Cassazione Penale, Ordinanza n. 09873/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi generici e non specificamente diretti contro la sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento all'art. 133 c.p. e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha rilevato che tali censure erano formulate in modo generico, senza una reale e specifica critica della decisione impugnata e senza la puntuale indicazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Norma richiamata come parametro per censurare la determinazione della pena; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è ritenuta generica.
art. 62-bis c.p.
Norma richiamata in relazione alle attenuanti generiche; anche su questo punto il motivo è giudicato privo di specificità.
art. 610 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito; nessuna norma processuale ulteriore è ricavabile con certezza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non contengono una puntuale indicazione delle ragioni in fatto o in diritto che si assumono errate nella sentenza impugnata.
- Le censure relative alla pena e alle attenuanti generiche devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito; una mera riproposizione di doglianze astratte non è sufficiente.
- La deduzione di vizi di motivazione e violazione di legge deve tradursi in una critica effettiva e mirata della decisione impugnata, altrimenti il controllo di legittimità non può essere attivato nel merito.
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