Sentenza n. 876/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e, senza esaminare nel merito le censure relative alle clausole della lex specialis, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della novità della questione giuridica e della particolare complessità delle questioni tecniche sottese alla controversia.
Atto impugnato: lex specialis di una procedura aperta per la fornitura in service di 23 sistemi completi real time PCR per la ricerca di patogeni alimentari
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando, il capitolato tecnico, il disciplinare e gli ulteriori atti della gara, contestando due clausole dell’art. 2.2 del capitolato tecnico. La prima imponeva, a pena di esclusione, che i kit offerti fossero eseguibili anche sulle apparecchiature già possedute dalla stazione appaltante, indicate come Bio-Rad CFX 96 e Bio-Rad CFX Opus DW; inoltre, un criterio di valutazione attribuiva dieci punti ai kit validati su tali apparecchiature. La ricorrente ha dedotto che tali prescrizioni determinassero un lock-in tecnologico e favorissero il produttore delle apparecchiature, con violazione dei principi di concorrenza, par condicio, proporzionalità ed equivalenza, nonché illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento. La seconda clausola richiedeva che i protocolli validati utilizzassero, nella fase iniziale di arricchimento, terreni microbiologici previsti dalle norme ISO, escludendo metodi proprietari alternativi. La ricorrente, che commercializzava kit validati mediante un metodo proprietario certificato, ha dedotto la violazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2463, della circolare del Ministero della Salute del 10 febbraio 2025, del principio di equivalenza e dell’art. 113 del d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che la clausola limitasse ingiustificatamente la partecipazione e confondesse requisiti di partecipazione con requisiti di esecuzione. La stazione appaltante e la controinteressata hanno eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione e di interesse. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente è stata esclusa dalla gara anche per il mancato rispetto delle clausole impugnate e di ulteriori requisiti minimi. Essa ha quindi rinunciato al ricorso; le altre parti hanno aderito alla rinuncia, chiedendo tuttavia la condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
valutata ex art. 84 c.p.a. la ritualità dell’atto di rinuncia al ricorso
La rinuncia al ricorso, se rituale, consente la definizione del giudizio mediante estinzione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.
La rinuncia rituale al ricorso determina l’estinzione del giudizio.
art. 3 d.lgs. n. 36/2023
Invocato dalla ricorrente in relazione al principio di accesso al mercato e ai principi applicabili alla disciplina della gara; la questione non è stata esaminata per effetto della rinuncia.
art. 113 d.lgs. n. 36/2023
Invocato dalla ricorrente per contestare la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 1 regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2463
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità di metodi alternativi proprietari validati; la questione non è stata esaminata nel merito.
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