Cassazione Penale, Sentenza n. 02689/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Cuneo che aveva respinto l'appello del PM contro il rigetto, in sede di GIP, della richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato (ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000). Il PM deduceva, con unico motivo, la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per palese contraddittorietà e sostanziale carenza della motivazione in relazione al periculum in mora. Sosteneva che l'ordinanza non aveva considerato elementi posti dall'ufficio (es. integrative dichiarazioni fiscali sottostimate, uso di software per occultare ricavi in nero, deposito di ingenti somme in contanti, evasione superiore a 1 milione di euro) che dimostrerebbero comportamenti dissipativi/occultativi e dunque il concreto rischio che, se si attendesse la definizione del giudizio, la confisca diventerebbe impraticabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del PM inammissibile. Ha ritenuto che il controllo in sede di legittimità sulle ordinanze cautelari in appello sia limitato alle violazioni di legge e ai casi di motivazione assente o meramente apparente; la dedotta contraddittorietà (art. 606, lett. e)) non può formare autonomo oggetto di sindacato in questa sede. Anche procedendo ad un esame sulla carenza di motivazione in termini di motivazione apparente, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite (Ellade) secondo cui il periculum in mora, ai fini del sequestro finalizzato alla confisca, va valutato in termini di impossibilità di attendere la definizione del giudizio perché la confisca altrimenti diverrebbe impraticabile, con riferimento concreto al rischio che il bene venga disperso, alienato, deteriorato o utilizzato. Nel caso concreto il Tribunale della Libertà aveva motivato l'assenza del periculum rilevando, tra l'altro, la mancanza di condotte distrattive/dissipative tali da giustificare l'anticipazione ablativa; la Corte ha ritenuto tale motivazione non apparente né carente e ha quindi respinto il ricorso.
Norme richiamate
Richiamato per indicare la funzione cautelare del Tribunale in sede di riesame/appello del provvedimento cautelare.
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato (ambito applicativo della richiesta di sequestro oggetto del procedimento).
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Articolo che definisce il delitto ipotizzato nelle indagini; citato per contestualizzare l'illecito tributario oggetto dell'indagine.
art. 322‑bis e art. 325 cod. proc. pen.
Richiamati per affermare che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di appello contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama la nozione di "violazione di legge" che legittima il ricorso per cassazione e include anche l'omissione assoluta o la motivazione meramente apparente.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte precisa che la dedotta contraddittorietà della motivazione rientra in quella specifica lettera ma non è autonomamente sindacabile se non in casi particolari; qui il ricorrente aveva invocato tale lett. e) ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non costituisse motivo idoneo in questa sede.
S.U. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile.
La pronuncia viene utilizzata come parametro interpretativo: il periculum in mora, nel sequestro finalizzato alla confisca, va motivato mettendo in relazione l'esigenza anticipatoria della confisca con elementi concreti che rendano probabile l'impossibilità di eseguire la confisca a regime processuale ordinario (dispersione, alienazione, deterioramento, utilizzo). Non è ammesso alcun automatismo per la natura del bene (es. denaro) senza motivazione specifica.
Massime di principio
- Il periculum in mora, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, va motivato in termini concreti e collegati all'esigenza anticipatoria della confisca: non basta il fumus commissi delicti o la natura fraudolenta della condotta; occorre indicare elementi che rendano probabile che, attendendo la definizione del giudizio, la confisca sarebbe resa impraticabile (dispersione, alienazione, deterioramento, utilizzo).
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: possono essere dedotte l'assenza assoluta della motivazione o la motivazione meramente apparente; la semplice deduzione di contraddittorietà non è normalmente idonea a sorreggere il ricorso, salvo il rispetto delle specifiche previsioni dell'art. 606.
- Elementi fattuali come dichiarazioni integrative, uso di software per occultare ricavi, o l'accantonamento di ingenti somme in nero possono essere rilevanti per provare il rischio di dispersione solo se tassativamente collegati a condotte dispositive successive o a trasferimenti/occultamenti concreti che indichino l'impossibilità di attendere la sentenza.
- La fungibilità del denaro o l'entità dell'imposta evasa, da sole, non determinano automaticamente il periculum in mora: devono essere accompagnate da fatti specifici che dimostrino il rischio di depauperamento o di difficoltà esecutiva della confisca.
- Per aumentare le probabilità di ottenere un sequestro cautelare finalizzato alla confisca, il PM dovrebbe documentare atti concreti di dissipatione o occultamento (bonifici a soggetti terzi, trasferimenti patrimoniali, smobilizzo di beni, falle nella contabilità riscontrabili temporalmente dopo l'emersione degli indizi) e spiegare perché tali atti rendono impraticabile l'esecuzione della confisca in caso di attesa del giudizio.
- Nel redigere il provvedimento cautelare il giudice deve esporre in modo chiaro l'itinerario logico che collega gli elementi di fatto al rischio di perdita dell'efficacia della confisca: motivazioni generiche o che si limitano a richiamare il fumus non sono sufficienti, ma nemmeno lo sono critiche del PM che si limitino a lamentare contraddizioni senza individuare specifiche carenze argomentative.
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