Sentenza n. 5812/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento: - del bando del 16.3.2022 (prot. n. 363) pubblicato dal Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB), recante la denominazione “Procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il per il conferimento di insegnamenti mediante contratto di diritto privato”, con particolare riguardo al paragrafo denominato “valutazione comparativa” (Pag. 4), ove si decide che la prova tenderà ad accertare la preparazione, esperienza ed attitudine dei candidati, previa valutazione del curriculum didattico, scientifico e professionale, dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, in base alla loro pertinenza rispetto ai contenuti dell’insegnamento oggetto del bando, della pregressa attività didattica e professionalità acquisita, e dello svolgimento di attività di ricerca in Italia e all’estero, senza tuttavia specificare analiticamente le modalità di attribuzione delle relative valutazioni da parte della commissione esaminatrice; - dell’atto di approvazione atti e nomina vincitore del 31.3.2022, denominato “Esiti procedure di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di insegnamenti mediante contratto di diritto privato indette in data 16/03/2022 con bando prot. N. 363 dal dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB)”, recante la firma del Direttore del Dipartimento di Scienze Ecologiche e biologiche Prof. Daniele Canestrelli, con il quale è stata proclamata vincitrice del soprammenzionato bando, e assegnataria del contratto, la controinteressata; - del verbale unico di data 30.3.2022 con il quale la commissione, in luogo della determinazione e specificazione dei criteri di valutazione delle candidate, si è limitata a riproporre le voci oggetto di valutazione già individuate dal bando, non fornendo alcuna indicazione, né sintetica (es. numerica) né analitica dei criteri selettivi e d ha dato atto dell’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva per l’asserita non conformità del CV da lei depositato rispetto al formato europeo; - di ogni altro atto agli stessi connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso anche il bando di concorso, nei limiti degli interessi di parte ricorrente e per la declaratoria del diritto della ricorrente a che lo svolgimento del concorso sia conforme alla lex specialis del bando, nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, qualora questa risultasse destinataria di assunzione per il periodo non lavorato, con riserva di ulteriore domanda di risarcimento dei dati subiti e subendi, derivanti dall’illegittimo comportamento doloso o colposo dell’Amministrazione resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e atti di una procedura comparativa per soli titoli relativa al conferimento di un insegnamento universitario, inclusi l’esclusione della ricorrente e l’assegnazione dell’incarico alla controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata esclusa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando del 16 marzo 2022, il verbale unico del 30 marzo 2022 e l’atto del 31 marzo 2022 con cui l’Università degli Studi della Tuscia aveva assegnato a un’altra candidata un incarico di insegnamento di lingua inglese mediante contratto di diritto privato. In primo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, sostenendo che la commissione non avrebbe dovuto escluderla per avere presentato un curriculum vitae graficamente difforme dal modello europeo allegato al bando, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di una mera irregolarità formale e non della mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile. In secondo luogo, ha denunciato l’illegittimità del bando e del verbale per omessa predeterminazione di criteri analitici, numerici o comunque sufficientemente puntuali per la valutazione comparativa dei titoli. Secondo la ricorrente, il bando si limitava a elencare le categorie da valutare, senza stabilire il peso dei diversi titoli, i punteggi o i parametri per la valutazione delle pubblicazioni, dell’attività didattica, dell’attività di ricerca e del curriculum, lasciando alla commissione un’incontrollata discrezionalità tecnica e violando i principi di trasparenza, motivazione e buon andamento. Ha inoltre chiesto la rinnovazione della valutazione e il risarcimento del danno, qualora fosse risultata destinataria dell’incarico per il periodo non lavorato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto illegittima l’esclusione della ricorrente perché il curriculum presentato, pur non conforme al formato grafico europeo richiesto dal bando, conteneva le informazioni rilevanti: esperienze di insegnamento universitario, attività professionale, titoli di istruzione e formazione e pubblicazioni. Non mancava quindi alcun requisito di partecipazione né alcun titolo valutabile; sussisteva soltanto un’irregolarità