Regolamento (UE) 2025/1448
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1448 della Commissione, del 15 luglio 2025, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissioe sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia mediante importazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione apre un'inchiesta ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare se le importazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile costituiscano elusione delle misure antidumping già imposte con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259. Contestualmente dispone la registrazione di tali importazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, così da consentire l'eventuale riscossione retroattiva di dazi se l'elusione sarà confermata. Il regolamento disciplina inoltre termini procedurali, modalità di partecipazione delle parti interessate, richieste di esenzione, trattamento riservato delle informazioni e conseguenze della mancata collaborazione.
Apertura di un'inchiesta antidumping per possibile elusione e registrazione delle importazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile, attualmente classificati ai codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45, con riferimento a una possibile elusione delle misure antidumping in vigore sui accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. Il regolamento opera in tutti gli Stati membri; prevede la registrazione doganale delle importazioni per nove mesi dalla data di entrata in vigore. Sono previste possibilità di esenzione per importatori o società di assemblaggio/completamento che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche elusive.
Apertura di un'inchiesta per possibile elusione delle misure antidumping sugli accessori fusi per tubi in ghisa malleabile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1448 della Commissione apre un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare una possibile elusione delle misure antidumping già in vigore sui accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. La misura è adottata anche sulla base dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che consente la registrazione delle importazioni interessate.
Contesto e prodotto interessato
Il prodotto in esame, già colpito dalle misure in vigore, è costituito da specifici accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, classificati al codice NC ex 7307 19 10 e ai codici TARIC 7307 19 10 10 e 7307 19 10 20, originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è invece costituito da accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile, attualmente classificati ai codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45.
Elementi di prova della possibile elusione
La Commissione ritiene che la domanda presenti elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta. In particolare, si evidenziano:
- una modificazione della configurazione degli scambi verso l'Unione dopo l'istituzione dei dazi;
- una sostituzione, almeno parziale, delle esportazioni del prodotto soggetto a misura con quelle del prodotto oggetto dell'inchiesta;
- operazioni di assemblaggio/completamento nell'Unione ritenute prive di sufficiente motivazione o giustificazione economica diversa dal dazio;
- il dato secondo cui il valore dei pezzi originari della Repubblica popolare cinese supera il 60% del valore complessivo del prodotto assemblato/completato;
- il dato secondo cui il valore aggiunto nell'operazione di assemblaggio/completamento è inferiore al 25% del costo di produzione. La Commissione ritiene inoltre che tali pratiche abbiano indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore, sia in termini di quantità sia di prezzi, e che i prezzi nell'Unione del prodotto simile assemblato/completato risultino oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.
Ambito procedurale e partecipazione delle parti interessate
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale devono presentare per iscritto osservazioni, risposte ai questionari, richieste di esenzione e ogni altra informazione utile. Le richieste di audizione nella fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dall'entrata in vigore e devono indicare i motivi della richiesta.
La Commissione ricorda che le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. In mancanza di adeguata giustificazione della riservatezza o di un riassunto idoneo, la Commissione può non tenere conto delle informazioni trasmesse.
Modalità di trasmissione e interlocuzione con la Commissione
Le parti interessate sono invitate a utilizzare la piattaforma TRON.tdi per l'invio di comunicazioni, richieste di registrazione, procure e certificazioni scannerizzate. È richiesto un account EU Login. In alternativa, la corrispondenza può essere inviata anche via e-mail agli indirizzi indicati nel regolamento. Le parti devono fornire recapiti completi e un indirizzo e-mail ufficiale di lavoro attivo, poiché la Commissione comunicherà normalmente per posta elettronica.
Richieste di esenzione
Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate se non costituiscono elusione. Poiché la possibile elusione avrebbe luogo all'interno dell'Unione, esenzioni possono essere concesse agli importatori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche elusive di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2. I produttori che intendano beneficiare dell'esenzione devono manifestarsi entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore; i questionari devono comunque essere presentati entro 37 giorni dalla pubblicazione.
Registrazione delle importazioni e finalità della misura
La registrazione delle importazioni è disposta per assicurare che, se l'inchiesta confermerà l'elusione, possano essere riscossi dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259, a decorrere dalla data di registrazione.
Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili
Se una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni necessarie, non le trasmette nei termini o ostacola gravemente l'inchiesta, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Lo stesso vale se vengono fornite informazioni false o fuorvianti. La mancata collaborazione può quindi condurre a un esito meno favorevole per la parte interessata.
Durata dell'inchiesta, dati personali e consigliere-auditore
L'inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725. Le parti interessate possono inoltre rivolgersi al consigliere-auditore per questioni relative all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e più in generale ai diritti di difesa, con possibilità di organizzare audizioni e mediazione con i servizi della Commissione.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dell'inchiesta per elusione
La Commissione apre un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile, classificati ai codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45, eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta; la registrazione scade dopo nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento.
Termini per le parti interessate
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall'entrata in vigore. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e ogni altra informazione devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le richieste di audizione relative alla fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dall'entrata in vigore.
Possibili esenzioni
Gli importatori o le società che effettuano operazioni di assemblaggio/completamento nell'Unione possono chiedere l'esenzione se dimostrano che l'importazione non costituisce elusione e che non sono coinvolti nelle pratiche elusive ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.
Elementi di prova dell'elusione
La domanda è ritenuta supportata da elementi sufficienti: modifica della configurazione degli scambi dalla Cina verso l'Unione, sostituzione delle esportazioni del prodotto soggetto a dazio con il prodotto oggetto dell'inchiesta, aumento di operazioni di assemblaggio/completamento nell'Unione, valore dei pezzi cinesi superiore al 60% del valore complessivo e valore aggiunto nell'assemblaggio inferiore al 25% del costo di produzione.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
In caso di rifiuto di accesso alle informazioni, mancata trasmissione nei termini o grave ostruzione dell'inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Informazioni false o fuorvianti possono essere disattese.
Calendario dell'inchiesta
L'inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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