Cassazione Penale, Sentenza n. 02695/2026 del 23/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Esposito Crescenzo avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva annullato il provvedimento di non luogo a procedere del GUP. Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione di norme processuali e vizio di motivazione nella qualificazione di Ferone quale persona offesa nel reato di disastro colposo. Sosteneva che, trattandosi di disastro colposo, il bene giuridico tutelato sarebbe l'incolumità pubblica e la persona offesa sarebbe, in via privilegiata, il soggetto titolare dell'interesse pubblico (il Comune mediante il sindaco), non i singoli danneggiati; pertanto la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare a Ferone non avrebbe potuto determinare la nullità che ha portato all'annullamento né pregiudicare l'eventuale tutela risarcitoria civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Esposito Crescenzo. Ha ritenuto infondata la censura e confermato che la Corte d'appello ha correttamente qualificato Ferone come persona offesa: il capo d'imputazione descriveva lesioni in due appartamenti dell'edificio, uno dei quali di proprietà di Ferone, e dagli atti risultava che Ferone aveva denunciato i dissesti e manifestato la volontà di costituirsi parte civile. La Cassazione ha inoltre chiarito che, indipendentemente da una prospettiva più ampia sul carattere 'pubblico' del bene tutelato, il procedimento richiede l'avviso a chi, in concreto, risulta direttamente leso o esposto al pericolo; la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare a persona offesa individuabile determina la nullità ex art. 419 c.p.p. comma 7. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Non è stata disposta la rifusione delle spese in favore di Ferone in questa sede, poiché non assunta quale parte civile nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 419 c.p.p.
Previsione dell'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare alla persona offesa e sanzione di nullità processuale (comma 7) in caso di violazione; la Corte ha ritenuto applicabile la nullità per mancata notifica a Ferone, individuato come persona offesa dai fatti descritti nel capo d'imputazione
artt. 113, 434 e 449 c.p.
Norme del codice penale relative alla disciplina del reato contestato (concorso di persone e norme sul crollo/danno a cose e persone); la fattispecie è stata inquadrata come crollo/disastro con riferimento agli artt. 434 e 449, pur con discussione sulla concreta portata del pericolo diffuso
art. 676 c.p. (secondo comma)
Norma sulla rovina di edifici contrapposta al disastro colposo: la Corte ha ricordato che per il disastro colposo è richiesta la diffusività degli effetti e il pericolo per un numero indeterminato di persone, mentre per la contravvenzione di rovina di edifici non è necessaria tale diffusività
Massime di principio
- In caso di fatti che causano crolli o gravi dissesti, va valutato attentamente il contenuto del capo d'imputazione per capire se il bene tutelato è l'incolumità pubblica (disastro colposo) o interessi più circoscritti (rovina di edifici): la descrizione delle conseguenze e la diffusività del pericolo sono decisive per la qualificazione
- La qualifica di persona offesa non è esclusiva del soggetto che rappresenta l'interesse pubblico; se dal capo d'imputazione e dagli atti emerge un danno diretto e identificabile subìto da un privato (es. proprietario di un appartamento lesionato), tale soggetto può essere considerato persona offesa e deve essere avvisato dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 c.p.p.
- La mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare alla persona offesa individuabile comporta la nullità sanzionata dall'art. 419, comma 7, c.p.p.; tale nullità può determinare l'annullamento di provvedimenti successivi se rilevante per il diritto di difesa della persona offesa
- La distinzione tra diritto penale e tutela civile: anche se la mancata notifica della persona offesa può provocare nullità nel processo penale, la possibilità di agire in sede civile per ottenere il risarcimento non viene compiutamente pregiudicata dalla sentenza penale impugnata; tuttavia la posizione processuale (persona offesa vs parte civile costituita) incide sui rimedi e sulle spese nel giudizio
- Per i difensori degli imputati è prudente verificare l'elenco completo delle persone offese e la regolarità delle notifiche previste prima di accettare o concludere soluzioni processuali; per la parte offesa è essenziale far emergere tempestivamente la propria qualità e curare la ricezione degli avvisi processuali
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