Cassazione Penale, Sentenza n. 02690/2026 del 23/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Granata Vincenzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Granata era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 22/09/2010 al 24/10/2011 per indagini su reati connessi allo spaccio e a ipotesi di peculato e falso; successivamente assolto con sentenza irrevocabile. La Corte d'appello rigetto' la domanda di riparazione perché ritenne sussistente una "colpa grave" ostativa, fondata su conversazioni intercettate a bordo dell'auto di servizio (n. 77 e n. 84) e sulle dichiarazioni rese in interrogatorio di garanzia, dalle quali emergerebbe una condotta di macroscopica imprudenza e comportamenti idonei a creare l'apparenza del coinvolgimento negli illeciti che giustificarono la misura cautelare. Il ricorrente lamentava errata individuazione del nesso causale tra condotta e provvedimento cautelare e motivazione apparente/tautologica, sostenendo che le intercettazioni citate non avevano valore indiziario rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di censura e ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato le intercettazioni e le dichiarazioni di Granata nel giudizio di riparazione, potendole considerare per accertare la colpa grave anche se quelle captazioni non erano state determinanti o erano state valutate inattendibili nel corso del giudizio di cognizione. La Cassazione ha condiviso il principio secondo cui la colpa grave ostativa alla riparazione puo' consistere in comportamenti non necessariamente costituenti reato ma idonei, per evidente negligenza o imprudenza, a creare la situazione che ha determinato l'intervento dell'autorita' giudiziaria. Ha altresi' ritenuto rilevante il mendacio in sede di interrogatorio di garanzia se causalmente collegato al provvedimento cautelare. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; il giudice puo' negare la riparazione se ricorre colpa grave dell'istante che abbia dato causa o contribuito a dare causa alla misura cautelare. Nel caso, applicata per valutare l'ostativita' della colpa grave.
art. 294 cod. proc. pen.
Norma sull'interrogatorio di garanzia (GIP); richiamata in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente durante l'interrogatorio e al loro valore probatorio nel giudizio di riparazione.
art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamata implicitamente per distinguere il diritto al silenzio dalla condotta di mendacio: la falsa dichiarazione non e' assimilabile al legittimo silenzio e puo' rilevare nel giudizio di riparazione se causalmente connessa.
art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
Modifica normativa rilevante che la Corte ha richiamato: dopo tale modifica il mendacio in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce condotta volontaria rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi alla riparazione.
Artt. 110, 314, 479 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/90
Norme penali relative ai reati per i quali il ricorrente era stato indagato (concorso, peculato, falsita' in atto pubblico, e normativa sugli stupefacenti). Citati come oggetto dell'imputazione originaria che ha determinato la misura cautelare.
Giurisprudenza della Cassazione (piu' pronunce richiamate)
Principi consolidati richiamati: la condotta ostativa alla riparazione puo' essere fondata su comportamenti non esclusi dal giudice di cognizione; il giudice della riparazione puo' considerare condotte extraprocessuali o menzogne processuali che abbiano creato l'apparenza di responsabilita' e che siano state giuridicamente idonee a sostenere una misura cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) il giudice puo' negare l'indennizzo se accerta "colpa grave" del richiedente, anche quando quella condotta non costituisce reato ma ha creato l'apparenza che ha indotto l'autorita' a adottare la misura cautelare.
- Conversazioni intercettate e dichiarazioni rese dall'indagato, pur non essendo state decisive o ritenute probatorie nel giudizio penale di cognizione, possono essere valutate nel giudizio di riparazione se non sono state espressamente escluse dal giudicato e se risultano causalmente rilevanti rispetto alla misura.
- Il mendacio o le false dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia possono costituire elemento ostativo al diritto alla riparazione quando risultino causalmente connessi alla determinazione della misura cautelare; tale mendacio non e' assimilabile al legittimo esercizio del silenzio.
- Per ottenere la riparazione il richiedente deve dimostrare non solo l'ingiustizia della detenzione, ma anche l'assenza di comportamenti propri che, per negligenza grave o volontarieta', abbiano contribuito a creare l'apparenza ostativa all'esercizio dell'azione penale o all'adozione della misura.
- In casi analoghi e' essenziale valutare la concreta connessione causale tra la condotta contestata (anche extraprocessuale) e la decisione cautelare; l'assenza di un collegamento valido puo' invece favorire il riconoscimento della riparazione.
- Il rigetto della domanda comporta normalmente la condanna alle spese processuali del ricorrente; la memoria difensiva generica e priva di riferimenti specifici puo' non produrre effetti favorevoli.
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