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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2076/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la condanna per concorso "esterno" in associazione terroristica (capo A), deducendo la manifesta illogicità della motivazione: i giudici hanno ritenuto il suo concorso esterno pur escludendo che fosse un membro operativo dell'ISIS e senza prova di contatti con membri dell'organizzazione. Contestava anche il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per una perizia sui device della ricorrente, sostenendo indizi di accesso post-sequestro (discordanza tra numero di applicazioni/contatti trovati e quanto ricordato, e ultimo accesso whatsapp indicato dopo il sequestro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 110 e 270-bis cod. pen. perché "il fatto non sussiste" (quindi viene meno il riconoscimento del concorso esterno nell'associazione terroristica). Ha rigettato il resto del ricorso (compresa la censura sull'ordinanza che negava la rinnovazione dell'istruttoria), confermando la correttezza della valutazione di inammissibilità di indagini esplorative in sede di appello e l'assenza di vizio nel provvedimento di rigetto ex art. 603 c.p.p. Gli atti sono trasmessi ad altra Sezione della Corte di Assise d'appello di Roma per rideterminare la pena rispetto al residuo reato (capo B). Non è stata adottata valutazione diversa circa l'assorbimento del capo C per mancata impugnazione del PM.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte richiede che, anche nel concorso esterno, il contributo abbia efficacia causale reale rispetto al fatto collettivo.

  • art. 270-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione con finalità di terrorismo: la Cassazione distingue tra partecipazione interna e concorso esterno, richiedendo per quest'ultimo una relazione/interazione con il sodalizio e un contributo cosciente, volontario e causalmente efficace.

  • art. 270-quinquies / 270-sexies cod. pen.

    Fattispecie autonome (propaganda, istigazione, uso di strumenti informatici) che il giudice di merito aveva valutato connesse; la Cassazione non ha riformulato l'assorbimento del capo C per preclusione processuale.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la Corte ha confermato che, in appello, richieste tardive e meramente esplorative possono essere respinte.

  • Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani

    "la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo"

    Principio sul concorso in reati monosoggettivi: la Cassazione precisa che tale principio non si estende automaticamente ai reati associativi senza considerare la specifica struttura dei reati plurisoggettivi.

  • Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino

    "condicío sine qua non" (efficacia causale del contributo)

    Stabilisce che il contributo dell'extraneus deve avere reale efficacia causale sulla conservazione o rafforzamento delle capacità operative dell'associazione; fondamentale per distinguere concorso esterno da mera condivisione unilaterale.

  • Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, Carnevale

    "l'inclusione di taluno in un'associazione non può dipendere solo dalla volontà di colui che all'associazione intende aderire"

    Affermata la natura plurisoggettiva dei reati associativi: la partecipazione richiede bilateralità (consapevolezza/accettazione da parte del gruppo).

  • Sentenze di merito citate (es. Benamir, Afli, Cangiano, Petrillo)

    Giurisprudenza di supporto che tratta elementi quali la 'riconoscibilità' del contributo esterno, la distinzione tra ruolo organico e contributo esterno, e la necessità di efficacia causale concreta.

Massime di principio

  • Per configurare il concorso esterno in un reato associativo non è sufficiente una mera adesione unilaterale o la diffusione di propaganda: è richiesta una relazione o interazione con il sodalizio, nella quale l'associazione si rivolge all'extraneus per specifici compiti o ne trae un contributo funzionale alle proprie esigenze operative.
  • Il contributo esterno deve essere cosciente, volontario e dotato di efficacia causale reale (conditio sine qua non) rispetto al mantenimento o rafforzamento delle capacità operative dell'associazione; la valutazione è «ex post» secondo i criteri della certezza processuale.
  • Il principio secondo cui non è necessario un previo accordo tra concorrenti (Sormani) opera con rilievi: va applicato con cautela e non può essere esteso automaticamente ai reati associativi senza valutare la struttura plurisoggettiva della fattispecie.
  • La distinzione tra partecipazione interna e concorso esterno è sostanziale e non meramente quantitativa: la partecipazione implica "affectio societatis" e un rapporto organico stabile; il concorso esterno è estemporaneo o non organico ma richiede comunque interazione e rilevanza causale.
  • In sede di appello le richieste di rinnovazione dell'istruttoria sono ammissibili solo se non meramente esplorative e se tempestive; richieste tardive basate su ipotesi prive di riscontri possono essere legittimamente rigettate ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
  • Il legislatore ha distinto molte condotte connesse al terrorismo in fattispecie autonome (artt. 270-ter, 270-quater, 270-quinquies ecc.): alcune condotte correlate alle finalità associative possono essere perseguite anche fuori dall'ambito dell'associazione qualora manchi la relazione bilaterale e l'efficacia causale richiesta.

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