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Ordinanza

Ordinanza n. 1470/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Della Determinazione dirigenziale n. 197/2026, del 28/04/2026 pubblicata il 30/04/2026 – dell’Area Tecnica Manutentiva – Città di Aversa, con cui è stata disposta l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio d’igiene urbana del Comune di Aversa per la durata di sette mesi – “gara ponte” ai fini della continuità del servizio – CUP I39I26000110004-CIG BA9DE92270- alla ditta Win Ecology S.r.l.; - della Determinazione dirigenziale - nota prot. 0033660 del 30.04.2026 – dell’Area Tecnica Manutentiva - Città di Aversa avente ad oggetto la comunicazione di aggiudicazione; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti i verbali di gara e in particolare i verbali nn. 2 e 3 nonché del verbale n. 4 contenente la proposta di aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente, Nonché - per la declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto ai sensi degli artt. 121-122 c.p.a.; - per la reintegra in forma specifica mediante aggiudicazione della gara Nonché in subordine per la condanna al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore della Ris.am S.r.l. –ricorrente- ex artt. 30 e 124 c.p.a. Nonché in via ulteriormente subordinata rispetto a tutte le domande su indicate Per l’annullamento della Determina a contrarre n. 81/2026 del 23.02.2026 – dell’Area 3 Urbanistica, Governo del Territorio – Citta di Aversa e di tutti gli atti con la stessa approvati con conseguente obbligo per l’amministrazione di riedizione della procedura di gara. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RIS.AM SRL il 29\5\2026: annullamento, previa sospensione degli effetti: -degli atti già impugnati nell’ambito dell’originario ricorso n. 2972/2026 R.G che, in via cautelativa, si tornano a impugnare a seguire con i presenti motivi aggiunti, e precisamente: della Determinazione dirigenziale n. 197/2026, del 28/04/2026 pubblicata il 30/04/2026 – dell’Area Tecnica Manutentiva – Città di Aversa, con cui è stata disposta l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio d’igiene urbana del Comune di Aversa per la durata di sette mesi – “gara ponte” ai fini della continuità del servizio – CUP I39I26000110004-CIG BA9DE92270- alla ditta Win Ecology S.r.l; della Determinazione dirigenziale - nota prot. 0033660 del 30.04.2026 – dell’Area Tecnica Manutentiva - Città di Aversa avente ad oggetto la comunicazione di aggiudicazione; di tutti i verbali di gara e in particolare i verbali nn. 2 e 3 (doc. 3 e 4) nonché del verbale n. 4 contenente la proposta di aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata; nonché di ogni atto/verbale/provvedimento attinente al procedimento di anomalia dell’offerta ex art. 110, comma 5, lett. d), D.lgs 36/2023 svolto dal Comune di Aversa avuto riguardo all’offerta della Win Ecology conclusosi con esito positivo per la Win Ecology, in violazione dei più elementari principi di pubblicità e trasparenza e dei principi che governano le procedure di gara e in generale il procedimento amministrativo; di ogni altro atto connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, inerente l’istruttoria svolta dal Comune per valutare il costo della manodopera offerto dall’aggiudicataria Win Ecology; ove occorra, della comunicazione del 20.04.2026 prot. n. 0030571 (doc.6) con cui il Comune di Aversa ha chiesto alla Win Ecology la documentazione comprovante il rispetto dell’art. 110 comma 5, lett. d) del D.lgs. 36/2023; in via subordinata, ove occorra, della Determina a contrarre n. 81/2026 del 23.02.2026 – dell’Area 3 Urbanistica, Governo del Territorio – Citta di Aversa e di tutti gli atti con la stessa approvati; e per l’accoglimento -della già proposta, con il ricorso introduttivo e in questa sede confermata, domanda principale tesa al conseguimento dell’aggiudicazione, previa esclusione della Win Ecology per avere (pur essendo esplicitamente vietato dalla lex specialis di gara) ribassato i costi della manodopera e, comunque, per avere offerto un costo della manodopera non sostenibile rispetto ai servizi dalla stessa offerti e inferiore a quello realmente ricavabile dall’offerta prodotta in gara dalla Win Ecology e dai giustificativi trasmessi in data 24/04/2026 alla Stazione appaltante, e al più per l’attribuzione del corretto punteggio a questa attribuibile sensibilmente inferiore e tale da non risultare prima in graduatoria, e alla sottoscrizione del contratto, con declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente nelle more sottoscritto con la controinteressata e di subentro dell’odierna ricorrente, ovvero, in subordine della domanda di risarcimento del danno per equivalente subito e provato dall’odierna ricorrente anche in corso di causa; in subordine, alla luce delle censure già oggetto del ricorso introduttivo, per la ripetizione dell’intera procedura.

Giustizia amministrativa202602972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di igiene urbana del Comune di Aversa per sette mesi alla controinteressata, con contestazione degli atti di gara e della verifica dell'anomalia dell'offerta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione, la comunicazione di aggiudicazione, i verbali di gara e gli atti presupposti, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro o l'aggiudicazione in proprio favore e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Con motivi aggiunti ha contestato inoltre gli atti relativi alla verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, sostenendo la violazione dell'art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023, dei principi di pubblicità e trasparenza e delle regole sulle procedure di gara e sul procedimento amministrativo. In particolare, ha dedotto che l'aggiudicataria avrebbe ribassato i costi della manodopera nonostante il divieto previsto dalla lex specialis, avrebbe indicato costi della manodopera insostenibili o inferiori a quelli effettivamente desumibili dall'offerta e dai giustificativi, e avrebbe dovuto essere esclusa o ricevere un punteggio inferiore, con conseguente riedizione della gara in via subordinata. L'ordinanza non esamina nel merito i singoli motivi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare senza anticipare una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati. Ha ritenuto che la complessità e la natura delle questioni dedotte imponessero una più compiuta disamina nella fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha preferito mantenere integra la situazione esistente, per garantire la continuità della gestione del servizio di igiene urbana, tenuto conto anche della breve durata dell'affidamento. Ha fissato l'udienza pubblica di merito all'8 aprile 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale.

  • art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alla verifica dei costi della manodopera e alla valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione nel merito.

  • artt. 121-122 c.p.a.

    Sono richiamati per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la domanda non è decisa in questa fase cautelare.

  • artt. 30 e 124 c.p.a.

    Sono richiamati per la domanda subordinata di risarcimento e per la reintegrazione in forma specifica; l'ordinanza non esamina tali pretese nel merito.

Massime di principio

  • Quando la controversia cautelare presenta questioni complesse che richiedono una compiuta valutazione non compatibile con la fase sommaria, il giudice può respingere l'istanza cautelare riservando l'esame approfondito alla fase di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di assicurare la continuità di un servizio pubblico può prevalere, in via interinale, sull'interesse del concorrente non aggiudicatario alla sospensione dell'aggiudicazione, soprattutto quando l'affidamento contestato ha durata breve.
  • Il rigetto della domanda cautelare fondato sulla complessità delle questioni e sul bilanciamento degli interessi non comporta una decisione definitiva sulla legittimità dell'aggiudicazione o degli atti di gara.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaOfferta e valutazioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezzaAnomalia dell'offerta
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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