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Sentenza

Sentenza n. 1536/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione di sentenze del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, concernenti l'attribuzione della Carta elettronica del docente e, per una ricorrente, il risarcimento del danno da reiterazione di contratti a termine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto due distinti giudizi di ottemperanza, successivamente riuniti per identità delle questioni, del difensore e dell'esito. La prima ricorrente chiedeva l'esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, con attribuzione di complessivi 3.000 euro oltre accessori, nonché il pagamento del risarcimento derivante dall'illegittima reiterazione dei contratti a termine. La seconda chiedeva l'esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre agli accessori. In entrambi i giudizi erano stati richiesti anche, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti. Nelle more del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento, sicché le ricorrenti hanno dato atto del venir meno dell'interesse alla decisione nel merito, chiedendo tuttavia la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento era intervenuto dopo la notificazione dei ricorsi.

La decisione

Il TAR ha riunito i due giudizi e ha dichiarato cessata la materia del contendere per l'intervenuto pagamento delle somme e l'esecuzione delle obbligazioni oggetto dei giudicati civili. Pur in assenza di una fase decisoria sul merito dell'ottemperanza, il Collegio ha ritenuto conforme alle istanze delle ricorrenti regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, valorizzando il fatto che l'adempimento del Ministero era intervenuto solo dopo la notificazione dei ricorsi. L'amministrazione è stata quindi condannata a rifondere alle ricorrenti, in solido, le spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando che l'inerzia nell'esecuzione dei giudicati si inseriva in un più ampio fenomeno seriale di mancato riconoscimento della Carta docente e di errata applicazione di istituti lavoristici, con conseguente possibile maturazione di interessi, penalità e ulteriori spese a carico dell'Erario. Non sono stati nominati commissari ad acta né applicate penalità di mora, essendo intervenuto il pagamento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera c), c.p.a.

    La disposizione costituisce il riferimento per il giudizio di ottemperanza e per la possibile applicazione della penalità di mora in caso di persistente o ulteriore inadempimento; nel caso concreto non è stata applicata perché l'amministrazione ha adempiuto nelle more.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    La norma è richiamata nei giudicati civili quale base per la corresponsione degli accessori sulle somme dovute fino alla concreta attribuzione del beneficio.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta Docente di cui all’art. 1, c. 121, L. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato civile quale fondamento del diritto all'attribuzione della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato nelle more di un giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, senza procedere alla decisione sostanziale sull'esecuzione.
  • Se l'adempimento dell'amministrazione interviene dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, imputandole all'amministrazione che ha determinato la necessità del giudizio con la precedente inerzia.
  • La protratta inosservanza di giudicati da parte di un'amministrazione, specie quando inserita in un fenomeno seriale e potenzialmente produttivo di interessi, penalità e spese a carico dell'Erario, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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