Sentenza n. 6330/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa tutela cautelare - del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato - sessione 2024 - formulato dalla XI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano nei confronti della ricorrente e comunicato in data 10 aprile 2024 mediante invio all'account online personale del candidato, accessibile dal seguente indirizzo internet: https://concorsi.giustizia.it/esameavvocato/; - del verbale di correzione della prova scritta del 13 febbraio 2024 della XI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano reso noto alla ricorrente in data 9 giugno 2024 a seguito di apposite istanze di accesso agli atti, dal quale risulta che nel corso della medesima seduta del 13 febbraio 2024, la suddetta Sottocommissione non ha ammesso la ricorrente alle prove orali dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato, indetto con D.M. 24 luglio 2024 del Ministero della Giustizia (pubblicato in G.U., IV Serie Speciale - Concorsi ed esami - n. 61 del 30 luglio 2024) per l'anno 2024; - della votazione riservata all'odierna ricorrente contenuta nel suddetto verbale e dell'esito negativo riservato all'elaborato redatto dalla ricorrente in data 10 dicembre 2024; - per quanto di ragione e ove occorrer possa, del Decreto del Ministero della Giustizia del 5 novembre 2024 avente ad oggetto la nomina della Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati, indetti per l'anno 2024 (doc. 3), nonché del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 21 novembre 2024 recante la nomina delle ulteriori sottocommissioni; - ove occorra, del verbale n. 2 del 5 dicembre 2024 della Commissione Centrale - Sessione 2024 presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni con cui è stata approvata la nota contenente i criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, esecutivo - anche se ignoto, che, comunque incida sull'interesse legittimo della ricorrente al prosieguo delle prove abilitative per l'accesso alla professione di avvocato, e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con la ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense della dott.ssa -OMISSIS- o, in subordine, al motivato riesame da parte di una diversa Commissione della prova scritta della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione forense, unitamente al verbale di correzione, alla votazione numerica e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione forense, deducendo, in primo luogo, l'illegittimità della valutazione numerica dell'elaborato per violazione dell'obbligo generale di motivazione. In secondo luogo, ha contestato la correttezza della valutazione tecnica, sostenendo che la sottocommissione si sarebbe discostata dai criteri di correzione stabiliti dalla commissione centrale e che, ove tali criteri fossero stati correttamente applicati, avrebbe dovuto conseguire la sufficienza. La ricorrente ha richiamato, a sostegno, il raffronto con elaborati di altri candidati ammessi e un parere pro veritate. Ha inoltre dedotto, per quanto occorresse, l'illegittimità degli atti di nomina delle commissioni e dei criteri direttivi di valutazione, chiedendo l'ammissione alle prove orali o, in subordine, il riesame dell'elaborato da parte di una diversa commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla motivazione numerica, ha ritenuto sufficiente il punteggio attribuito dalla commissione, purché espresso in applicazione di criteri di valutazione previamente individuati, poiché il voto costituisce un giudizio complessivo sull'elaborato e rende trasparente il livello di idoneità o inidoneità senza necessità di osservazioni ulteriori. Il Collegio ha richiamato il principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2017 e la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2011. Quanto alle censure sulla correttezza della valutazione, il TAR ha ribadito che la correzione delle prove costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di palese illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità, grave travisamento dei fatti o motivazione carente. Nel caso concreto non sono stati ravvisati tali vizi. Il parere pro veritate non può sostituire la valutazione riservata alla commissione esaminatrice, salvo il caso di abnormità. È stata inoltre esclusa la rilevanza del confronto con gli elaborati di altri candidati, poiché ogni prova è valutata singolarmente secondo i criteri prefissati e la disparità di trattamento potrebbe ipotizzarsi soltanto mediante un confronto complessivo degli elaborati, non limitato alla soluzione giuridica adottata. La stessa forma espositiva dell'elaborato, caratterizzata da cancellature, ripetizioni e commistioni tra fatto e diritto, è stata ritenuta indice di una valutazione plausibile e non irragionevole. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, nono comma, r.d.l. n. 1578/1933
I parametri normativi di valutazione dell'elaborato possono essere applicati mediante un giudizio complessivo espresso con punteggio numerico.
art. 17-bis, comma 2, r.d. n. 37/1934
La disposizione, esaminata dalla Corte costituzionale, non impedisce che il giudizio di inidoneità nelle prove dell'esame forense sia motivato mediante voto numerico.
art. 23, quinto comma, r.d. n. 37/1934
La disposizione, esaminata dalla Corte costituzionale, è compatibile con la motivazione numerica della valutazione delle prove.
art. 24, primo comma, r.d. n. 37/1934
La disposizione, esaminata dalla Corte costituzionale, non impone una motivazione ulteriore rispetto al voto numerico quando siano applicati criteri predeterminati.
art. 22, comma 9, r.d.l. n. 1578/1933
Il punteggio numerico rappresenta un giudizio complessivo dell'elaborato alla luce dei parametri di valutazione previsti dalla disciplina dell'esame.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni riferite, tra l'altro, al principio di uguaglianza in relazione alla valutazione numerica.
art. 97 Cost.
La motivazione numerica è compatibile con il buon andamento e può favorire economicità ed efficienza delle correzioni.
sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 7/2017
“i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”
Il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio di inidoneità e la conseguente non ammissione alle prove orali, se attribuito secondo criteri predeterminati.
sentenza Corte costituzionale 8 giugno 2011, n. 175
“non è esatto [...] che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice”
Il punteggio numerico costituisce motivazione del giudizio valutativo, in quanto esprime il grado di apprezzamento dell'elaborato e resta sindacabile nei limiti propri del giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Nelle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense, il giudizio di inidoneità e la conseguente non ammissione alle prove orali sono adeguatamente motivati dal voto numerico quando questo sia attribuito secondo criteri di valutazione previamente predeterminati; non sono necessarie osservazioni o glosse ulteriori.
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di palese illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità, grave travisamento dei fatti, abnormità o motivazione carente.
- Un parere pro veritate o altra valutazione tecnica di soggetti estranei alla commissione non può sostituire il giudizio dell'organo esaminatore, salvo che sia dimostrata l'abnormità o manifesta irragionevolezza della valutazione amministrativa.
- La comparazione tra elaborati di candidati diversi non è, di per sé, idonea a dimostrare una disparità di trattamento, poiché ciascun elaborato deve essere valutato singolarmente e complessivamente secondo i criteri prefissati, considerando anche completezza, profondità, capacità espositiva e coerenza argomentativa.
- Il giudice amministrativo non può formulare un giudizio sostitutivo sulla prova d'esame né attribuire direttamente la sufficienza, quando la valutazione della commissione non presenti vizi macroscopici di legittimità.
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