Corte di giustizia, Sentenza C-362/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 marzo 2021. — Commissione europea contro Fútbol Club Barcelona. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso ad alcuni club calcistici professionistici – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “vantaggio” – Regime di aiuti – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera d) – Aliquota ridotta d’imposta – Enti senza scopo di lucro – Deduzione fiscale meno vantaggiosa – Rilevanza – Impugnazione incidentale – Articoli 169 e 178 del regolamento di procedura della Corte. — Causa C-362/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione sugli aiuti fiscali concessi ad alcuni club calcistici spagnoli. Ha affermato che la Commissione poteva qualificare la misura come regime di aiuti basandosi sulle sue caratteristiche generali e che non era tenuta, per dimostrare il vantaggio, a valutare ex ante la concreta neutralizzazione del beneficio da parte di deduzioni fiscali aleatorie. Il ricorso del Fútbol Club Barcelona è stato quindi respinto integralmente.
Aiuti di Stato in materia fiscale: una riduzione dell’aliquota d’imposta concessa a taluni club calcistici professionistici costituisce un vantaggio anche se il regime prevede, in astratto, deduzioni meno favorevoli, valutandosi il regime ex ante e non per singolo esercizio ai fini della qualificazione dell’aiuto.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nell’annullare la decisione della Commissione che qualificava come aiuto di Stato il regime fiscale spagnolo applicabile ad alcuni club calcistici professionistici, in particolare: 1) se la misura dovesse essere trattata come regime di aiuti e non come aiuti individuali; 2) se, nel valutare l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione dovesse considerare anche elementi sfavorevoli del regime, come una deduzione fiscale meno vantaggiosa, e verificarne la concreta neutralizzazione del vantaggio; 3) se la misura fosse in realtà un aiuto esistente; 4) se ricorressero tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto; 5) se la misura fosse giustificata dalla logica interna del sistema fiscale.
Principio di diritto
Nel caso di un regime di aiuti fiscale applicabile su base annua o per durata indeterminata, la Commissione può limitarsi a valutare ex ante le caratteristiche generali del regime per stabilire se esso sia idoneo a procurare un vantaggio selettivo, senza dover verificare in sede di qualificazione dell’aiuto se, in ciascun esercizio, elementi sfavorevoli o aleatori, come una deduzione fiscale meno favorevole e dipendente da circostanze future, neutralizzino concretamente il beneficio derivante dall’aliquota ridotta. La verifica della situazione individuale e dell’importo effettivo eventualmente da recuperare spetta, invece, alla fase del recupero. Perciò la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e ha respinto il ricorso di annullamento del Fútbol Club Barcelona.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettere b), c), d) ed e), regolamento (UE) 2015/1589
- Articoli 21, 22 e 23 del regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (CE) n. 794/2004
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 794/2004
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea, articoli 169, 170, 178, 184
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Aiuti fiscali ai club calcistici professionistici spagnoli
La pronuncia riguarda un’impugnazione della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione 2016/2391 sugli aiuti di Stato concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici professionistici, tra cui il Fútbol Club Barcelona. La questione centrale è se il regime fiscale speciale applicabile agli enti senza scopo di lucro, combinato con la deroga introdotta dalla legge 10/1990, costituisca un aiuto di Stato per la presenza di un vantaggio economico.
Fatti e procedimento
Con la legge 10/1990, la Spagna impose ai club sportivi professionistici di trasformarsi in società sportive per azioni, ma concesse una deroga a quattro club che avevano chiuso in attivo gli esercizi precedenti. Tali club poterono continuare a operare come enti senza scopo di lucro e, quindi, beneficiare di un’aliquota d’imposta inferiore rispetto alle società per azioni. La Commissione ritenne che ciò integrasse un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno, ordinando il recupero della differenza d’imposta.
Decisione del Tribunale e impugnazione
Il Tribunale aveva annullato la decisione della Commissione accogliendo il secondo motivo del FCB, ritenendo che la Commissione non avesse adeguatamente dimostrato l’esistenza di un vantaggio perché non aveva considerato la deduzione fiscale per il reinvestimento di profitti eccezionali, meno favorevole per gli enti senza scopo di lucro ma potenzialmente idonea a compensare il beneficio dell’aliquota ridotta. La Commissione ha proposto impugnazione deducendo un unico motivo, articolato in due parti: errore sulla nozione di vantaggio e sull’onere probatorio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sulla nozione di aiuto di Stato;
- l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE, sul controllo e sull’obbligo di notifica;
- l’articolo 1, lettere b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2015/1589, che definisce aiuti esistenti, nuovi aiuti, regime di aiuti e aiuti individuali;
- l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004, sulla nozione di modifica di un aiuto esistente;
- le norme processuali sugli effetti dell’impugnazione e dell’impugnazione incidentale, in particolare gli articoli 169, 170, 178 e 184 del regolamento di procedura.
