Corte di giustizia, Sentenza C-912/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 marzo 2021. — Agrimotion S.A. contro ADAMA Deutschland GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Articolo 52, paragrafo 1 – Permesso di commercio parallelo – Carattere personale di tale permesso. — Causa C-912/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il permesso di commercio parallelo previsto dal regolamento n. 1107/2009 non è trasferibile a soggetti diversi dal suo titolare. Anche se il prodotto è rietichettato e reca il nome dell’importatore o di altri soggetti, ciò non consente a un’impresa terza di avvalersi del permesso rilasciato ad altra società. La pronuncia conferma un’interpretazione restrittiva del commercio parallelo dei prodotti fitosanitari, in coerenza con la tutela della salute umana, animale e dell’ambiente.
Permesso di commercio parallelo dei prodotti fitosanitari: il titolo è personale e solo il suo titolare può immettere il prodotto sul mercato nello Stato membro d’introduzione.
La questione giuridica
Se l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere interpretato nel senso che un’impresa diversa dal titolare del permesso di commercio parallelo possa immettere sul mercato, nello Stato membro d’introduzione, un prodotto fitosanitario coperto da tale permesso, eventualmente quando il titolare sia indicato sull’etichetta del prodotto e ricorrano ulteriori requisiti.
Principio di diritto
L’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 va interpretato nel senso che il permesso di commercio parallelo ha carattere personale: solo il suo titolare può introdurre, immettere sul mercato o utilizzare il prodotto fitosanitario nello Stato membro che ha rilasciato il permesso. La Corte ricava tale soluzione dal sistema del regolamento, dal fatto che il commercio parallelo costituisce una deroga da interpretare restrittivamente e dagli obiettivi di tutela della salute e dell’ambiente, nonché dalla continuità con la giurisprudenza Escalier e Bonnarel, tenuta presente dal legislatore dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 28, paragrafo 2, lettera e), regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 33, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 52, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1107/2009
- Direttiva 91/414/CEE
Permesso di commercio parallelo e carattere personale del titolo
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Düsseldorf in materia di immissione sul mercato di prodotti fitosanitari. La Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per stabilire se il permesso di commercio parallelo possa essere invocato da un’impresa diversa dal suo titolare.
Fatti e procedimento principale
ADAMA Deutschland GmbH commercializzava in Germania prodotti fitosanitari autorizzati. Agrimotion S.A., con sede in Polonia, acquistava tali prodotti in altri Stati membri per reintrodurli e commercializzarli in Germania, previa rietichettatura. Sulle etichette figuravano il nome di Agrimotion, la nuova denominazione del prodotto, il prodotto di riferimento e il nome del titolare del permesso di commercio parallelo in Germania, cioè Bernbeck LLP.
Il Landgericht Düsseldorf aveva accolto la domanda di ADAMA, ritenendo che Agrimotion non potesse commercializzare i prodotti poiché il permesso di commercio parallelo era stato rilasciato a Bernbeck e aveva carattere personale. Agrimotion ha impugnato la decisione, sostenendo di poter comunque fare leva su quel permesso, anche alla luce della prassi amministrativa e del fatto che il titolare fosse menzionato sull’etichetta.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativi alla tutela della salute umana e animale, dell’ambiente e alla libera circolazione dei prodotti fitosanitari;
- l’articolo 28, paragrafo 2, lettera e), che esonera dall’autorizzazione i prodotti per i quali sia stato concesso un permesso di commercio parallelo;
- l’articolo 33, paragrafo 1, che disciplina la domanda di autorizzazione e conferma il carattere personale dell’autorizzazione;
- l’articolo 52, paragrafo 1, che regola il commercio parallelo;
- la direttiva 91/414/CEE, evocata come precedente quadro normativo e richiamata nella giurisprudenza Escalier e Bonnarel.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il testo dell’articolo 52, paragrafo 1, non chiarisce da solo se il permesso di commercio parallelo possa essere utilizzato da soggetti diversi dal titolare. Tuttavia, l’interpretazione sistematica e teleologica conduce alla soluzione opposta.
In primo luogo, il regolamento n. 1107/2009 struttura l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari come un regime amministrativo personale. L’articolo 33, paragrafo 1, mostra che la domanda di autorizzazione è presentata dal richiedente che intende immettere il prodotto sul mercato, e ciò implica che l’autorizzazione non sia liberamente cedibile. La Corte ritiene che lo stesso ragionamento valga per il permesso di commercio parallelo.
In secondo luogo, l’articolo 52 costituisce una deroga alla regola generale dell’autorizzazione preventiva prevista dall’articolo 28, e come tale deve essere interpretato restrittivamente. Poiché la disposizione non prevede espressamente che un terzo possa sfruttare il permesso rilasciato ad altri, il titolo deve considerarsi personale.
In terzo luogo, la Corte sottolinea la coerenza interna del sistema: consentire a un soggetto non titolare di commerciare il prodotto in forza di un permesso altrui comprometterebbe l’unità del regime rispetto al prodotto di riferimento, che nello Stato membro d’introduzione può essere immesso sul mercato solo dal titolare della relativa autorizzazione.
La soluzione è inoltre coerente con gli obiettivi del regolamento, che bilanciano libera circolazione dei prodotti fitosanitari e tutela della salute e dell’ambiente. La Corte richiama anche la sentenza Escalier e Bonnarel, resa sotto la direttiva 91/414/CEE, nella quale il carattere personale del permesso era stato giustificato dalla necessità di prevenire usi scorretti o abusivi. Pur essendo intervenuto un nuovo regolamento, il legislatore dell’Unione ha tenuto conto di tale giurisprudenza nella formulazione dell’articolo 52.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che solo il titolare di un permesso di commercio parallelo può immettere un prodotto fitosanitario nel mercato dello Stato membro che ha concesso tale permesso.
Principio affermato
Il permesso di commercio parallelo dei prodotti fitosanitari ha natura personale e non può essere invocato da un’impresa diversa dal suo titolare, neppure se il titolare è indicato sull’etichetta del prodotto o se la prassi amministrativa di alcuni Stati membri ammette una distinzione tra importatore e titolare. L’interpretazione restrittiva si giustifica in ragione della struttura del regolamento, della tutela della salute e dell’ambiente e della necessità di garantire un controllo affidabile sul commercio di prodotti potenzialmente pericolosi.
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