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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-193/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 marzo 2021. — A contro Migrationsverket. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Consultazione del sistema d’informazione Schengen (SIS) in sede di esame di una domanda di titolo di soggiorno presentata da un cittadino di un paese terzo ivi segnalato ai fini della non ammissione – Articolo 25, paragrafo 1 – Codice frontiere Schengen – Condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi – Articolo 6, paragrafi 1 e 5 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 e articolo 24, paragrafo 2 – Diniego di rinnovo di un titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento per il motivo che l’identità del richiedente non è comprovata in maniera certa. — Causa C-193/19

Giurisprudenza europea62019CJ0193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 25, paragrafo 1, CAAS nel senso che la segnalazione nel SIS non impone il rigetto automatico di una domanda di titolo di soggiorno per ricongiungimento familiare. Restano possibili rilascio, proroga o rinnovo, ma solo dopo consultazione dello Stato che ha inserito la segnalazione e per «motivi seri», nozione che può includere i diritti garantiti dagli articoli 7 e 24 della Carta. Il codice frontiere Schengen, invece, non disciplina la situazione di chi è già nel territorio nazionale e chiede il rinnovo del permesso.

Consultazione SIS e titolo di soggiorno: la mancata prova certa dell’identità impedisce il rilascio/proroga del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare a un cittadino di Paese terzo segnalato nel SIS?

La questione giuridica

Se l’articolo 25, paragrafo 1, CAAS e/o il codice frontiere Schengen ostino a una normativa nazionale che consente il rilascio, la proroga o il rinnovo di un titolo di soggiorno per ricongiungimento familiare richiesto da un cittadino di Paese terzo già presente nel territorio nazionale, quando l’interessato è segnalato nel SIS ai fini della non ammissione e la sua identità non è provata con un documento di viaggio valido; e, in caso di incompatibilità, se e quali deroghe derivino dal diritto dell’Unione o dalla giurisprudenza nazionale.

Principio di diritto

L’articolo 25, paragrafo 1, CAAS non osta a una normativa nazionale che consenta il rilascio, la proroga o il rinnovo di un titolo di soggiorno per ricongiungimento familiare a un cittadino di Paese terzo segnalato nel SIS ai fini della non ammissione, anche se la sua identità non è stata comprovata con un documento di viaggio valido, purché lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione sia stato previamente consultato, i suoi interessi siano stati presi in considerazione e il titolo sia accordato solo per «motivi seri», tra i quali possono rientrare le esigenze connesse al rispetto dei diritti fondamentali, in particolare vita familiare e interesse superiore del minore. Il codice frontiere Schengen non si applica a una situazione di questo tipo, poiché disciplina l’attraversamento delle frontiere esterne e non la proroga/rinnovo di un permesso già richiesto da chi si trova nel territorio di uno Stato membro.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), articolo 25, paragrafo 1
  • Regolamento (UE) n. 265/2010
  • Regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), articolo 6, paragrafi 1 e 5, lettera c)
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7 e 24, paragrafo 2
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen

Rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno per ricongiungimento familiare in presenza di segnalazione SIS

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen in una controversia tra un cittadino gambiano e l’autorità svedese dell’immigrazione. Il problema centrale è se il diritto dell’Unione consenta o osti al rinnovo di un titolo di soggiorno per ricongiungimento familiare quando il richiedente è segnalato nel SIS ai fini della non ammissione e la sua identità non risulta provata con certezza mediante un documento di viaggio valido.

Fatti e procedimento principale

A aveva ottenuto in Svezia un titolo di soggiorno temporaneo per raggiungere la moglie, cittadina svedese, avendo inizialmente esibito un passaporto del Paese d’origine. In seguito, chiedeva la proroga del permesso, ma l’Ufficio Immigrazione respingeva la domanda perché l’identità non era stata provata in modo certo. Nel corso dell’istruttoria emergevano informazioni fornite dalle autorità norvegesi: uso di identità fittizie, una condanna per stupefacenti, un’espulsione dalla Norvegia con divieto d’ingresso definitivo e una segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se la CAAS, in particolare l’articolo 25, paragrafo 1, e il codice frontiere Schengen ostassero al rilascio/proroga/rinnovo di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare in caso di identità non certa;
  • se, in caso di risposta positiva, il diritto o la giurisprudenza nazionale potessero prevedere una deroga;
  • quali eventuali deroghe derivassero dal diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 25, paragrafo 1, CAAS, che impone la consultazione del SIS e, se il richiedente è segnalato ai fini della non ammissione, la consultazione preliminare dello Stato che ha effettuato la segnalazione, con rilascio del titolo soltanto per «motivi seri»;
  • l’articolo 6, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2016/399, relativo alle condizioni di ingresso dei cittadini di Paesi terzi;
  • gli articoli 7 e 24, paragrafo 2, della Carta;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE sul principio di leale cooperazione.

Ragionamento della Corte: articolo 25, paragrafo 1, CAAS

La Corte afferma che l’articolo 25, paragrafo 1, CAAS mira a evitare che un cittadino di Paese terzo ottenga un titolo di soggiorno pur essendo segnalato nel SIS ai fini della non ammissione, ma non fissa le condizioni sostanziali di ingresso e soggiorno, né richiede di per sé che l’identità sia provata in modo certo. La disposizione non impone un rigetto automatico della domanda: lo Stato membro conserva la facoltà di rilasciare il titolo, dopo aver consultato lo Stato segnalante e tenuto conto dei suoi interessi, quando ricorrano «motivi seri».

La Corte precisa inoltre che i motivi seri non si esauriscono in quelli espressamente menzionati dalla norma, cioè motivi umanitari o derivanti da obblighi internazionali. In tale nozione possono rientrare anche le esigenze connesse al rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita familiare e l’interesse superiore del minore, protetti dagli articoli 7 e 24 della Carta.

Ragionamento della Corte: codice frontiere Schengen

Quanto al regolamento 2016/399, la Corte osserva che l’articolo 6 disciplina le condizioni di ingresso alle frontiere esterne per soggiorni non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Di conseguenza, tale disciplina non si applica a una persona che si trova già nel territorio di uno Stato membro e chiede la proroga o il rinnovo di un titolo di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Coordinamento con la consultazione dello Stato che ha effettuato la segnalazione

La Corte ricorda che, una volta riscontrata la segnalazione nel SIS, lo Stato membro competente deve consultare quello che ha effettuato la segnalazione e prendere in considerazione i suoi interessi. Quest’ultimo, in forza del principio di leale cooperazione, deve esprimersi entro un termine ragionevole, così da consentire la raccolta degli elementi utili.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 25, paragrafo 1, CAAS non osta a una normativa nazionale che consenta il rilascio, la proroga o il rinnovo di un titolo di soggiorno per ricongiungimento familiare a favore di un cittadino di Paese terzo segnalato nel SIS e privo di documento di viaggio valido, purché la consultazione dello Stato segnalante sia avvenuta e il titolo sia accordato solo per «motivi seri»;
  • il regolamento (UE) 2016/399, e in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), non si applica a una situazione del genere.

Effetti pratici per gli operatori

Per la pratica amministrativa e contenziosa, la decisione chiarisce che la segnalazione SIS e l’incertezza sull’identità non introducono un divieto assoluto al rinnovo del permesso per motivi familiari. Occorre invece verificare la corretta consultazione dello Stato segnalante e l’esistenza di motivi seri, tra i quali possono assumere rilievo i diritti fondamentali della vita familiare e dei minori.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionesistema d’informazione schengenricongiungimento familiarecontrolli alle frontierediritti fondamentali

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