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Sentenza

Sentenza n. 25/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 530/2024, depositata e resa pubblica il 11.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1966/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 15.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 13.10.2025.

Giustizia amministrativa202501015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad attribuire 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 530/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 aprile 2024, non era stata eseguita quanto all’attribuzione del beneficio di 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente, salva la corresponsione delle sole spese liquidate al difensore. Ha evidenziato l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero e il ricorso era stato proposto dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi accolto la domanda principale e ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta dell’interessato; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a fronteggiare l’inerzia e, alla luce dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e del principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 15/2014, sussistono ulteriori ragioni ostative, considerate la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né alimentare del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giudiziale esecutivo nei casi previsti dalla legge.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all’esecuzione, compresa la nomina del commissario ad acta e, nei presupposti previsti, la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere applicata nei confronti dell’amministrazione inadempiente, ma è esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità; la misura non è automatica.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di attivare gli strumenti esecutivi previsti dall’ordinamento, compreso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    La sentenza del giudice del lavoro, oggetto di ottemperanza, aveva riconosciuto sulle somme dovute la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato dalla sentenza del giudice del lavoro quale base normativa per il regime degli accessori sulle somme riconosciute.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuato nella sentenza quale fondamento dell’utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento o all’attribuzione di un beneficio, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un nuovo termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, precisandone poteri e termine di intervento.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e, una volta inutilmente decorso, non impedisce al creditore di proporre il giudizio di ottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento dell’inottemperanza: anche nei confronti dell’amministrazione possono sussistere ulteriori ragioni ostative, valutabili in concreto dal giudice.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire una ragione per non applicare l’astreinte quando essa offra una misura esecutiva adeguata a superare l’inerzia dell’amministrazione.
  • Nella valutazione delle ragioni ostative all’astreinte possono assumere rilievo la complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l’elevato contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio da attribuire.
  • Il commissario ad acta individuato tra i dipendenti dell’amministrazione debitrice, chiamato a svolgere funzioni ausiliarie del giudice nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, può essere nominato senza liquidazione di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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