Sentenza n. 284/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del verbale dell’ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro del 27 ottobre 2025 per il rinnovo della carica di Presidente della Giunta regionale della Calabria e dell'organo del Consiglio regionale della Calabria; - dei verbali dei singoli uffici centrali circoscrizionali; - della comunicazione dell'ufficio centrale regionale agli uffici centrali regionali dei voti riportati dalle liste; - del verbale di proclamazione degli eletti nella parte in cui inopinatamente attribuisce n. 2 seggi al gruppo di liste circoscrizionali “Noi moderati”; - dell'eventuale provvedimento di convalida degli eletti; - ove occorra, di ogni atto e comunicazione presupposta, connessa, collegata, successiva, derivata e consequenziale, onde ottenere il parziale annullamento e la correzione dei verbali impugnati con l'esclusione dalla ripartizione dei seggi del gruppo di liste circoscrizionali “Noi moderati” e la conseguente rimodulazione dell'assegnazione dei seggi proporzionali nelle tre circoscrizioni e nel collegio unico regionale, con proclamazione alla carica di Consigliere regionale della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali degli uffici centrali e atto di proclamazione degli eletti alle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre 2025, nella parte relativa all’attribuzione di due seggi alla lista Noi Moderati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l’ammissione della lista Noi Moderati al riparto dei seggi proporzionali, sostenendo che la soglia di sbarramento del 4% prevista dall’art. 1, comma 3, della L.R. Calabria n. 1/2005 dovesse essere calcolata sul totale dei voti validi espressi nella Regione, inclusi i voti attribuiti ai soli candidati alla Presidenza della Giunta regionale. Poiché Noi Moderati aveva ottenuto il 3,87% del totale dei voti validi, ma il 4,05% considerando soltanto i voti di lista circoscrizionale, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ammissione della lista e, conseguentemente, dell’assegnazione dei due seggi ottenuti dalla stessa, nonché delle successive operazioni di riparto e proclamazione. Ha chiesto l’annullamento parziale degli atti, la correzione del risultato elettorale e la propria proclamazione a consigliera regionale. I controinteressati hanno eccepito, rispettivamente, l’inammissibilità della domanda di annullamento dell’atto di proclamazione e la mancata impugnazione degli atti relativi alla stampa e all’approvazione dei modelli elettorali, oltre a contestare nel merito la tesi della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni processuali. Ha ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti, poiché l’art. 130, comma 1, c.p.a. impone di impugnare gli atti del procedimento elettorale successivi alla convocazione dei comizi unitamente all’atto conclusivo di proclamazione. Ha inoltre escluso la necessità di impugnare i decreti, i capitolati e la circolare relativi alla stampa e all’approvazione dei modelli elettorali, trattandosi di atti meramente materiali e organizzativi, non aventi autonoma valenza lesiva o presupposta rispetto alla proclamazione. Nel merito, il TAR ha interpretato il combinato disposto dell’art. 1, comma 3, della L.R. Calabria n. 1/2005 e dell’art. 15, comma 3, lett. a) e b), della L. n. 108/1968. Ha stabilito che, ai fini della soglia di sbarramento del 4% per le liste circoscrizionali e del calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale, devono essere considerati soltanto i voti validi attribuiti alle liste circoscrizionali, senza includere i voti espressi esclusivamente per i candidati alla Presidenza della Regione. L’art. 15, comma 3, della L. n. 108/1968 collega infatti il riparto dei seggi alla cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale e non ai voti dei candidati presidenti. I voti espressi per il solo Presidente rilevano invece nell’ambito della distinta disciplina relativa all’elezione del Presidente e delle liste regionali collegate. Il TAR ha ritenuto non applicabili i precedenti relativi alla Regione Puglia e alle elezioni comunali, poiché fondati su discipline normative differenti. Ha quindi confermato i propri precedenti secondo cui il quoziente elettorale circoscrizionale e la soglia di accesso al riparto devono essere calcolati sulla base delle sole cifre elettorali delle liste circoscrizionali. Poiché Noi Moderati aveva raggiunto il 4,05% sulla base di tale parametro, la sua ammissione al riparto e l’assegnazione dei due seggi sono state ritenute legittime. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 130, comma 1, c.p.a.
contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti
L’atto di proclamazione degli eletti è il provvedimento finale lesivo da impugnare unitamente agli atti del procedimento elettorale.
art. 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005
Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi
La soglia del 4% per l’ammissione delle liste circoscrizionali deve essere calcolata considerando i voti validi attribuiti alle sole liste circoscrizionali, non quelli espressi esclusivamente per i candidati alla Presidenza.
art. 15, comma 3, lett. a) e b), L. n. 108/1968
l’Ufficio centrale circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale; b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista
Il quoziente elettorale circoscrizionale e il riparto dei seggi sono determinati sulla base delle cifre elettorali delle liste circoscrizionali; non è consentita la commistione con i voti assegnati ai soli candidati presidenti.
art. 2, comma 2, L.R. Calabria n. 1/2005
i consensi alle liste sono attribuiti anche al candidato a Presidente collegato ad esse
La disposizione conferma che il voto di lista produce effetti anche per il candidato Presidente collegato, mentre non prevede l’effetto inverso del voto espresso soltanto per il candidato Presidente sulla cifra elettorale delle liste.
Massime di principio
- Nel sistema elettorale regionale calabrese, la soglia di sbarramento del 4% prevista per l’ammissione delle liste circoscrizionali al riparto dei seggi deve essere calcolata sulla base dei voti validi attribuiti alle sole liste circoscrizionali, senza includere i voti espressi esclusivamente per i candidati alla Presidenza della Regione.
- Il quoziente elettorale circoscrizionale e il riparto dei seggi tra le liste devono essere determinati sulla base delle cifre elettorali delle singole liste circoscrizionali; i voti dei candidati presidenti non possono essere sommati o commisti alle cifre delle liste ai fini dell’assegnazione dei seggi consiliari.
- La locuzione “voti validi” contenuta nella disciplina regionale della soglia di sbarramento non può essere interpretata isolatamente, ma deve essere letta sistematicamente in correlazione con la disciplina del riparto prevista dall’art. 15, comma 3, della L. n. 108/1968.
- La diversa disciplina elettorale adottata da un’altra Regione o per le elezioni comunali non è automaticamente applicabile al sistema calabrese quando le relative norme individuano differenti modalità di determinazione del totale dei voti validi e del quoziente elettorale.
- Nel giudizio elettorale, l’atto di proclamazione degli eletti costituisce l’atto conclusivo e lesivo da impugnare unitamente agli atti del procedimento elettorale successivi alla convocazione dei comizi, ai sensi dell’art. 130, comma 1, c.p.a.; non è invece necessaria l’impugnazione di atti meramente organizzativi e materiali privi di autonoma lesività.
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