Cassazione Penale, Sentenza n. 37790/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cancelleria ha acquisito il certificato di morte del ricorrente (deceduto a Terzigno il 29/01/2022) nelle more della fissazione del ricorso. Avendo il reato estinto per morte dell"imputato, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell"art.150 c.p. (deciso in Roma il 06/07/2022). Non è stata pronunciata decisione sul merito delle censure sostanziali per effetto dell"estinzione del reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/06/2021 (decisa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.), che in parziale riforma del provvedimento del G.I.P. (abbreviato) aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1-bis, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminandone la pena. Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 133 c.p., 129 c.p.p. e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990) per carattere illegale della pena alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 e per l'erroneo riconoscimento dell'aggravante dell"ingente quantità".
Norme richiamate
art. 73 comma 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che disciplina il reato di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti; utilizzata per qualificare il fatto per cui l'imputato è stato condannato
art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferimento all"aggravante per l"ingente quantità; il ricorrente contestava l"erroneo riconoscimento di tale aggravante
art. 599-bis c.p.p.
Norma procedurale richiamata perché la Corte d"appello ha deciso ai sensi di questa disposizione nel confermare/rideterminare la pena in sede di appello dopo giudizio abbreviato
art. 133 c.p.
Norma sul trattamento della pena (determinazione e applicazione), evocata nel motivo relativo al carattere illecito della pena determinata
art. 129 c.p.p.
Norma procedurale relativa ai provvedimenti di colpevolezza/pena; richiamata nella censura sulla legittimità della determinazione della pena
Corte Costituzionale, sentenza n. 40/2019
Decisione costituzionale che ha inciso sulla cornice edittale delle pene per alcuni reati di stupefacenti; il ricorrente sosteneva che la determinazione della pena doveva tenerne conto
art. 150 c.p.
Norma che prevede l"estinzione del reato per morte dell"imputato; applicata dalla Cassazione per annullare senza rinvio la sentenza impugnata
Massime di principio
- La morte dell"imputato estingue il reato ai sensi dell"art. 150 c.p.: in presenza di adeguata prova documentale (certificato di morte) il giudice di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione e non entra nel merito delle questioni sostanziali.
- Se il ricorso mira a vizi di determinazione della pena (es. inadeguata applicazione della cornice edittale post sentenza costituzionale) tali censure diventano inopponibili una volta accertata l"estinzione del reato per morte, salvo ricadute eventualmente rilevabili in ambito civile o amministrativo.
- Per ottenere l"estinzione nel procedimento di cassazione è necessario che la morte sia provata tempestivamente mediante certificato: la produzione di tale atto alla cancelleria determina la declaratoria di estinzione.
- L"annullamento senza rinvio per estinzione interrompe il procedimento penale ma non sempre elimina automaticamente tutte le conseguenze extrapenali (es. azioni civili o profili amministrativi possono seguire regole autonome).
- In casi analoghi, se l"obiettivo è ottenere un accertamento di illegittimità di norme o criteri di quantificazione della pena, è importante proporre i motivi tempestivamente: la morte dell"imputato rende tuttavia vano il controllo di legittimità penale sostanziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37722/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37723/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37724/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37726/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37727/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37728/2022 del 06/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →