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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-473/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 marzo 2021. — Föreningen Skydda Skogen e a. contro Länsstyrelsen i Västra Götalands län e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12, paragrafo 1 – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articolo 5 – Silvicoltura – Divieti diretti a garantire la conservazione delle specie protette – Progetto di disboscamento definitivo – Sito ospitante specie protette. — Cause riunite C-473/19 e C-474/19

Giurisprudenza europea62019CJ0473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio e rigoroso i divieti di protezione delle specie previsti dalle direttive uccelli e habitat. In particolare, esclude che gli Stati membri possano limitare la protezione generale agli uccelli dell’allegato I o subordinare i divieti, in attività come la silvicoltura, al solo rischio di peggioramento dello stato di conservazione. La tutela dei siti di riproduzione e delle aree di riposo resta operativa anche se la specie ha raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente.

Interpretazione dei divieti di protezione rigorosa delle specie di uccelli selvatici e delle specie protette dalla direttiva habitat in relazione a un progetto di disboscamento definitivo in un’area forestale ospitante specie protette.

La questione giuridica

Se l’articolo 5 della direttiva 2009/147/CE e l’articolo 12, paragrafo 1, lettere a)-d), della direttiva 92/43/CEE ostino a una prassi nazionale che limita l’ambito dei divieti alle sole specie più minacciate o protette in elenco, oppure subordina l’applicazione dei divieti, nelle attività umane come la silvicoltura, al fatto che l’attività comporti un rischio di impatto negativo sullo stato di conservazione della specie; e, per i siti di riproduzione/aree di riposo, se la protezione rigorosa cessi quando lo stato di conservazione della specie è soddisfacente.

Principio di diritto

L’articolo 5 della direttiva uccelli si applica a tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 e non solo a quelle dell’allegato I, minacciate o in declino; l’articolo 12, paragrafo 1, lettere a)-c), della direttiva habitat vieta la cattura, l’uccisione, la perturbazione deliberata e la distruzione o raccolta delle uova senza che l’applicazione del divieto dipenda dalla prova di un effetto negativo sullo stato di conservazione della specie, né cessa quando lo stato di conservazione è soddisfacente; parimenti, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), protegge rigorosamente i siti di riproduzione e le aree di riposo indipendentemente dal numero di esemplari presenti e senza subordinare il divieto al rischio di deterioramento dello stato di conservazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
  • Direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 5, direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 2, direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 3, direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 4, direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 9, direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 14, direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 191, paragrafo 2, TFUE

Interpretazione dei divieti di protezione rigorosa in un caso di disboscamento in area forestale con specie protette

La Corte di giustizia, nella causa riunita C-473/19 e C-474/19, è stata chiamata a chiarire la portata dei divieti di protezione previsti dalla direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat) e dalla direttiva 2009/147/CE (direttiva uccelli) in relazione a un progetto di taglio definitivo di un’area forestale in Svezia. Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se il diritto dell’Unione consenta prassi nazionali che limitino l’ambito dei divieti o che li subordinino al rischio di pregiudizio per lo stato di conservazione delle specie.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, associazioni ambientaliste contestavano la decisione della prefettura del Västra Götaland di non intervenire contro una dichiarazione di abbattimento relativa a un’area forestale nel comune di Härryda. Secondo gli accertamenti del giudice del rinvio, l’area ospitava specie protette ai sensi delle direttive UE e il disboscamento avrebbe comportato il disturbo o l’uccisione di esemplari, nonché la distruzione di uova e siti di riproduzione.

Il contenzioso era inserito nel quadro del diritto svedese, in particolare dell’articolo 4 del decreto sulla protezione delle specie, che recepisce sia l’articolo 5 della direttiva uccelli sia l’articolo 12 della direttiva habitat.

Normativa rilevante

La Corte richiama, tra le altre, le seguenti disposizioni:

  • direttiva 92/43/CEE, in particolare gli articoli 2, 12 e 16, nonché l’articolo 1, lettere i) e m), e l’allegato IV, lettera a);
  • direttiva 2009/147/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 14;
  • articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • articolo 191, paragrafo 2, TFUE, per i principi della politica ambientale dell’Unione.

Prima questione: portata dell’articolo 5 della direttiva uccelli

La prima questione verteva sulla possibilità di limitare il divieto dell’articolo 5 della direttiva uccelli alle specie elencate nell’allegato I, oppure alle specie minacciate o in declino a lungo termine. La Corte ha risposto negativamente.

