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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02692/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 08/01/2025 della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (cessione di stupefacente, fatto del 11/05/2017). Le censure denunciavano violazione degli artt. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) e 62 n. 4 cod. pen. (attenuante per il lucro di particolare tenuità), nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare si rilevava che la Corte d'appello non aveva verificato in modo concreto e motivato il quantitativo effettivamente ceduto e il relativo prezzo (la difesa aveva prospettato un massimo di circa 50 euro), e aveva formulato rilievi assertivi circa la gravità del fatto e il contesto territoriale (località "scarsamente antropizzata") senza indicare i criteri o gli elementi di fatto su cui si basava.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (termine massimo di prescrizione indicato pari a 7 anni e 6 mesi) e ha dichiarato che la prescrizione era maturata il 11/11/2024. Per tale motivo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ritenendo superfluo ogni approfondimento sul merito delle doglianze relative a 131-bis e 62 n.4 cod. pen.; ha altresì osservato che non ricorrevano le condizioni per pronunciare un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che incrimina la cessione di sostanze stupefacenti. Nel caso di specie era la norma sulla quale era stata pronunciata la condanna di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte di cassazione aveva richiamato la necessità di verificare la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; nella decisione impugnata la Corte d'appello non aveva svolto adeguata istruttoria motivata su quantità e circostanze, ma la Corte suprema ha dichiarato irrilevante ogni approfondimento ulteriore in ragione della sopravvenuta prescrizione.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Riguarda l'attenuante del lucro di speciale tenuità. La Corte d'appello non aveva verificato il prezzo effettivo della cessione, elemento essenziale per applicare l'attenuante; la Cassazione aveva chiesto tale verifica, ma la successiva dichiarazione di prescrizione ha reso superfluo il suo esame.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente alla Corte di cassazione di dichiarare la causa di non punibilità sopravvenuta (prescrizione) anche d'ufficio. La Corte l'ha applicata per annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione; ha altresì richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, se è intervenuta una causa estintiva, non rilevano vizi o nullità che implicherebbero un rinvio.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato matura durante il processo d'appello o nel corso dell'impugnazione, la Corte di legittimità può dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio, rendendo superfluo l'esame delle questioni di merito.
  • Quando si invoca l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. o dell'attenuante per lucro di particolare tenuità (art. 62 n.4), il giudice deve motivare concretamente sulla quantità ceduta e sul prezzo: valutazioni generiche o apodittiche non sono sufficienti.
  • Le conclusioni della Corte di cassazione che evidenziano omissioni probatorie o lacune di motivazione (ad es. mancata quantificazione della dose o del corrispettivo) richiedono un nuovo esame da parte del giudice di merito, salvo che sopravvenga una causa estintiva (es. prescrizione) che renda inutile il rinvio.
  • Le affermazioni circa il contesto territoriale o la maggiore offensività del fatto devono essere ancorate a elementi fattuali chiari; argomentazioni assertive prive di riscontri possono essere censurate per carenza di motivazione.
  • Nel calcolo dei termini di prescrizione occorre considerare eventuali periodi di sospensione/interruzione: se dagli atti non emergono tali periodi, la dichiarazione di prescrizione può essere accolta se i termini risultano maturati.

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