Sentenza n. 441/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.07.2023, e notificata in forma esecutiva il 13.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, con accredito complessivo di 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva al Ministero. Il giudicato aveva accertato il diritto del docente al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a costituire la Carta e ad accreditarvi complessivamente 2.500 euro. Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo giudiziale, protrattasi anche dopo la notificazione in forma esecutiva. Il TAR ha verificato la prova del passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione. Dalla documentazione depositata non risultava l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i requisiti processuali di ammissibilità sia l’inadempimento dell’amministrazione. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica del docente e accredito della somma riconosciuta dal titolo esecutivo. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, autorizzandolo a delegare e subdelegare, con l’obbligo di attivarsi su istanza del ricorrente e di provvedere entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero, non costituito in giudizio, è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per spese processuali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso per l’esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato quale base della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza di una sentenza passata in giudicato è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, decorrente dalla notificazione del titolo presso la sede dell’amministrazione.
- Accertato che l’amministrazione non ha adempiuto agli obblighi specificamente derivanti dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine assegnato e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con attivazione su istanza della parte interessata dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →