Corte di giustizia, Sentenza C-947/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 marzo 2021. — Carmen Liaño Reig contro Comitato di risoluzione unico (CRU). — Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione – Adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular Español SA – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 24 – Strumento per la vendita dell’attività d’impresa – Articolo 21 – Svalutazione e conversione di strumenti di capitale – Strumenti di classe 2 – Ricorso di annullamento – Annullamento parziale – Inseparabilità – Irricevibilità. — Causa C-947/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l'impugnazione della sig.ra Liaño Reig contro l'ordinanza del Tribunale relativa alla risoluzione del Banco Popular. Ha confermato che la domanda di annullamento parziale della decisione del CRU era irricevibile perché la conversione degli strumenti di classe 2 non era separabile dal complessivo programma di risoluzione. Sono state respinte anche le censure sulla motivazione, sulla parità di trattamento, sui diritti della difesa e le domande conseguenti di annullamento delle valutazioni e di compensazione.
Impugnazione respinta: è confermato l'irricevimento del ricorso di annullamento parziale contro la decisione di risoluzione del Banco Popular, perché la conversione degli strumenti di classe 2 non è separabile dal resto del programma di risoluzione.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento parziale dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione SRB/EES/2017/08, nella parte relativa alla conversione degli strumenti di classe 2 detenuti dalla ricorrente, per difetto di separabilità rispetto al resto della decisione; se abbia inoltre errato nel dichiarare irricevibili le domande di annullamento delle valutazioni 1 e 2 e di compensazione; e se vi fossero vizi di motivazione, errori di diritto e violazione dei diritti della difesa.
Principio di diritto
L'annullamento parziale di una decisione di risoluzione è ammissibile solo se la parte impugnata è separabile dal resto dell'atto senza alterarne la sostanza; quando la misura contestata è intrinsecamente connessa allo strumento di risoluzione scelto e alla svalutazione/conversione integrale degli strumenti di capitale necessari per realizzarlo, il ricorso è irricevibile. In particolare, nel caso del Banco Popular, la conversione degli strumenti di classe 2 in nuove azioni era un presupposto necessario della vendita dell'attività d'impresa e non poteva essere annullata in modo selettivo senza modificare la sostanza della decisione di risoluzione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 3, paragrafo 1, punti 30, 40, 44, 47 e 51, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), f) e g), del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 24 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 29 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 63, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013
- Direttiva 2014/59/UE
- Articolo 38 della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 39 della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 47 della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 48 della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 108 della direttiva 2014/59/UE
Impugnazione relativa alla risoluzione del Banco Popular e alla conversione degli strumenti di classe 2
La Corte, nella causa C-947/19 P, ha esaminato l'impugnazione proposta dalla sig.ra Carmen Liaño Reig contro l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso diretto contro una parte della decisione SRB/EES/2017/08 del CRU, adottata nell'ambito della risoluzione del Banco Popular Español SA. La controversia riguardava in particolare la conversione degli strumenti di classe 2 identificati dall'ISIN XS 0550098569 in nuove azioni del Banco Popular, nonché le valutazioni che avevano preceduto la risoluzione.
Fatti e procedimento principale
Prima della risoluzione, la ricorrente era titolare di un buono del valore nominale di EUR 50 000 emesso dalla BPE Financiaciones, SA, qualificato come strumento di classe 2 del Banco Popular. Il 7 giugno 2017 il CRU adottava la decisione di risoluzione, fondata sul regolamento n. 806/2014, scegliendo lo strumento della vendita dell'attività d'impresa di cui all'articolo 24 e disponendo, prima della cessione, la svalutazione e conversione degli strumenti di capitale pertinenti ai sensi dell'articolo 21. Il Tribunale aveva respinto il ricorso della ricorrente perché la domanda di annullamento parziale non era ammissibile: l'annullamento della sola lettera dell'articolo 6, paragrafo 1, relativa alla conversione dei suoi strumenti di classe 2 avrebbe inciso sulla sostanza dell'intera decisione di risoluzione. Da tale irricevibilità il Tribunale aveva fatto discendere anche l'irricevibilità delle domande relative alle valutazioni 1 e 2 e della domanda di compensazione.
Quadro normativo rilevante
La Corte ha richiamato il regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare:
- l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), f) e g), sui principi della risoluzione, compresi il principio per cui gli azionisti e poi i creditori sostengono le perdite e il principio di parità di trattamento tra creditori della stessa classe;
- l'articolo 17 sull'ordine di priorità dei crediti;
- l'articolo 21 sui poteri di svalutazione e conversione degli strumenti di capitale pertinenti;
- l'articolo 22, paragrafo 1, sul coordinamento tra strumenti di risoluzione e poteri di svalutazione/conversione;
- l'articolo 24 sullo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. Sono stati inoltre richiamati il regolamento n. 575/2013, in particolare la definizione di "fondi propri" e le condizioni per gli strumenti di classe 2 di cui all'articolo 63, lettera n), nonché la direttiva 2014/59/UE, in particolare gli articoli 38, 39, 47, 48 e 108, richiamati dal regolamento n. 806/2014.
Motivi di impugnazione
La ricorrente articolava quattro motivi principali:
- difetto di motivazione ed errori di diritto nella valutazione della separabilità della disposizione impugnata;
- erronea applicazione del principio di parità di trattamento tra creditori della stessa classe;
- erronea dichiarazione di irricevibilità della domanda di annullamento delle valutazioni 1 e 2;
- erronea dichiarazione di irricevibilità della domanda di compensazione. Sosteneva anche che il Tribunale avesse fatto uso di un documento, l'offerta vincolante del Banco Santander, non versato nel fascicolo, con violazione dei diritti della difesa.
Ragionamento della Corte sulla separabilità e sulla motivazione
La Corte ha ricordato che l'annullamento parziale di un atto dell'Unione è possibile solo se la parte impugnata è separabile dal resto dell'atto e se il suo annullamento non ne modifica la sostanza. Ha inoltre ribadito che la motivazione del Tribunale può essere implicita, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare il controllo di legittimità. Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse sufficientemente individuato la sostanza della decisione di risoluzione: non solo la scelta dello strumento di risoluzione, ma anche la combinazione con la svalutazione e conversione degli strumenti di capitale e le modalità della loro attuazione. La conversione di tutti gli strumenti di classe 2 era un presupposto necessario per la vendita al Banco Santander e la modifica selettiva di tale parte avrebbe alterato la sostanza della decisione.
Valutazione degli argomenti relativi alla legittimità della misura
La Corte ha osservato che vari argomenti della ricorrente riguardavano, in realtà, la legittimità della decisione di risoluzione e non la sola ricevibilità dell'annullamento parziale. In sede di esame della separabilità, il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi su censure di merito relative alla validità della misura. Per questo motivo, la Corte ha escluso che vi fosse un difetto di motivazione per mancata risposta puntuale a tutte le allegazioni della ricorrente.
Parità di trattamento e strumenti emessi da una filiazione
La Corte ha confermato l'analisi del Tribunale secondo cui il fatto che gli strumenti di classe 2 fossero stati emessi dalla BPE Financiaciones non li sottraeva al regime di svalutazione e conversione, poiché tali strumenti erano riconducibili al Banco Popular come entità soggetta a risoluzione. Il regolamento n. 806/2014 consente infatti che strumenti emessi tramite una filiazione siano qualificati come strumenti di classe 2 se soddisfano le condizioni del regolamento n. 575/2013. Di conseguenza, il principio di parità di trattamento tra creditori della stessa classe, sancito dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), non era stato applicato indebitamente: annullare la conversione solo di alcuni strumenti di classe 2 avrebbe rimesso in discussione l'eguaglianza di trattamento nell'ambito della procedura di risoluzione.
Diritti della difesa e documento non inserito nel fascicolo
Quanto alla censura relativa all'offerta vincolante del Banco Santander non prodotta in giudizio, la Corte ha escluso una violazione dei diritti della difesa. Il Tribunale si era basato soprattutto su altri documenti presenti nel fascicolo, in particolare la lettera di invito del FROB del 6 giugno 2017, dalla quale risultava che l'offerta doveva rispettare la conversione di tutti gli strumenti di classe 2 elencati nell'allegato 2. Inoltre, il Tribunale era il solo giudice chiamato a valutare l'eventuale necessità di integrare il fascicolo.
Valutazioni 1 e 2 e domanda di compensazione
La Corte ha rilevato che i motivi terzo e quarto dell'impugnazione non contenevano censure autonome: la ricorrente si limitava a dedurre che, se fossero stati accolti i primi due motivi, allora anche le domande relative alle valutazioni 1 e 2 e alla compensazione avrebbero dovuto essere accolte. Poiché i primi due motivi sono stati respinti, anche questi ulteriori motivi sono stati respinti.
Dispositivo e principio affermato
La Corte ha respinto integralmente l'impugnazione e ha condannato la ricorrente alle spese. Il principio riaffermato è che, in materia di risoluzione bancaria, non è ammissibile un annullamento selettivo della sola conversione di alcuni strumenti di capitale quando tale conversione è un elemento essenziale e inscindibile del programma di risoluzione e della vendita dell'attività d'impresa. La verifica della separabilità si fa sulla base del contenuto oggettivo dell'atto e non può condurre a modificare la sostanza economico-giuridica della decisione adottata dal CRU.
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