Cassazione Civile, Ordinanza n. 06611/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino dello Sri Lanka ha impugnato dinanzi al Giudice di pace di Verona un decreto di espulsione prefettizio dell'8 agosto 2023, emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), e dell'art. 14 del d.lgs. 286/1998, con conseguente ordine di trattenimento. Il giudice di pace ha respinto l'opposizione, ma il ricorrente ha dedotto in cassazione, con unico motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione delle norme del testo unico immigrazione e l'omesso esame del vizio di motivazione del provvedimento espulsivo. In sintesi, ha sostenuto che il giudice di pace aveva erroneamente ricostruito i fatti, confondendo l'unico provvedimento effettivamente impugnato con un presunto diverso decreto di espulsione e attribuendo al ricorrente una situazione di clandestinità e violazione dell'ordine di lasciare il territorio, mentre in atti risultava un solo espulsivo fondato sulla pretesa pericolosità sociale, successivamente non convalidato nel trattenimento dal giudice di pace di Milano per insussistenza della pericolosità e del pericolo di fuga.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura. Ha rilevato che il provvedimento effettivamente impugnato era il decreto di espulsione n. 170/2023 dell'8 agosto 2023, fondato sulla pericolosità sociale desunta da precedenti penali e di polizia, e che il giudice di pace di Verona aveva invece motivato facendo riferimento a un diverso e non identificato provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Tale discrasia ha integrato, secondo la Corte, sia l'omesso esame della doglianza sul solo atto espulsivo in contestazione, sia una motivazione apparente. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Verona in diversa composizione, affinché riesamini i motivi di opposizione contro il decreto espulsivo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
La Corte considera che l'opposizione riguardava il decreto di espulsione adottato ai sensi di questa disposizione e che il giudice di merito doveva esaminare il provvedimento effettivamente impugnato, senza confonderlo con altri atti.
art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla parte ricorrente come norma violata in relazione ai presupposti e alla motivazione dell'espulsione.
art. 14 d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione all'ordine di trattenimento e alla successiva fase di esecuzione dell'espulsione.
art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, oltre che per motivazione apparente del provvedimento impugnato.
Cass. S.U. 22232/2016
Richiamata per qualificare la motivazione del provvedimento impugnato come apparente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione, il giudice di merito deve confrontarsi con l'esatto provvedimento impugnato e con i relativi motivi di opposizione; la confusione tra atti diversi integra vizio di motivazione e omesso esame della domanda o della censura.
- La motivazione è apparente quando il giudice fonda la decisione su una ricostruzione fattuale incoerente o non corrispondente agli atti di causa, tale da non consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito.
- In sede di legittimità, la censura è fondata quando il provvedimento impugnato omette di esaminare il nucleo decisivo delle doglianze, specie se il giudice di merito attribuisce al caso un diverso titolo espulsivo rispetto a quello effettivamente oggetto di impugnazione.
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