Sentenza n. 1038/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento della delibera della Giunta Comunale del Comune di San Pietro Apostolo n. 45 del 29/04/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale di rifiuto della cessione di crediti derivanti dall'esecuzione di un contratto di appalto pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale con cui il Comune, quale debitore ceduto, ha rifiutato entro il termine di 45 giorni la cessione dei crediti effettuata in favore di una società cessionaria. Il diniego era motivato dal fatto che i crediti riguardavano la fase esecutiva di un contratto di appalto ancora in corso ed erano già contestati in giudizi civili pendenti. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando la natura paritetica del rapporto e la riconducibilità della controversia alla disciplina speciale della cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la cessione di crediti nella fase esecutiva di un contratto pubblico ed è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, quale disciplina speciale derogatoria rispetto agli artt. 1260 e seguenti del codice civile. Non vengono in rilievo atti organizzativi dell'amministrazione, ma rapporti paritetici e posizioni di diritto soggettivo tra il Comune, quale debitore ceduto, e i soggetti interessati alla cessione. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme le eventuali preclusioni e decadenze. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016
La disciplina speciale della cessione dei crediti derivanti dalla fase esecutiva dei contratti pubblici deroga alla disciplina generale degli artt. 1260 e seguenti del codice civile; la relativa controversia, quando attiene a rapporti paritetici, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
artt. 1260 e seguenti c.c.
Disciplina generale della cessione dei crediti, richiamata come normativa derogata dalla disciplina speciale dei contratti pubblici.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Massime di principio
- Le controversie relative alla cessione di crediti derivanti dalla fase esecutiva di un contratto pubblico, quando non riguardano l'esercizio di poteri autoritativi o atti organizzativi dell'amministrazione, attengono a rapporti paritetici e a diritti soggettivi e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La disciplina speciale prevista per la cessione dei crediti inerenti ai contratti pubblici prevale sulla disciplina generale civilistica della cessione del credito.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei limiti delle preclusioni e decadenze maturate.
Come è indicizzato
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