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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-132/20

Order of the General Court (Tenth Chamber) of 4 March 2021. — NEC OncoImmunity A/S v Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises. — Action for annulment – Framework Programme for Research and Innovation ‘Horizon 2020’ (2014-2020) – Grant agreement – Termination letter – Act coming within a purely contractual framework from which it is inseparable – Inadmissibility – Regulation (EU) No 1290/2013 – Loss of SME status. — Case T-132/20

Giurisprudenza europea62020TO0132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso principale ex articolo 263 TFUE e manifesta l’assenza di giurisdizione sulla domanda subordinata ex articolo 272 TFUE. La risoluzione dell’accordo Horizon 2020 è qualificata come atto puramente contrattuale, inseparabile dal rapporto di sovvenzione e non come decisione amministrativa. In mancanza di una vera clausola compromissoria, la controversia spetta ai giudici belgi ai sensi dell’accordo, con eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex articolo 267 TFUE.

Impugnabilità ex articolo 263 TFUE della lettera di risoluzione di un grant Horizon 2020 per perdita dello status di PMI e giurisdizione ex articolo 272 TFUE in assenza di clausola compromissoria

La questione giuridica

Se la lettera con cui EASME ha risolto unilateralmente l’accordo di sovvenzione Horizon 2020 per perdita dello status di PMI costituisca un atto impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, oppure se la controversia rientri in un mero rapporto contrattuale; in subordine, se ricorra una clausola compromissoria idonea a fondare la competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 272 TFUE nonostante la clausola di giurisdizione a favore dei giudici belgi prevista dal contratto.

Principio di diritto

La lettera con cui EASME ha risolto l’accordo di sovvenzione per perdita dello status di PMI non costituisce un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE quando si colloca integralmente nel quadro contrattuale e si fonda sulla clausola di risoluzione dell’accordo; il riferimento a norme del regolamento Horizon 2020 non trasforma l’atto in esercizio di pubblici poteri. In assenza di una clausola compromissoria valida che attribuisca al Tribunale la competenza ex articolo 272 TFUE, prevale la clausola contrattuale che devolve le controversie ai giudici belgi, sicché il Tribunale è manifestamente incompetente e il ricorso è respinto come irricevibile/inammissibile.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articolo 267 TFUE
  • articolo 272 TFUE
  • articolo 274 TFUE
  • articolo 288 TFUE
  • articolo 299 TFUE
  • articoli 173 e 182 TFUE
  • regolamento (UE) n. 1291/2013
  • regolamento (UE) n. 1290/2013
  • regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
  • regole di procedura del Tribunale, articoli 126, 130, 134 e 135

Risoluzione di un grant Horizon 2020 per perdita dello status di PMI

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da una beneficiaria di una sovvenzione nell’ambito di Horizon 2020 contro la lettera con cui EASME ha terminato unilateralmente l’accordo di grant per asserita perdita dello status di PMI. Il Tribunale esamina sia la ricevibilità del ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, sia la propria competenza in base all’articolo 272 TFUE.

Fatti e procedimento principale

NEC OncoImmunity AS aveva concluso con EASME il grant agreement n. 850078 – Medivac per un progetto di 30 mesi, avviato il 1 maggio 2019. L’agenzia ha ritenuto che l’acquisizione della società da parte del gruppo NEC avesse fatto venir meno lo status di PMI richiesto per l’accesso allo SME Instrument e, dopo il contraddittorio previsto dal contratto, ha inviato il 23 dicembre 2019 la lettera di risoluzione.

La società ha impugnato tale lettera davanti al Tribunale, chiedendone l’annullamento ex articolo 263 TFUE e, in via subordinata, l’accertamento della violazione del contratto ex articolo 272 TFUE. EASME ha eccepito l’inammissibilità del primo capo e il difetto di giurisdizione sul secondo.

Normativa e clausole contrattuali rilevanti

Il quadro normativo è costituito dal programma Horizon 2020 istituito dai regolamenti n. 1291/2013 e n. 1290/2013. In particolare, l’articolo 53, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1290/2013 prevede che solo le PMI possano partecipare allo SME Instrument e che, una volta validato lo status, esso si presuma valido per tutta la durata del progetto anche se l’impresa supera in seguito le soglie dimensionali per crescita naturale.

