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Sentenza

Sentenza n. 526/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione ed al ricalcolo della retribuzione per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro ai fini della determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro della indennità mensile pensionabile, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto; per la disapplicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 39/2018, dell’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 95/2017 e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2010, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l’art. 43 della legge n. 121/1981, nonché per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità; per la delibazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 del d.P.R. n. 39/2018, dell’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 95/2017, che ha modificato la disposizione che precede, e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2010, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non contraddittorietà e di omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata; e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare considerando l’indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza (per il periodo 1.10.2017-31.12.2017), anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione-parametro; e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 1.12.2025 del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro, da usare per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l’accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella retribuzione-parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto; per la disapplicazione - dell’art. 22 del d.P.R. n. 39/2018 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 57/2022 (decreti di recepimento degli accordi sindacali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare), salvo ulteriori disposizioni collegate, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l’art. 43 della legge n. 121/1981, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.; - dell’art. 2, co. 1, lett. B, del d.lgs. n. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 dello stesso decreto, salvo altri, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia agli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.; - dell’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 95/2017 e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2010, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l’art. 43 della legge n. 121/1981, nonché per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e per violazione dei principi di ragionevolezza, di non contraddittorietà e di omogeneità; con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale, ritenendosi la questione rilevante e non manifestamente infondata: - dell’art. 2, c. 1, lettera B, del d.lgs. n. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 dello stesso decreto per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che agli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.; - dell’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 95/2017 e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2010, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non contraddittorietà e di omogeneità; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato negli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata mediante riparametrazione in ragione della considerazione dell’indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro nonché, con riferimento al periodo 1.10.2017-31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione-parametro;

Giustizia amministrativa202200524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: disciplina regolamentare della retribuzione del lavoro straordinario del personale non dirigente della Guardia di Finanza, nella parte in cui non include l'indennità pensionabile nella retribuzione-parametro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni datrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario, con inclusione dell'indennità pensionabile prevista dall'art. 43 della legge n. 121/1981 nella retribuzione-parametro, nonché la condanna delle amministrazioni al pagamento delle differenze maturate nell'ultimo quinquennio. Hanno domandato la disapplicazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 39/2018, dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 95/2017, dell'art. 12 del d.P.R. n. 184/2010 e, con motivi aggiunti, dell'art. 38 del d.P.R. n. 57/2022 e di ulteriori disposizioni, ovvero la rimessione alla Corte costituzionale. I motivi dedotti riguardavano: la violazione dell'art. 43 della legge n. 121/1981, ritenuto ancora applicabile e interpretato nel senso di imporre l'inclusione dell'indennità pensionabile; la violazione degli artt. 36 Cost. e 63, comma 3, della legge n. 121/1981, per asserita inadeguatezza della remunerazione dello straordinario; la violazione dell'art. 3 Cost. e dei principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, il difetto assoluto di giurisdizione, l'incompetenza territoriale del TAR Toscana, la carenza di legittimazione dei ricorrenti, la genericità del ricorso e il difetto di prova delle singole prestazioni e differenze retributive.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al rapporto di impiego in regime di diritto pubblico e la competenza territoriale del TAR della sede di servizio dei dipendenti. Ha respinto le eccezioni relative alla legittimazione, ritenendo che i ricorrenti potessero contestare gli effetti lesivi della disciplina regolamentare senza dover promuovere il procedimento di concertazione. Ha tuttavia rilevato che i ricorrenti non avevano fornito buste paga, documentazione amministrativa o contabile, indicazioni sulle ore di straordinario effettivamente svolte, sulla retribuzione percepita e sull'importo dell'indennità pensionabile asseritamente non computata; le tabelle astratte prodotte non provavano i fatti costitutivi né il quantum della pretesa. La domanda pro futuro è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale. Nel merito, il TAR ha affermato che l'art. 43 della legge n. 121/1981 è stato superato e abrogato per incompatibilità dall'art. 9 del d.lgs. n. 195/1995, che ha introdotto una disciplina organica fondata sulla concertazione. In ogni caso, anche il precedente art. 43 non avrebbe imposto l'inclusione dell'indennità pensionabile nella base di calcolo dello straordinario, riferendosi la retribuzione proporzionale allo stipendio di livello e non all'intero trattamento economico. L'indennità pensionabile, pur avendo natura sostanzialmente retributiva, è corrisposta in misura fissa in ragione dello status e dei rischi connessi all'appartenenza al corpo e non è correlata al numero di ore del normale lavoro; pertanto non costituisce parametro dello straordinario. È stata esclusa la violazione dell'art. 36 Cost., poiché proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate con riferimento al trattamento economico complessivo e non alle singole componenti. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 3 Cost., non essendo comparabili la disciplina del lavoro straordinario del personale delle forze di polizia a ordinamento militare e quella del lavoro privato fondata sull'art. 2108 c.c.; la peculiarità pubblicistica e autoritativa del rapporto consente una disciplina differenziata. Il TAR ha ritenuto non fondate anche le questioni prospettate con riferimento alla libertà sindacale e alle fonti convenzionali, richiamando la disciplina costituzionale e legislativa delle specificità militari. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Conferma la giurisdizione amministrativa sulle controversie riguardanti il personale in regime di diritto pubblico.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, individua come inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio.