Ragionamento della Corte sulla nozione di regime di aiuti
La Corte osserva che la misura controversa è un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589, perché le disposizioni fiscali applicabili agli enti senza scopo di lucro, insieme alla deroga per i quattro club, possono avvantaggiare automaticamente i beneficiari definiti in modo generale e astratto, per un periodo e un importo indeterminati, senza ulteriori misure di attuazione. È quindi irrilevante che la Commissione abbia anche parlato, nella decisione, di aiuti individuali: ai fini della prova del vantaggio, conta l’esame del regime, non dei singoli aiuti concessi sulla sua base.
Ragionamento della Corte sul vantaggio e sulla metodologia di analisi
La Corte ribadisce che la nozione di vantaggio ha carattere oggettivo e si valuta in funzione degli effetti della misura. Nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le sue caratteristiche generali, ma deve prendere in considerazione tutte le caratteristiche che lo compongono, favorevoli e sfavorevoli. Tuttavia, ciò va fatto ex ante, al momento dell’adozione del regime, senza dover attendere la concreta applicazione in ciascun esercizio fiscale.
La Corte precisa che non era necessario che la Commissione verificasse se la deduzione per il reinvestimento di profitti eccezionali neutralizzasse in concreto l’aliquota ridotta. Un simile esame ex post, relativo alla situazione individuale dei beneficiari in ogni esercizio, appartiene invece alla fase del recupero, quando occorre determinare l’importo effettivo dell’aiuto da recuperare. Ammettere il contrario avvantaggerebbe i regimi non notificati rispetto a quelli notificati, in contrasto con il sistema degli articoli 107 e 108 TFUE.
Distinzione tra accertamento dell’aiuto e recupero
La Corte sottolinea la distinzione tra:
- la fase di qualificazione della misura come aiuto di Stato, in cui si valuta il regime nel suo complesso e la sua idoneità astratta a produrre un vantaggio;
- la fase del recupero, in cui si accerta, per ciascun beneficiario e per ciascun periodo, l’eventuale importo effettivamente fruito.
La possibilità che la deduzione fiscale possa, in taluni esercizi, compensare l’aliquota ridotta non impedisce di constatare l’esistenza del regime di aiuti. La specificità del settore calcistico, legata ai trasferimenti di giocatori, non modifica la disciplina degli articoli 107 e 108 TFUE.
Altri motivi del ricorso del FCB esaminati dalla Corte
La Corte respinge anche gli altri motivi dedotti dal FCB in primo grado:
- il secondo motivo, perché la Commissione non era tenuta a esaminare l’effetto compensativo della deduzione per il reinvestimento al fine di dimostrare il vantaggio;
- il terzo motivo, perché in assenza di notifica preventiva il beneficiario non può invocare un legittimo affidamento sulla legittimità dell’aiuto, e non erano stati formulati argomenti autonomi sulla certezza del diritto;
- il quarto motivo, perché la giustificazione basata sulla logica interna del sistema fiscale riguardava una misura diversa da quella oggetto della decisione, ossia la restrizione dell’ambito soggettivo del regime degli enti senza scopo di lucro nel settore professionistico.
Aiuto esistente e modifica del regime
Quanto al quinto motivo, la Corte esclude che la misura controversa fosse un aiuto esistente. Pur essendo preesistente l’aliquota ridotta per gli enti senza scopo di lucro, la legge 10/1990 ha introdotto dopo l’adesione della Spagna una differenziazione nel settore dello sport professionistico, riservando la possibilità di mantenere tale regime solo a quattro club. Tale modifica non è meramente formale o amministrativa e può incidere sulla valutazione di compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE; pertanto, si tratta di un aiuto nuovo soggetto a notifica e recupero.
Dispositivo
La Corte:
- annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva accolto il secondo motivo del FCB e annullato la decisione della Commissione;
- respinge integralmente il ricorso del FCB dinanzi al Tribunale;
- condanna il FCB alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, mentre la Commissione sopporta le spese dell’impugnazione e il Regno di Spagna le proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, per i regimi di aiuti fiscali, la Commissione deve valutare il regime in modo globale e ex ante, ma non deve dimostrare che ogni eventuale elemento sfavorevole o aleatorio neutralizzi concretamente il vantaggio in ciascun esercizio. La verifica individuale di eventuali compensazioni appartiene al momento del recupero, non alla fase di qualificazione della misura come aiuto di Stato.
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