Il contratto conteneva, tuttavia, una clausola di risoluzione unilaterale (articolo 50.3.1(b)) se un mutamento della situazione del beneficiario fosse idoneo a compromettere sostanzialmente l’esecuzione dell’azione o a rimettere in discussione la decisione di concessione. L’articolo 57.2 attribuiva inoltre la competenza esclusiva ai giudici belgi per le controversie sull’interpretazione, applicazione o validità del contratto; solo per specifiche ipotesi diverse (sanzioni amministrative, compensazione, decisione esecutiva ex articolo 299 TFUE) era prevista la giurisdizione del Tribunale ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale verifica due profili:

  • se la lettera di risoluzione produca effetti giuridici autonomi, esterni al rapporto contrattuale, tali da renderla impugnabile ex articolo 263 TFUE;
  • se il contenuto delle lettere scambiate tra le parti possa valere come clausola compromissoria o come modifica dell’accordo idonea ad attribuire giurisdizione al Tribunale ex articolo 272 TFUE.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 263 TFUE

Richiamando la propria e la giurisprudenza della Corte di giustizia, il Tribunale ribadisce che il ricorso di annullamento è ammissibile contro atti delle istituzioni o agenzie dell’Unione che producano effetti vincolanti e modifichino la situazione giuridica del ricorrente, ma non contro atti che restano nel quadro di un rapporto puramente contrattuale.

Nel caso concreto, EASME ha agito esercitando il diritto contrattuale di risoluzione previsto dall’articolo 50.3.1(b) del grant agreement, a seguito del mutamento della situazione proprietaria della beneficiaria. Il richiamo, nella lettera di risoluzione, al regolamento n. 1290/2013 non è sufficiente a trasformare l’atto in un atto di pubblico potere: le parti possono richiamare norme esterne nel loro rapporto contrattuale senza che ciò muti la natura della controversia.

Il Tribunale distingue anche il precedente ADR Center v Commissione, nel quale si discuteva di una decisione esecutiva ai sensi dell’articolo 299 TFUE e non di una semplice risoluzione contrattuale. Parimenti, il precedente KK v EASME non è ritenuto pertinente perché in quel caso si trattava di una valutazione di ammissibilità della proposta, non di una controversia nascente da un contratto già concluso.

Conclusione: la lettera del 23 dicembre 2019 è inseparabile dal rapporto contrattuale e non è impugnabile ex articolo 263 TFUE.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 272 TFUE

Quanto alla competenza fondata su una clausola compromissoria, il Tribunale osserva che l’accordo non contiene alcuna clausola che attribuisca la competenza al Tribunale. Al contrario, l’articolo 57.2 devolve le controversie ai giudici belgi.

Le lettere invocate dalla ricorrente non valgono come modifica formale del contratto, perché non è stata seguita la procedura di emendamento prevista dall’articolo 55.2, che richiede una richiesta tramite sistema elettronico, motivazione e documentazione supportata, nonché accettazione o rifiuto espresso entro il termine previsto. Neppure il riferimento all’articolo 272 TFUE contenuto nella lettera di risoluzione può creare una clausola compromissoria dove il contratto non la prevede.

Il Tribunale precisa inoltre che l’articolo 41 della Carta, relativo al diritto a una buona amministrazione, non può fondare da solo la giurisdizione del giudice dell’Unione.

Decisione e conseguenze pratiche

Il Tribunale dichiara il ricorso interamente respinto: il capo principale è manifestamente irricevibile/inammissibile ex articolo 263 TFUE e il capo subordinato è fuori dalla giurisdizione del Tribunale ex articolo 272 TFUE. Le spese sono poste a carico della ricorrente.

Principi di diritto desumibili

La pronuncia conferma che, nei rapporti di sovvenzione UE, la risoluzione esercitata sulla base di una clausola contrattuale resta di regola una questione di diritto contrattuale, anche se la controversia involge requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa settoriale. Per attrarre la controversia nella giurisdizione del giudice dell’Unione ex articolo 272 TFUE è necessaria una clausola compromissoria chiara e formale; in difetto, opera la clausola di giurisdizione pattizia a favore dei giudici nazionali designati dal contratto.

Come è indicizzato

Materiericerca e innovazioneconvenzioni di sovvenzione UEgiurisdizione e ricevibilitàstatus di pmidiritto contrattuale dell’unione

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