Regolamento (UE) 2025/1401
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1401 della Commissione, del 14 luglio 2025, recante modifica degli allegati I, VIII, XI, XV, XVI e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per adeguarli all’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione. In particolare, ritira alcuni status di indenne da malattia, modifica un programma di eradicazione per l’infezione da BTV e riconosce nuovi status di indenne da malattia per la Svezia. Le misure incidono su specifici territori di Italia, Slovenia, Spagna, Paesi Bassi e Svezia e riflettono le valutazioni della Commissione sulla conformità ai criteri del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Modifica gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per aggiornare gli status di indenne da malattia, i ritiri di status e i programmi di eradicazione di alcuni Stati membri o loro zone/compartimenti in relazione a specifiche malattie animali elencate.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in particolare, alle loro zone, territori e compartimenti elencati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, con effetti su approvazioni, ritiri o modifiche dello status di indenne da malattia e dei programmi di eradicazione relativi a determinate malattie elencate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429. Le modifiche riguardano specificamente Italia, Slovenia, Spagna, Paesi Bassi e Svezia, oltre ai rispettivi territori indicati negli allegati; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620
Il regolamento adegua gli elenchi contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione. La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689, che disciplinano il riconoscimento, il mantenimento e il ritiro dello status di indenne da malattia, nonché l’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che la Commissione riconosca o revochi lo status di indenne da malattia per Stati membri, zone o compartimenti, e che approvi i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione predisposti dagli Stati membri per determinate malattie elencate. Il regolamento delegato (UE) 2020/689 specifica i criteri tecnici per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro di tale status, nonché le condizioni per l’approvazione dei programmi di eradicazione.
Italia: programma di eradicazione per Brucella abortus, B. melitensis e B. suis
A seguito del ritiro dello status di indenne da malattia nelle popolazioni di ovini e caprini della provincia di Alessandria, la Commissione ha valutato una modifica del programma di eradicazione presentato dall’Italia. La modifica è risultata conforme ai criteri della parte II del regolamento delegato (UE) 2020/689 e consente di includere la provincia di Alessandria tra le zone con programma di eradicazione approvato per Brucella abortus, B. melitensis e B. suis. Di conseguenza, l’allegato I, parte II, capitolo 2, viene aggiornato per riflettere l’estensione territoriale del programma.
BTV: ritiro dello status o modifica del perimetro territoriale
Per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV), la Slovenia ha notificato focolai di sierotipo 4 sull’intero territorio: poiché l’intero Stato era elencato come indenne nell’allegato VIII, parte I, il relativo status viene ritirato integralmente e la voce della Slovenia è soppressa. Anche per la Spagna la Commissione constata che le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia non sono più soddisfatte nella parte peninsulare; la voce viene quindi limitata alla sola Comunidad Autónoma de Canarias.
Spagna: programma facoltativo di eradicazione per BTV
La Spagna ha inoltre ridotto l’ambito territoriale del programma facoltativo di eradicazione per BTV, mantenendolo soltanto nelle Isole Baleari. L’allegato VIII, parte II, viene perciò sostituito, con approvazione del programma limitato alla Comunidad Autónoma de las Islas Baleares e con data di approvazione iniziale 21.2.2022. Le altre zone originariamente elencate vengono espunte.
Paesi Bassi: ritiro dello status per un compartimento HPAI
In relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), i Paesi Bassi hanno comunicato che Cobb Europe B.V., numero di riconoscimento 2951, non soddisfa più le condizioni per essere considerato compartimento indenne. L’allegato XI viene quindi modificato eliminando tale compartimento dall’elenco dei compartimenti indenni; nella nuova voce restano indicati soltanto i soggetti/compartimenti ancora riconosciuti, tra cui Institut de selection animale B.V. con numero di riconoscimento 2338.
Svezia: riconoscimento di nuovi status di indenne da malattia
La Svezia ha fornito evidenze ritenute conformi ai criteri del regolamento delegato (UE) 2020/689 per ottenere il riconoscimento dello status di indenne da malattia sull’intero territorio rispetto a tre infezioni: Marteilia refringens, Bonamia exitiosa e Bonamia ostreae. Gli allegati XV, XVI e XVII vengono quindi aggiornati inserendo la Svezia come indenne sull’intero territorio per ciascuna delle tre malattie.
Effetti finali e entrata in vigore
Il regolamento si limita a modificare gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620; non introduce regole generali nuove, ma aggiorna le liste territoriali e i riconoscimenti sanitari vigenti. Entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2021/620
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, VIII, XI, XV, XVI e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 secondo quanto dettagliato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano lo status di indenne da malattia, il ritiro di tale status e l’approvazione o aggiornamento di programmi di eradicazione per malattie elencate.
Italia: ampliamento del programma di eradicazione per Brucella abortus, B. melitensis e B. suis
Nell’allegato I, parte II, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita per includere la provincia di Alessandria (Regione Piemonte) tra le zone con programma di eradicazione approvato per Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nelle popolazioni di ovini e caprini, oltre alle altre aree già elencate.
Slovenia e Spagna: ritiro o limitazione dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV
Nell’allegato VIII, parte I, la voce relativa alla Slovenia è soppressa in quanto l’intero territorio perde lo status di indenne da malattia per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV), sierotipi 1-24. Per la Spagna, la voce è sostituita limitando lo status di indenne da malattia alla sola Comunidad Autónoma de Canarias, con ritiro dello status per la parte peninsulare.
Spagna: modifica del programma facoltativo di eradicazione per BTV
Nell’allegato VIII, parte II, il programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV resta approvato solo per la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con data di approvazione iniziale 21.2.2022. Le altre zone precedentemente incluse vengono soppresse.
Paesi Bassi: ritiro dello status di compartimento indenne da HPAI
Nell’allegato XI, la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita, eliminando il riferimento a Cobb Europe B.V. n. riconoscimento 2951 e mantenendo soltanto Institut de selection animale B.V. con numero di riconoscimento 2338. Il compartimento Cobb Europe B.V. non è più considerato indenne da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Svezia: riconoscimento dello status di indenne da malattia per Marteilia, Bonamia exitiosa e Bonamia ostreae
Negli allegati XV, XVI e XVII, parte I, viene inserita la Svezia con riferimento all’intero territorio come indenne, rispettivamente, da Marteilia refringens, Bonamia exitiosa e Bonamia ostreae.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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