Cassazione Civile, Sentenza n. 18379/2021 del 30/06/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Piemonte che aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento notificato al socio per difetto di motivazione. L'Ufficio sosteneva che la motivazione dell'atto fosse corretta, potendosi soddisfare per relationem rinviando all'avviso di accertamento notificato alla societa' Dream Car S.r.l., adottato per il medesimo anno in seguito a verifica e divenuto definitivo. L'impugnazione in Cassazione denunciava violazione dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2261 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che l'obbligo di motivazione dell'avviso notificato al socio puo' essere assolto per relationem mediante allegazione dell'avviso notificato alla societa'. La Corte ha richiamato l'art. 2476 c.c. che attribuisce al socio il potere di consultare la documentazione societaria, per cui il socio e' posto in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento della societa'. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Piemonte, in diversa composizione, affinche' proceda al necessario accertamento di fatto (anche in ordine alla documentazione relativa allo stato di salute del contribuente e alla presunta interruzione dei rapporti societari) e si pronunzi sulle spese del giudizio di legittimita'.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 42, secondo comma
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo puo' essere assolto anche per relationem, quando all'avviso notificato al socio sia allegato l'avviso notificato alla societa' che rappresenta il presupposto dell'accertamento
codice civile, art. 2476
Il potere del socio di consultare la documentazione societaria giustifica la possibilita' di rinviare, ai fini motivazionali, all'avviso notificato alla societa', poiche' il socio puo' prendere visione degli atti aziendali che hanno determinato l'accertamento
legge n. 212/2000, art. 7
Richiamata nella sentenza impugnata in relazione ai principi di motivazione e diritto di difesa; la Corte ha comunque deciso sul vizio motivazionale ritenendolo superabile per relationem
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di legge
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
Norma richiamata per il procedimento di decisione senza discussione orale; la causa e' stata decisa in camera di consiglio perche' non e' stata richiesta la discussione
codice di procedura civile, art. 380-bis
Richiamato riguardo alla memoria depositata dal controricorrente in prossimita' dell'udienza, disciplinando la possibilita' di depositare memorie aggiuntive
codice civile, art. 2261
Norma indicata nel ricorso come richiamata dall'Amministrazione; la decisione si e' concentrata tuttavia sul rispetto dell'obbligo motivazionale e sulla possibilita' di rinvio per relationem
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento indirizzato al socio puo' essere soddisfatta mediante rinvio per relationem all'avviso notificato alla societa' quando quest'ultimo sia allegato, poiche' il socio ha diritto di accedere alla documentazione societaria.
- Se all'avviso indirizzato al socio manca l'allegazione dell'accertamento societario, l'atto potrebbe essere viziato per difetto di motivazione; in presenza dell'allegazione, il vizio motivazionale e' superato salvo comprovata impossibilita' del socio di prendere conoscenza dei documenti.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili puo' essere contrastata dal socio con prove contrarie (es. dimostrazione di estraneita' alla gestione, interruzione dei rapporti, documentazione clinica), che vanno valutate nel merito dal giudice di rinvio.
- Quando l'accertamento alla societa' e' divenuto definitivo per mancata impugnazione, l'Amministrazione puo' utilizzare tale accertamento come elemento per agire nei confronti dei soci, nel rispetto degli obblighi di motivazione.
- In controversie analoghe conviene sempre produrre e documentare tempestivamente ogni elemento probatorio (comunicazioni societarie, prova di mancata partecipazione alla gestione, certificati medici, atti di recesso o cessazione dei rapporti) per superare la presunzione e evitare la cassazione per carenze istruttorie.
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