termine ordinario di sessanta giorni per l'esercizio della prelazione, termine che non opera nei confronti della denuncia incompleta secondo la disciplina del comma successivo.
art. 61, comma 2, d.lgs. n. 42/2004
Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'art. 59, comma 4.
La denuncia incompleta comporta l'applicazione del termine ampliato di centottanta giorni; nel caso concreto l'omessa indicazione del domicilio ha impedito il perfezionamento della denuncia.
art. 62 d.lgs. n. 42/2004
Richiede che l'esercizio della prelazione sia funzionale alla cura e valorizzazione del bene culturale; tale requisito è stato ritenuto soddisfatto dal programma di destinazione a uffici, biblioteca, archivi, sala convegni e area espositiva accessibili alla collettività.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; non risulta violato, poiché la prelazione era sorretta da un programma concreto di valorizzazione.
art. 3 l. n. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto mediante il richiamo al programma di valorizzazione e all'idoneità degli spazi a favorire la sensibilizzazione della collettività.
Massime di principio
- Quando la denuncia di trasferimento di un bene culturale omette l'indicazione del domicilio in Italia di una delle parti, la denuncia è incompleta e il termine per l'esercizio della prelazione è quello ampliato di centottanta giorni previsto dall'art. 61, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, decorrente dalla completa acquisizione degli elementi richiesti dalla legge.
- La tempestività dell'esercizio della prelazione culturale può essere valutata anche alla luce della conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario, desumibile da elementi presuntivi univoci quali rapporti familiari ed economici con altri destinatari e la partecipazione comune alle iniziative processuali.
- L'esercizio della prelazione culturale non è illegittimo per il solo fatto che il bene sia destinato anche a sede di uffici dell'amministrazione; tale destinazione può coesistere con la finalità di valorizzazione quando il programma preveda spazi, servizi o iniziative accessibili alla collettività e idonei a favorire la fruizione e la conoscenza del bene.
- L'obbligo di motivazione del provvedimento di prelazione è assolto quando l'atto richiama o recepisce un programma di valorizzazione concreto e specifica le modalità con cui la destinazione del bene favorirà la fruizione pubblica e la sensibilizzazione sui valori culturali.
- Le contestazioni relative alla dichiarazione di interesse culturale non possono essere introdotte nel giudizio contro il successivo esercizio della prelazione se il provvedimento impositivo del vincolo non è stato tempestivamente e autonomamente impugnato; a maggior ragione, non possono essere riesaminate quando la legittimità del vincolo sia stata già accertata con sentenza passata in giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →