Cassazione Penale, Sentenza n. 02710/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Foggia per la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. Il Tribunale aveva ritenuto la particolare tenuità del fatto valorizzando: l'assenza della persona offesa all'udienza predibattimentale (desunta come remissione tacita della querela), l'esiguità del danno indicato (€331) e la mancata opposizione delle parti. Il Procuratore deduceva: (i) violazione di norme sulla remissione di querela (art. 152 c.p. e art. 142 disp. att. c.p.p.), sostenendo che l'assenza alla sola udienza predibattimentale non equivale a remissione tacita se la persona offesa non è stata citata come testimone; (ii) errato utilizzo dell'art. 131-bis perché il Tribunale avrebbe fondato l'assoluzione su elementi insufficienti (la sola entità del danno e la presunta volontà della persona offesa) senza valutare elementi ostativi quali la recidiva reiterata specifica contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: (1) l'assenza della persona offesa all'udienza predibattimentale non può essere considerata remissione tacita di querela ai sensi dell'art. 152 c.p. se la persona offesa non era stata citata come testimone; il Tribunale aveva quindi errato nel desumere la rinuncia tacita dalla mancata comparizione. Inoltre la Corte ha osservato che, per effetto della L. 90/2024, il regime di procedibilità della truffa telematica è mutato e alcune ipotesi sono procedibili a querela (principio della norma sopravvenuta più favorevole). (2) il Tribunale ha applicato l'art. 131-bis valorizzando solo l'esiguità del danno senza considerare la contestata recidiva reiterata specifica, che costituisce ostativo al riconoscimento della particolare tenuità; la sentenza di merito ometteva di pronunciarsi sulla recidiva o di escluderla motivatamente. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Foggia per il riesame nel rispetto dei principi indicati.
Norme richiamate
La remissione tacita di querela prevista dall'art.152 si verifica solo quando il querelante, se citato come testimone, senza giustificato motivo non compare; l'assenza alla sola udienza predibattimentale non è sufficiente se la persona offesa non è stata citata come teste.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; la sussistenza della recidiva reiterata specifica costituisce un presupposto ostativo tale da escludere l'applicabilità dell'art.131-bis.
legge 90/2024 (modifica art. 640 c.p.)
"il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici, idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione"
Ha introdotto la fattispecie della cosiddetta truffa telematica e ha modificato il regime di procedibilità per alcune ipotesi di truffa online: alcune sono ora procedibili a querela. Il principio della norma sopravvenuta più favorevole al reo si applica anche al regime di procedibilità.
Ha riformulato l'art.152 c.p. (entrata in vigore 30/12/2022) prevedendo la remissione tacita quando il querelante, citato come testimone, non compare senza giustificato motivo.
Regola l'udienza predibattimentale e la facoltativa partecipazione della persona offesa; tuttavia la facoltatività non legittima di per sé la deduzione della remissione tacita dalla mancata comparizione se la persona non è stata espressamente citata come testimone.
Individua i criteri per la valutazione del grado di colpevolezza e delle modalità della condotta (parametri richiamati per la valutazione ai fini dell'art.131-bis).
Massime di principio
- L'assenza della persona offesa all'udienza predibattimentale non può essere automaticamente interpretata come remissione tacita della querela: ciò è possibile solo quando la stessa sia stata regolarmente citata come testimone e non compaia senza giustificato motivo.
- Per ritenere la remissione tacita il giudice deve verificare comportamenti effettivamente incompatibili con la volontà di persistere nella querela; la sola mancata costituzione in giudizio o la non comparizione all'udienza predibattimentale non sono di per sé sufficienti.
- Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione complessiva che consideri modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno: la mera esiguità del danno può non essere sufficiente se sussistono elementi ostativi.
- La recidiva reiterata specifica ostacola il riconoscimento della particolare tenuità: quando è contestata (o accertabile) il giudice deve motivare esplicitamente la sua esclusione prima di applicare l'art.131-bis.
- Le modifiche legislative che incidono sul regime di procedibilità (es. L.90/2024) possono mutare l'efficacia perseguibile del reato e si applica, ove favorevole al reo, la norma sopravvenuta; è dunque necessario verificare il regime di procedibilità vigente e la sua applicazione temporale.
- Se il giudice di merito confonde istituti (remissione tacita vs. partecipazione predibattimentale) o omette di valutare condizioni ostative rilevanti, la sentenza può essere annullata e gli atti rinviati per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
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