Corte di giustizia, Sentenza C-550/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 aprile 2018. — A e S contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag. — Rinvio pregiudiziale – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 2, parte iniziale e lettera f) – Nozione di “minore non accompagnato” – Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) – Diritto di un rifugiato al ricongiungimento familiare con i suoi genitori – Rifugiato di età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro e del deposito della sua domanda di asilo, ma maggiorenne al momento in cui è adottata la decisione con la quale gli viene concesso l’asilo e in cui presenta la sua domanda di ricongiungimento familiare – Data determinante per valutare lo status di “minore” dell’interessato. — Causa C-550/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte stabilisce che, per il ricongiungimento familiare dei rifugiati minori non accompagnati, l’età va valutata al momento della domanda di asilo e non alla data della decisione che riconosce lo status di rifugiato o della domanda di ricongiungimento. In tal modo evita che la durata della procedura amministrativa condizioni il diritto sostanziale riconosciuto dalla direttiva 2003/86/CE. La pronuncia rafforza la tutela dei minori non accompagnati e garantisce uniformità applicativa nell’Unione.
Ricongiungimento familiare dei rifugiati: momento rilevante per qualificare come "minore non accompagnato" un richiedente asilo che diventa maggiorenne durante la procedura
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86/CE, debba considerarsi "minore non accompagnato" anche il cittadino di un paese terzo o apolide che aveva meno di diciotto anni quando è entrato nello Stato membro e ha presentato la domanda di asilo, ma che ha raggiunto la maggiore età durante la procedura di asilo, ha ottenuto poi lo status di rifugiato con effetto retroattivo e chiede successivamente il ricongiungimento familiare; in particolare, quale sia la data determinante per valutare il requisito dell’età.
Principio di diritto
Ai fini del diritto al ricongiungimento familiare dei rifugiati previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, deve essere considerato "minore non accompagnato" il cittadino di paese terzo o apolide che aveva meno di diciotto anni quando è entrato nel territorio dello Stato membro e ha presentato la domanda di asilo, anche se durante la procedura ha raggiunto la maggiore età e solo in seguito ha ottenuto lo status di rifugiato. La data determinante per valutare l’età è quella della presentazione della domanda di asilo; non rilevano né la data di decisione sulla protezione internazionale né, in linea di principio, la data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, perché una diversa soluzione dipenderebbe dalla durata della procedura amministrativa e comprometterebbe effetto utile, uguaglianza, certezza del diritto e tutela rafforzata del minore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/86/CE
- Articolo 2, parte iniziale e lettera f), direttiva 2003/86/CE
- Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2003/86/CE
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2003/86/CE
- Articolo 5, paragrafi 1 e 4, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 9, paragrafi 1 e 2, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), direttiva 2003/86/CE
- Articolo 11, paragrafo 2, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 2003/86/CE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 2, lettere d) ed e), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 13 direttiva 2011/95/UE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 31, paragrafo 7, lettera b), direttiva 2013/32/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 24, paragrafo 2
Ricongiungimento familiare dei rifugiati minori non accompagnati: data rilevante per valutare l’età
La Corte di giustizia, Seconda Sezione, decide in sede di rinvio pregiudiziale proposto dal rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) nell’ambito di una controversia tra due genitori eritrei e l’autorità olandese competente in materia di immigrazione. La questione riguarda il diritto al ricongiungimento familiare di una figlia che era minorenne all’ingresso nei Paesi Bassi e al momento della domanda di asilo, ma che ha raggiunto la maggiore età durante la procedura ed è stata poi riconosciuta rifugiata con effetto retroattivo.
Fatti e procedimento principale
La figlia di A e S è entrata nei Paesi Bassi non accompagnata mentre era ancora minorenne. Ha presentato domanda di asilo il 26 febbraio 2014 e ha compiuto diciotto anni il 2 giugno 2014. Con decisione del 21 ottobre 2014 le è stato concesso un permesso di soggiorno a titolo di asilo valido cinque anni, con decorrenza dalla data della domanda.