formale facilmente sanabile. La commissione avrebbe dovuto invitare la candidata a regolarizzare la documentazione mediante produzione del curriculum nel formato richiesto, senza alterare la par condicio. Il soccorso istruttorio, avente portata generale e applicabile anche alle procedure concorsuali, trova infatti il proprio limite nella mancata allegazione di requisiti o titoli nuovi, non nella regolarizzazione di documenti già idonei a rendere conoscibili i titoli posseduti. Quanto al secondo motivo, il TAR ha distinto la situazione concretamente verificatasi, nella quale la commissione aveva valutato una sola candidata dopo l’esclusione della ricorrente, da quella che avrebbe dovuto instaurarsi dopo la riammissione della ricorrente. La mera elencazione nel bando delle categorie di titoli non era sufficiente per una vera valutazione comparativa in presenza di più candidati: la commissione avrebbe dovuto predeterminare criteri, pesi e punteggi idonei a rendere trasparenti e controllabili le valutazioni, ai sensi dell’art. 12 d.P.R. 487/1994. L’assenza di tali criteri non è stata ritenuta irragionevole per la sola valutazione di idoneità della candidata rimasta, ma rende illegittima la procedura una volta riconosciuto che la ricorrente è stata illegittimamente esclusa e doveva essere ammessa alla comparazione. Il TAR ha quindi annullato il verbale del 30 marzo 2022 e l’atto di assegnazione del 31 marzo 2022, lasciando ferme le ulteriori determinazioni dell’Università. La domanda risarcitoria non risulta accolta nel dispositivo; le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il responsabile del procedimento: “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.
La disposizione fonda il soccorso istruttorio, applicabile anche alle procedure concorsuali, per regolarizzare o integrare documentazione carente o irregolare, purché non si consenta al candidato di introdurre ex novo requisiti di partecipazione o titoli valutabili dopo la scadenza del termine.
art. 97 Cost.
Il buon andamento dell’amministrazione giustifica, nelle procedure selettive, l’esigenza di evitare che meri errori formali impediscano la selezione del candidato più meritevole, fermo il rispetto della par condicio.
art. 23, comma 2, l. 240/2010
È richiamato quale base normativa della procedura comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento universitario mediante contratto di diritto privato.
art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio dell’Università degli Studi della Tuscia
È richiamato dal bando quale disciplina della procedura selettiva e della valutazione comparativa.
art. 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio dell’Università degli Studi della Tuscia
È richiamato dal bando per individuare i criteri generali della valutazione comparativa.
art. 12 d.P.R. 487/1994
Impone la predeterminazione di criteri di valutazione idonei a rendere trasparenti e controllabili le operazioni selettive; la mera elencazione delle categorie di titoli non è sufficiente quando vi siano più candidati da comparare.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali e comparative, il soccorso istruttorio deve essere attivato quando l’irregolarità riguarda la forma o la completezza della documentazione, i titoli e i requisiti risultano già allegati e l’incertezza è facilmente superabile; il soccorso non può invece consentire l’introduzione tardiva di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile non dichiarato entro il termine.
- La presentazione di un curriculum in un formato grafico diverso da quello richiesto dal bando costituisce una mera irregolarità sanabile mediante soccorso istruttorio quando il documento consente comunque di individuare i titoli e le esperienze rilevanti ai fini della selezione.
- Il soccorso istruttorio è applicabile anche alle procedure comparative, purché la regolarizzazione non attribuisca al candidato un vantaggio sostanziale e non alteri la par condicio.
- Quando una procedura prevede la comparazione tra più candidati, la mera indicazione nel bando delle categorie di titoli valutabili non è sufficiente: la commissione deve predeterminare criteri, pesi e, ove necessario, punteggi idonei a rendere trasparenti e controllabili le valutazioni.
- L’illegittima esclusione di un candidato determina la necessità di rivalutare la procedura tenendo conto della pluralità dei candidati che avrebbero dovuto essere ammessi; la valutazione di idoneità compiuta nei confronti dell’unico candidato rimasto non può sostituire la valutazione comparativa richiesta dalla lex specialis.
- L’esigenza di evitare l’esclusione per meri errori formali è funzionale anche al buon andamento dell’amministrazione, poiché le procedure selettive devono consentire l’individuazione dei candidati effettivamente più meritevoli, nel rispetto della par condicio.
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