Cassazione Penale, Sentenza n. 1322/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.: la difesa sosteneva che i beni sottratti (merce nel supermercato) erano sottoposti a vigilanza continua, in particolare tramite videosorveglianza presidiata che avrebbe permesso l'intervento "in tempo reale", e quindi l'aggravante prevista dall'art. 625(1), n.7 (furto su cose esposte alla pubblica fede) non sarebbe dovuta sussistere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mera presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n.7, salvo che non risulti una sorveglianza specificamente efficace a impedire la sottrazione (interruzione immediata dell'azione criminosa). Nel caso concreto dalla sentenza impugnata non emergeva prova di una vigilanza continua ed efficace tale da escludere l'aggravante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
La norma costituisce un'aggravante per il furto di beni 'esposti alla pubblica fede'. La Corte interpreta che tale aggravante non viene automaticamente esclusa dalla presenza di videosorveglianza; è necessaria la prova di una sorveglianza concretamente idonea ad impedire la sottrazione (intervento immediato/effective prevention).
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto manifestamente inammissibile e con profili di colpa. La Corte ha applicato tale norma per sanzionare l'impugnazione infondata.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata in ordine alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale (procedura prevista in sede di Cassazione durante il periodo emergenziale); non incide sul merito sostanziale della decisione qui resa.
Massime di principio
- La mera presenza di impianti di videosorveglianza non è sufficiente a escludere l'aggravante dell'art. 625(1), n.7: occorre dimostrare che la vigilanza fosse "specificamente efficace" a impedire la sottrazione (monitoraggio attivo e intervento immediato).
- Per contestare l'aggravante in casi di furto in esercizi commerciali, la difesa deve fornire elementi probatori certi sulla reale efficacia e continuità della sorveglianza (es. protocolli di presidio, testimonianze, registrazioni che attestino interventi tempestivi).
- Se dalla sentenza impugnata non emerge travisamento della prova o nuove circostanze, la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile sulla base della giurisprudenza consolidata.
- Gli appelli o ricorsi manifestamente infondati possono comportare l'addebito delle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.); pertanto è opportuno valutare attentamente i presupposti di fatto e di diritto prima di proporre impugnazioni.
- Nei casi in cui si voglia escludere un'aggravante fondata su condizioni di "esposizione alla pubblica fede", è strategico documentare la concreta incapacità del sistema di vigilanza di impedire la sottrazione o, al contrario, dimostrare la prova dell'intervento effettivo in tempo reale.
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