Regolamento (UE) 2025/1520
Regolamento (UE) 2025/1520 della Banca centrale europea, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2016/445 sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4) (BCE/2025/24)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento BCE/2016/4 per adeguarlo agli emendamenti del CRR introdotti dal regolamento (UE) 2024/1623. In particolare, sopprime una previsione divenuta incoerente con la nuova disciplina sui giorni di arretrato rilevanti ai fini del default e introduce una norma transitoria che consente agli enti di continuare a utilizzare, fino al 1° gennaio 2027, determinate valutazioni del merito di credito ECAI relative a enti con sostegno pubblico implicito. La misura evita, per un periodo limitato, che tali esposizioni debbano essere trattate come esposizioni verso enti privi di rating.
Modifica del regolamento BCE sulle opzioni e discrezionalità prudenziali per consentire, in via transitoria, l’uso di talune valutazioni del merito di credito ECAI relative a enti con sostegno pubblico implicito fino al 1° gennaio 2027 e sopprimere una disposizione ormai superata.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti alla vigilanza prudenziale nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico, per quanto riguarda l’esercizio di un’opzione transitoria prevista dal regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623. Incide sull’uso, da parte degli enti, delle valutazioni del merito di credito rese da ECAI in relazione a esposizioni verso altri enti che integrano ipotesi di sostegno pubblico implicito, con esclusione della categoria di enti posseduti o istituiti e finanziati da amministrazioni centrali, regionali o locali. Non introduce un regime territoriale speciale: è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica del regolamento BCE sull’esercizio delle opzioni e discrezionalità prudenziali
Il regolamento (UE) 2025/1520 della Banca centrale europea interviene sul regolamento (UE) 2016/445, che disciplina l’esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione in materia prudenziale. L’intervento si rende necessario per allineare la disciplina BCE alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2024/1623 al regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), in particolare per quanto riguarda il trattamento delle valutazioni del merito di credito fornite da ECAI e la soppressione di una precedente opzione relativa al default per arretrati superiori a 180 giorni.
Contesto normativo e finalità
I considerando evidenziano due esigenze principali: da un lato, rimuovere dal quadro BCE una previsione non più coerente con il CRR, a seguito della soppressione dell’opzione prevista dall’articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; dall’altro, introdurre un correttivo transitorio rispetto alla nuova disciplina dell’articolo 138 del CRR, che dal 1° gennaio 2025 limita l’utilizzo di rating ECAI che incorporano ipotesi di sostegno pubblico implicito. La BCE ritiene opportuno consentire per un periodo limitato la prosecuzione dell’uso di tali rating per evitare effetti immediati di trattamento come esposizioni verso enti non ratingati.
Soppressione della disposizione superata
L’articolo 1, punto 1, sopprime l’articolo 4 del regolamento BCE/2016/4. La soppressione è conseguenza del fatto che il CRR, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623, ha eliminato l’opzione che consentiva alle autorità competenti di portare a 180 il numero di giorni di arretrato rilevanti ai fini della qualifica di default. La norma BCE viene quindi adeguata al nuovo assetto del diritto dell’Unione.
Regime transitorio sulle valutazioni del merito di credito ECAI
L’articolo 1, punto 2, inserisce il nuovo articolo 24 bis nel regolamento BCE/2016/4. La disposizione, rubricata come applicazione dell’articolo 495 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013, prevede che, in deroga all’articolo 138, lettera g), del CRR, gli enti possano continuare a utilizzare una valutazione del merito di credito di un’ECAI in relazione a un ente che integri ipotesi di sostegno pubblico implicito fino al 1° gennaio 2027.
La previsione opera dunque come misura temporanea di continuità operativa per gli intermediari vigilati, consentendo di non interrompere immediatamente l’utilizzo di rating ECAI già in uso. Il periodo transitorio è espresso in modo chiaro e termina il 1° gennaio 2027.
Collegamento con il trattamento delle esposizioni nel CRR
Il regolamento richiama la regola introdotta dal nuovo articolo 138 del CRR, secondo cui, per il metodo standardizzato e per le esposizioni verso enti, non devono essere utilizzate valutazioni del merito di credito di ECAI che integrano ipotesi di sostegno pubblico implicito, salvo il caso di enti posseduti o istituiti e finanziati da amministrazioni centrali, regionali o locali. In assenza di rating utilizzabili diversi da quelli con tale ipotesi, il CRR prevede il trattamento delle esposizioni verso tali enti come esposizioni verso enti privi di rating.
La modifica BCE attenua temporaneamente questo effetto, consentendo la prosecuzione dell’uso dei rating ECAI fino al 1° gennaio 2027, in modo da evitare il ricorso automatico al trattamento da unrated exposure per gli enti interessati.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la disciplina dei trattati.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli enti vigilati, la principale conseguenza è la possibilità di mantenere, in via transitoria, l’utilizzo di specifiche valutazioni ECAI riferite a enti con sostegno pubblico implicito fino al 1° gennaio 2027. Sul piano operativo e prudenziale, ciò evita un immediato impatto sul trattamento delle esposizioni verso tali controparti e consente un periodo di adeguamento alla nuova disciplina del CRR.
Disposizioni principali
Soppressione dell’articolo 4 del regolamento BCE/2016/4
Viene eliminata la disposizione collegata all’opzione, ormai soppressa nel regolamento (UE) n. 575/2013, che consentiva di estendere a 180 giorni il numero di giorni di arretrato prima che un’obbligazione creditizia rilevante fosse considerata in default.
Nuovo articolo 24 bis: regime transitorio sulle valutazioni ECAI
È inserito un nuovo articolo 24 bis che, in deroga all’articolo 138, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, consente agli enti di continuare a utilizzare una valutazione del merito di credito di un’ECAI relativa a un ente che integri ipotesi di sostegno pubblico implicito fino al 1° gennaio 2027.
Coordinamento con l’articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013
La modifica mira a mantenere temporaneamente la possibilità di usare rating ECAI che incorporano ipotesi di sostegno pubblico implicito, evitando che le esposizioni verso tali enti debbano essere trattate come esposizioni verso un ente privo di rating ai sensi dell’articolo 121 del CRR.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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