Sentenza n. 15662/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento ex art. 1 della legge n. 86/2001, con condanna del Ministero resistente alla corresponsione delle relative somme; nonché, qualora dovesse occorrere, del provvedimento m_dg.DAPPR21.25/05/2023.0025921.U del Ministero della Giustizia –DAP;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Ministero della Giustizia di riconoscere l’indennità di trasferimento d’ufficio per l’assegnazione dalla sede dell’UEPE di Roma alla C.C.F. di Pozzuoli, disposta dopo il superamento di una selezione interna per la qualifica di Vice Sovrintendente
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dipendente già titolare di un rapporto di servizio stabile e permanente, ha chiesto l’accertamento del diritto all’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001 e la condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute, impugnando, ove necessario, il diniego del 25 maggio 2023. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 86/2001, eccesso di potere, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. A suo avviso, l’assegnazione a una sede diversa conseguente al superamento di una selezione e del relativo corso interni, riservati al personale, soddisfaceva in via prioritaria l’interesse dell’Amministrazione alla copertura di funzioni superiori o diverse; la partecipazione volontaria alla selezione non trasformava quindi il trasferimento in una prima assegnazione né escludeva il diritto all’indennità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullato il diniego e riconosciuto il diritto del ricorrente all’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, condannando il Ministero al pagamento di quanto dovuto. Il trasferimento a una sede diversa, successivo al superamento di una selezione interna riservata e del connesso corso per la progressione in carriera, costituisce un trasferimento d’ufficio quando risponde prioritariamente all’interesse dell’Amministrazione di coprire funzioni superiori, differenti o di maggiore responsabilità. Non vi è soluzione di continuità nel rapporto di servizio né una nuova prima assegnazione; il consenso del dipendente manifestato partecipando alla selezione non modifica tale qualificazione. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 86/2001
Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi […]
Il personale delle Forze di polizia trasferito d’autorità a una sede in un comune diverso ha diritto all’indennità mensile prevista dalla disposizione. Il trasferimento conseguente a una selezione interna riservata e alla progressione in carriera rientra nella previsione quando è diretto prioritariamente a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione, anche se il dipendente ha consentito al cambiamento partecipando alla selezione.
Massime di principio
- Ai fini dell’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, l’assegnazione a una sede diversa conseguente al superamento di un concorso o di una selezione interna riservata al personale può integrare un trasferimento d’ufficio, e non una prima assegnazione, quando risponde prioritariamente all’esigenza dell’Amministrazione di coprire funzioni superiori, spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità.
- La partecipazione volontaria del dipendente a una selezione interna e il conseguente assenso all’assegnazione a una sede disponibile non escludono il carattere d’ufficio del trasferimento, se il mutamento di sede è prioritariamente funzionale alle esigenze dell’Amministrazione.
- La progressione in carriera all’interno di un rapporto di servizio stabile e permanente, con assegnazione a una sede diversa, non equivale alla prima assegnazione propria dell’accesso iniziale alla carriera quando non vi è novazione o soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
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