  • art. 9 d.lgs. n. 195/1995

    abrogazione delle «norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto»

    Ha introdotto una disciplina organica della definizione dei contenuti del rapporto di impiego e ha superato le disposizioni incompatibili della legge n. 121/1981, compreso l'art. 43 nella parte contrastante con il nuovo sistema.

  • art. 4 d.lgs. n. 195/1995

    Rimette alla concertazione la determinazione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 43 legge n. 121/1981

    «in misura proporzionale alla retribuzione mensile»

    Non costituisce parametro applicabile alla disciplina successiva; comunque, nel precedente assetto, la retribuzione proporzionale era riferita allo stipendio di livello e non all'intero trattamento economico comprensivo dell'indennità pensionabile.

  • art. 36 Cost.

    La proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate con riferimento al trattamento economico globale e non alle singole componenti.

  • art. 3 Cost.

    La censura di irragionevolezza richiede un valido tertium comparationis relativo a situazioni sostanzialmente uguali o simili; il lavoro privato e il servizio del personale di polizia a ordinamento militare non sono comparabili in modo pertinente.

  • art. 63, comma 3, legge n. 121/1981

    Non impone, secondo la sentenza, l'inclusione dell'indennità pensionabile nella retribuzione-parametro dello straordinario.

  • art. 22 d.P.R. n. 39/2018

    La disciplina della retribuzione dello straordinario contenuta nel decreto non è illegittima per il mancato computo dell'indennità pensionabile.

  • art. 45, comma 1, d.lgs. n. 95/2017

    La disposizione, come modificativa della disciplina retributiva, non deve essere disapplicata né presenta i prospettati profili di illegittimità.

  • art. 12 d.P.R. n. 184/2010

    Non impone il computo dell'indennità pensionabile nella base di calcolo dello straordinario.

  • art. 38 d.P.R. n. 57/2022

    La disciplina sopravvenuta non è stata ritenuta illegittima né incompatibile con i parametri costituzionali e convenzionali invocati.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 195/1995

    Individua il procedimento di concertazione rilevante per la disciplina del rapporto di impiego delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 2108 c.c.

    La regola del lavoro privato sull'aumento della retribuzione per lo straordinario non costituisce un valido tertium comparationis per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

Massime di principio

  • Le controversie promosse da appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare per ottenere il ricalcolo della retribuzione dello straordinario rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. e dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, anche quando non sia chiesto l'annullamento di un atto amministrativo ma l'accertamento di un diritto e la condanna al pagamento di somme.
  • Per le controversie relative al rapporto di impiego dei pubblici dipendenti, la competenza territoriale appartiene inderogabilmente al TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente, anche quando siano contestate disposizioni contenute in atti normativi o regolamentari statali.
  • L'art. 43 della legge n. 121/1981 non costituisce parametro per contestare la successiva disciplina della retribuzione del personale delle forze di polizia a ordinamento militare, essendo stato superato dall'art. 9 del d.lgs. n. 195/1995 nella parte incompatibile con il nuovo sistema fondato sulla concertazione.
  • L'indennità pensionabile, anche se avente natura sostanzialmente retributiva, è corrisposta in misura fissa in ragione dello status e dei rischi connessi all'appartenenza al corpo e non è correlata alle ore del normale lavoro; pertanto, non deve essere necessariamente inclusa nella retribuzione-parametro per il calcolo del compenso dello straordinario.
  • La proporzionalità e sufficienza della retribuzione garantite dall'art. 36 Cost. devono essere valutate considerando il trattamento economico complessivo e non le singole componenti retributive isolatamente considerate.
  • La domanda di accertamento del diritto a un futuro ricalcolo della retribuzione per prestazioni di lavoro non ancora eseguite è inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale; inoltre, chi chiede differenze retributive deve provare, per ciascun avente diritto, le prestazioni svolte, la retribuzione percepita, gli elementi della base di calcolo e il quantum della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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