Successivamente, il 23 dicembre 2014, è stata presentata in suo nome una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per i genitori e per i tre fratelli minorenni, ai fini del ricongiungimento familiare. Il Segretario di Stato ha respinto la domanda, ritenendo decisiva la circostanza che, alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento, la figlia fosse già maggiorenne. Il ricorso contro tale decisione è stato proposto dinanzi al giudice del rinvio.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se la nozione di "minore non accompagnato" di cui all’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86 debba comprendere anche un cittadino di paese terzo che:
- era minore al momento dell’ingresso nello Stato membro;
- ha presentato domanda di asilo;
- ha raggiunto i diciotto anni durante la procedura;
- ha ottenuto asilo con effetto retroattivo dalla data della domanda;
- chiede poi il ricongiungimento familiare.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare;
- l’articolo 2, lettera f), che definisce il "minore non accompagnato";
- l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), che riconosce ai rifugiati minori non accompagnati il diritto al ricongiungimento con gli ascendenti diretti di primo grado senza le condizioni ordinarie dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
- l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che esclude l’applicazione della direttiva finché la domanda di asilo non sia stata decisa definitivamente;
- l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, che prevede un termine di tre mesi per la domanda di ricongiungimento in un contesto analogo;
- la direttiva 2011/95/UE, in particolare l’articolo 13 e il considerando 21, per affermare che il riconoscimento dello status di rifugiato ha natura dichiarativa;
- la direttiva 2013/32/UE, in particolare l’articolo 31, paragrafo 7, lettera b), sul trattamento prioritario delle domande di minori non accompagnati;
- l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, sull’interesse superiore del minore.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la direttiva 2003/86 mira a fissare le condizioni del ricongiungimento familiare e, per i rifugiati, prevede condizioni più favorevoli in considerazione della loro particolare vulnerabilità. Tra tali condizioni figura il diritto del rifugiato minore non accompagnato al ricongiungimento con gli ascendenti diretti di primo grado.
La Corte osserva che la definizione di minore non accompagnato dell’articolo 2, lettera f), contiene due elementi: l’età inferiore ai diciotto anni e l’assenza di accompagnamento. Per il secondo requisito, il testo considera espressamente anche eventi successivi all’ingresso, come l’abbandono o l’affidamento successivo a un adulto responsabile. Per il primo requisito, invece, la norma non indica il momento esatto in cui l’età deve essere verificata.
Secondo la Corte, ciò non consente però di lasciare agli Stati membri la scelta discrezionale della data rilevante. In assenza di un rinvio espresso al diritto nazionale, la disposizione deve ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme nell’Unione. Inoltre, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), impone un obbligo positivo preciso agli Stati membri: autorizzare il ricongiungimento con gli ascendenti diretti senza margini discrezionali.
La Corte distingue la fattispecie da quella esaminata nella causa Noorzia, relativa a una disposizione facoltativa e diversa, che lasciava agli Stati membri un margine di scelta. Qui, invece, la finalità è garantire una protezione rafforzata ai rifugiati che erano minori non accompagnati.
Scelta della data determinante
La Corte esamina le diverse date possibili:
- data di ingresso nel territorio: non è decisiva, perché il diritto al ricongiungimento è strettamente collegato allo status di rifugiato e alla domanda di protezione internazionale;
- data della decisione di riconoscimento dello status di rifugiato: non è decisiva, perché lo status di rifugiato ha natura dichiarativa e sorge quando la persona soddisfa i requisiti sostanziali, non quando l’autorità adotta formalmente la decisione;
- data della domanda di ricongiungimento familiare: non può essere decisiva se finisse per dipendere dalla durata della procedura amministrativa, compromettendo effetto utile, uguaglianza di trattamento e certezza del diritto.
La Corte ritiene invece che la data da prendere a riferimento sia quella della presentazione della domanda di asilo. In questo modo si garantisce che il trattamento del richiedente dipenda da elementi sotto il suo controllo e non dalla durata della procedura, evitando differenze arbitrarie tra soggetti in situazione identica e assicurando la tutela effettiva dell’interesse superiore del minore.
Termine ragionevole per la domanda di ricongiungimento
La Corte aggiunge che, per evitare un diritto illimitato nel tempo, la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata entro un termine ragionevole. In via indicativa, utilizza il parametro dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86 e ritiene che, in una situazione del genere, la domanda debba essere proposta, in linea di principio, entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che il combinato disposto degli articoli 2, parte iniziale e lettera f), e 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 va interpretato nel senso che è "minore" anche il cittadino di paese terzo o l’apolide che era sotto i diciotto anni al momento dell’ingresso nello Stato membro e della domanda di asilo, ma che ha raggiunto la maggiore età durante la procedura di asilo e ha poi ottenuto lo status di rifugiato.
Principi affermati
- La nozione di "minore non accompagnato" della direttiva 2003/86 richiede un’interpretazione autonoma e uniforme nell’Unione.
- La data rilevante per il requisito dell’età è quella della domanda di asilo.
- Il diritto al ricongiungimento con gli ascendenti diretti di primo grado dei rifugiati minori non accompagnati non può dipendere dalla durata della procedura amministrativa.
- La domanda di ricongiungimento va proposta entro un termine ragionevole, in linea di principio entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato.
- La soluzione valorizza l’interesse superiore del minore, la certezza del diritto e l’effetto utile della direttiva.
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