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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-581/19

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 marzo 2021. — Frenetikexito – Unipessoal Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni sottoposte all’IVA – Esenzioni – Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni di cure mediche nel contesto dell’esercizio di professioni mediche e paramediche – Monitoraggio e consulenza nutrizionale – Attività sportive, di mantenimento e benessere – Nozioni di “prestazione complessa unica”, di “prestazione accessoria alla prestazione principale” e di “indipendenza delle prestazioni” – Criteri. — Causa C-581/19

Giurisprudenza europea62019CJ0581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta la qualificazione IVA di servizi di monitoraggio nutrizionale offerti in centri sportivi, anche in pacchetti con fitness e benessere. Esclude che tali servizi rientrino automaticamente nell'esenzione per prestazioni mediche: occorre una vera finalità terapeutica. Inoltre, sulla base delle modalità di offerta e fatturazione, li considera in linea di principio prestazioni autonome rispetto ai servizi sportivi.

IVA e prestazioni di monitoraggio nutrizionale rese in centri sportivi: qualificazione come prestazione autonoma e esclusione dell'esenzione per cure mediche

La questione giuridica

Se un servizio di monitoraggio nutrizionale prestato da un professionista qualificato all'interno di stabilimenti sportivi e, talvolta, inserito in programmi di fitness e benessere debba considerarsi prestazione accessoria rispetto ai servizi sportivi oppure prestazione distinta e indipendente ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE; e se tale servizio possa beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva anche quando sia solo messo a disposizione e non effettivamente fruito dal cliente.

Principio di diritto

Un servizio di monitoraggio nutrizionale reso in un centro sportivo da un professionista abilitato, quando non persegua una finalità terapeutica concreta di prevenzione, diagnosi, trattamento o ristabilimento della salute, non rientra nell'esenzione IVA dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE. Inoltre, in presenza di autonomia economica e funzionale rispetto ai servizi di benessere e fitness, con fatturazione separata e possibilità di fruizione indipendente, tale servizio costituisce in linea di principio una prestazione distinta e indipendente e non una prestazione accessoria o un'unica prestazione complessa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado
  • Articolo 94, lettera a), regolamento di procedura della Corte

IVA e monitoraggio nutrizionale in centri sportivi

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunal Arbitral Tributário (CAAD, Portogallo), riguarda la qualificazione ai fini IVA di servizi di monitoraggio nutrizionale prestati da una società che gestisce stabilimenti sportivi e programmi di fitness e benessere. La Corte interpreta gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.

Fatti e procedimento principale

La società Frenetikexito offriva ai clienti programmi composti solo da servizi di fitness oppure da servizi di fitness insieme a consulenza e monitoraggio nutrizionale. Il servizio nutrizionale era fornito da una nutrizionista qualificata, disponibile un giorno a settimana, e poteva essere sottoscritto anche separatamente. Le fatture distinguevano gli importi relativi ai servizi sportivi da quelli relativi al monitoraggio nutrizionale.

L'amministrazione fiscale portoghese ha ritenuto che il servizio nutrizionale fosse accessorio rispetto ai servizi di benessere e cultura fisica e ha pertanto assoggettato l'intero trattamento fiscale al regime della prestazione principale, emettendo un avviso di accertamento IVA e interessi compensativi. La società ha contestato tale impostazione sostenendo l'indipendenza dei servizi resi.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se il servizio nutrizionale fosse accessorio ai servizi di fitness o, invece, autonomo;
  • se l'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE richiedesse la prestazione effettiva del servizio o bastasse la sua mera messa a disposizione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi onerose rese da un soggetto passivo;
  • l'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), sulla esenzione per l'ospedalizzazione e le cure mediche;
  • l'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), sulla esenzione per le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche;
  • l'articolo 9, paragrafo 1, del codice IVA portoghese;
  • l'articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ricevibilità del rinvio

La Corte respinge l'eccezione di irricevibilità sollevata dal governo portoghese. La decisione di rinvio contiene infatti elementi di fatto sufficienti a consentire una risposta utile, come richiesto dall'articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura della Corte.

Ragionamento della Corte sull'esenzione IVA

La Corte ricorda che le esenzioni dell'articolo 132 della direttiva IVA vanno interpretate restrittivamente, ma senza privarle di effetto utile. L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), riguarda le prestazioni mediche e paramediche fornite fuori dal contesto ospedaliero e richiede una finalità terapeutica.

La Corte ribadisce che la nozione di prestazione medica si riferisce a servizi destinati a diagnosticare, trattare o, per quanto possibile, curare malattie o anomalie della salute. Ne consegue che, per beneficiare dell'esenzione, il servizio deve perseguire una finalità di prevenzione, diagnosi, trattamento o ristabilimento della salute.

Nel caso di specie, un servizio di monitoraggio nutrizionale svolto in un centro sportivo può avere una generica valenza sanitaria o preventiva, ma ciò non basta: in assenza di una finalità terapeutica concreta, esso non soddisfa il criterio richiesto dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera c). La Corte osserva anche che un'applicazione troppo ampia dell'esenzione estenderebbe indebitamente il suo ambito a qualsiasi servizio che presenti solo un nesso indiretto con la salute.

Prestazione unica, prestazione accessoria e autonomia delle prestazioni

Quanto al rapporto tra servizi nutrizionali e servizi sportivi, la Corte richiama i criteri consolidati in materia di prestazioni complesse:

  • ogni operazione va in linea di principio considerata autonoma;
  • vi è una prestazione unica solo se gli elementi sono indissociabili e la loro scomposizione sarebbe artificiale;
  • una prestazione è accessoria quando non ha un fine autonomo per il consumatore medio e serve soltanto a fruire meglio della prestazione principale.

Applicando tali criteri, la Corte rileva che nel caso concreto:

  • i servizi erano fatturati separatamente;
  • potevano essere acquistati e fruiti indipendentemente gli uni dagli altri;
  • il monitoraggio nutrizionale aveva una finalità autonoma, di natura sanitaria ed estetica, distinta da quella sportiva;
  • il corrispettivo imputato alla consulenza nutrizionale era significativo e non marginale.

Per queste ragioni, i servizi di fitness e quelli di monitoraggio nutrizionale non risultano indissolubilmente connessi e non costituiscono una prestazione unica a carattere complesso. Devono quindi essere trattati, in linea di principio, come prestazioni distinte e indipendenti ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.

Decisione

La Corte dichiara che, salvo verifica del giudice del rinvio, un servizio di monitoraggio nutrizionale fornito da un professionista certificato e abilitato all'interno di stabilimenti sportivi, anche quando inserito in programmi che comprendono servizi di benessere e cultura fisici, costituisce una prestazione distinta e indipendente e non può beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.

Principi desumibili dalla sentenza

  • L'esenzione IVA per le prestazioni mediche e paramediche richiede una finalità terapeutica concreta.
  • La semplice utilità sanitaria o preventiva in senso ampio non è sufficiente.
  • La fatturazione separata e la possibilità di fruire dei servizi indipendentemente sono indici rilevanti di autonomia delle prestazioni.
  • Un servizio nutrizionale non è automaticamente accessorio ai servizi di fitness solo perché offerto nello stesso centro o in un medesimo programma.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni fiscaliprestazioni mediche e paramedicheprestazioni complesse unicheservizi di fitness e benessere

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