Essa ha ricordato che l’articolo 5 impone un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva, e che tale scelta risponde all’esigenza di garantire una protezione completa ed efficace degli uccelli selvatici in tutta l’Unione. Il fatto che l’articolo 4 della direttiva preveda un regime speciale e rafforzato per alcune specie non consente di restringere il campo di applicazione dell’articolo 5.

Seconda questione: divieti dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere a)-c), della direttiva habitat

La seconda questione riguardava una prassi nazionale secondo cui, quando un’attività umana ha uno scopo manifestamente diverso dall’uccisione o dalla perturbazione di specie animali, i divieti si applicherebbero solo se l’attività comporta un rischio di impatto negativo sullo stato di conservazione delle specie interessate; inoltre, si chiedeva se la protezione cessasse per le specie già in stato di conservazione soddisfacente.

La Corte ha escluso entrambe queste letture. Ha osservato che l’articolo 12, paragrafo 1, lettere a)-c), impone una rigorosa tutela delle specie dell’allegato IV, lettera a), e che i divieti possono riguardare anche attività come la silvicoltura o l’uso del suolo, pur non avendo tali attività come scopo diretto la cattura o la perturbazione.

In particolare:

  • per i divieti relativi a cattura, uccisione e distruzione o raccolta delle uova, il riferimento è agli esemplari o alle uova, non allo stato complessivo della popolazione;
  • per la perturbazione deliberata, il testo della disposizione richiede tutela rafforzata soprattutto nei periodi di riproduzione, allevamento, ibernazione e migrazione, ma non limita il divieto ai soli casi in cui vi sia un danno dimostrato allo stato di conservazione;
  • l’eventuale incidenza sullo stato di conservazione è invece rilevante nella fase delle deroghe ex articolo 16, non per delimitare l’ambito dei divieti.

La Corte ha quindi chiarito che la protezione rigorosa continua ad applicarsi anche alle specie che abbiano raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente, poiché la direttiva mira anche a mantenere tale stato e a prevenirne il deterioramento.

Quarta questione: siti di riproduzione e aree di riposo ex articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

La quarta questione riguardava il divieto di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo, e in particolare se tale divieto possa operare solo quando vi sia un rischio di deterioramento dello stato di conservazione della specie.

La Corte ha risposto che non è così. Ha sottolineato che la lettera d) dell’articolo 12 non richiede un atto intenzionale, a differenza delle lettere a)-c), e che la protezione è rafforzata proprio perché il legislatore dell’Unione ha inteso proteggere i siti di riproduzione e le aree di riposo contro qualsiasi deterioramento o distruzione. Neppure qui la tutela dipende dal numero di esemplari presenti o dal rischio di peggioramento dello stato di conservazione.

Ragionamento sistematico della Corte

Il ragionamento della Corte si fonda su alcuni cardini:

  • interpretazione letterale: il testo delle direttive impone protezione generale e rigorosa;
  • interpretazione sistematica: le deroghe degli articoli 16 della direttiva habitat e 9 della direttiva uccelli servono a gestire i casi eccezionali, non a restringere il campo dei divieti;
  • interpretazione teleologica: le direttive perseguono la salvaguardia della biodiversità e un elevato livello di protezione ambientale, in linea con l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE e con i principi di precauzione e prevenzione.

La Corte ha anche evidenziato che un’interpretazione nazionale che faccia dipendere l’applicazione dei divieti dal rischio di peggioramento dello stato di conservazione svuoterebbe di effetto utile il regime delle deroghe e indebolirebbe la protezione rigorosa voluta dal legislatore europeo.

Decisione e dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che:

  • l’articolo 5 della direttiva uccelli osta a una prassi nazionale che limiti i divieti alle sole specie dell’allegato I, o minacciate o in declino;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, lettere a)-c), della direttiva habitat osta a una prassi nazionale che subordini i divieti al rischio di impatto negativo sullo stato di conservazione e non cessi di applicarsi alle specie in stato di conservazione soddisfacente;
  • l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva habitat osta a una prassi nazionale che faccia dipendere la tutela dei siti di riproduzione o delle aree di riposo dal rischio di deterioramento dello stato di conservazione.

Le questioni terza e quinta non sono state esaminate, poiché assorbite dalle risposte alle questioni seconda e quarta.

Come è indicizzato

Materietutela della biodiversitàprotezione degli uccelli selvaticiprotezione degli habitat naturalisilvicolturavalutazione dei divieti di deterioramento dei siti di riproduzione

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