Regolamento (UE) 2025/1446
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1446 della Commissione, del 14 luglio 2025, che sospende le misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sospende fino al 6 agosto 2025 l’applicazione di specifiche misure tariffarie di riequilibrio dell’Unione nei confronti di prodotti originari degli Stati Uniti. La misura si inserisce nella sequenza di atti UE adottati in risposta alle tariffe statunitensi su acciaio, alluminio e prodotti derivati, tenendo conto della temporanea sospensione di alcune contromisure statunitensi. Contestualmente, il regolamento modifica il precedente regolamento di sospensione (UE) 2023/2882 per allinearne le date al nuovo termine. L’atto è adottato con urgenza, è immediatamente applicabile e non pregiudica la posizione dell’Unione circa l’incompatibilità delle misure statunitensi con l’OMC.
Sospensione fino al 6 agosto 2025 delle misure di riequilibrio commerciali dell’UE contro alcuni prodotti originari degli Stati Uniti, con aggiornamento del regime di sospensione già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure di riequilibrio degli scambi adottate dall’Unione in relazione a determinati prodotti originari degli Stati Uniti, in particolare ai dazi doganali supplementari istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2025/778, (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502. L’effetto è generale e immediato in tutti gli Stati membri, trattandosi di regolamento direttamente applicabile; la sospensione riguarda gli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 e impatta anche sul calendario di sospensione fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882, come modificato. Non disciplina direttamente importatori o esportatori, ma incide sulle condizioni tariffarie applicabili alle merci interessate nel commercio UE-USA.
Sospensione delle misure di riequilibrio commerciali UE verso gli Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1446 della Commissione interviene nel quadro della controversia commerciale transatlantica relativa ai dazi statunitensi su acciaio, alluminio e prodotti derivati. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) n. 654/2014 e le misure già adottate in precedenza, dispone una nuova sospensione delle contromisure tariffarie dell’Unione fino al 6 agosto 2025, per favorire ulteriori sviluppi negoziali e possibili soluzioni della controversia.
Contesto normativo e successione degli atti
La disciplina si inserisce in una sequenza di interventi della Commissione: i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 avevano introdotto dazi doganali supplementari su determinati prodotti originari degli Stati Uniti per controbilanciare le misure statunitensi adottate ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962. Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 aveva sospeso tali dazi fino al 31 marzo 2025; il regolamento (UE) 2025/664 aveva poi esteso la sospensione fino al 14 aprile 2025, e il regolamento (UE) 2025/786 l’aveva ulteriormente prorogata fino al 14 luglio 2025.
Motivi della nuova sospensione
Nei considerando, la Commissione richiama la reintroduzione da parte degli Stati Uniti, il 10 febbraio 2025, delle misure di salvaguardia su acciaio e alluminio, nonché l’introduzione, il 2 aprile 2025, di dazi addizionali nell’ambito della cosiddetta "politica tariffaria reciproca". Viene inoltre evidenziato che gli Stati Uniti hanno prorogato la sospensione del dazio del 20 % ad valorem sulle importazioni dall’Unione fino al 1° agosto 2025. Alla luce di tali sviluppi, l’Unione ritiene opportuno calibrare la propria risposta e mantenere aperta la cooperazione con gli Stati Uniti.
Ambito della sospensione disposta dall’articolo 1
L’articolo 1 sospende l’applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 fino al 6 agosto 2025. In concreto, ciò comporta la temporanea disapplicazione delle misure di riequilibrio commerciali previste da quel regolamento nei confronti di determinati prodotti originari degli Stati Uniti.
Coordinamento con il regime di sospensione già vigente
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 per sostituire, negli articoli 1 e 2, la data del 14 luglio 2025 con quella del 6 agosto 2025. In questo modo, il calendario della sospensione delle misure tariffarie già sospese viene allineato alla nuova proroga disposta dal presente regolamento.
Entrata in vigore, urgenza e profili istituzionali
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica immediatamente, in ragione dell’urgenza di evitare l’entrata in vigore delle misure di riequilibrio e di preservare margini negoziali. La Commissione prevede inoltre un riesame periodico della sospensione e la possibilità di adottare ulteriori misure, inclusa una riduzione del periodo di sospensione. Resta espressamente salva la posizione dell’Unione secondo cui le misure statunitensi sono incompatibili con l’Accordo OMC.
Disposizioni principali
Sospensione delle misure di riequilibrio UE
L’articolo 1 sospende fino al 6 agosto 2025 l’applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/778, che contengono le misure di riequilibrio degli scambi relative a determinati prodotti originari degli Stati Uniti.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 sostituendo, negli articoli 1 e 2, la data del 14 luglio 2025 con la data del 6 agosto 2025, così da prorogare coerentemente la sospensione dei dazi supplementari precedentemente sospesi.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Considerati i motivi di urgenza richiamati nei considerando, le disposizioni si applicano immediatamente.
Base giuridica e controllo di esecuzione
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 654/2014, in particolare sull’articolo 7, paragrafi 3 e 4, e tiene conto della procedura di comitato prevista dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, con sottoposizione al comitato sugli ostacoli agli scambi entro 14 giorni dall’adozione.
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