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Ordinanza

Ordinanza n. 512/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso prot. n. -OMISSIS- CC datato 15.10.2025 e notificato al ricorrente in pari data, con il quale il ricorrente veniva escluso “dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (...) per mancanza dei requisiti di cui all’art. 635, c. 1, lett. i), del d.lgs. 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell’Ordinamento Militare) e di cui all’art. 2, c. 4, lett. f), del bando di concorso”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202515918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri per ritenuta mancanza del requisito della condotta incensurabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stato escluso dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, deducendo l'illegittimità dell'esclusione fondata sulla mancanza del requisito previsto dall'art. 635, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66/2010 e dal bando. La vicenda rilevante riguardava una condanna penale di primo grado per lesioni personali cagionate con un coltellino, successivamente definita in appello con declaratoria di estinzione del reato per concessione del perdono giudiziale, in ragione della minore età dell'interessato all'epoca dei fatti. Il giudizio cautelare ha avuto a oggetto la contestazione della rilevanza attribuita dall'amministrazione alla condotta storica e la valutazione della sua incompatibilità con gli standard comportamentali richiesti per l'ammissione nell'Arma dei Carabinieri.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il requisito della condotta incensurabile, quale requisito morale dal contenuto elastico, sia diretto a verificare in termini prognostici l'idoneità del candidato ad assicurare credibilità e prestigio alle funzioni di polizia e attribuisca all'amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella selezione e nella valutazione dei fatti rilevanti. Il sindacato giudiziale non può sostituire la valutazione amministrativa, ma deve verificare motivazione, assenza di contraddittorietà e ragionevolezza. Nel caso concreto, il provvedimento aveva espressamente valorizzato il forte disvalore della condotta, il fatto storico materiale nonché l'esposizione al rischio dell'incolumità altrui, richiamando la natura delle lesioni, l'uso di un coltellino e il riconoscimento della responsabilità penale nel giudizio penale, anche se il reato era stato dichiarato estinto per perdono giudiziale. Il provvedimento non appariva quindi, prima facie, manifestamente irragionevole o palesemente illogico. La misura cautelare è stata negata e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 635, comma 1, lettera i), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Prevede il requisito relativo alla condotta incensurabile per l'accesso al concorso, secondo quanto richiamato nel provvedimento di esclusione.

  • art. 2, comma 4, lettera f), del bando di concorso

    Prevede, quale requisito di partecipazione, la condotta incensurabile richiesta per l'ammissione al concorso.

Massime di principio

  • Il requisito della condotta incensurabile per l'accesso alle Forze di polizia ha natura morale e contenuto elastico; la sua valutazione deve essere compiuta in rapporto alle funzioni da svolgere e consente all'amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella selezione dei fatti rilevanti e nella ponderazione della loro gravità.
  • La declaratoria di estinzione del reato per perdono giudiziale non elide necessariamente il fatto storico materiale né impedisce all'amministrazione di valutarlo ai fini dell'accertamento della condotta incensurabile richiesta per l'ammissione nelle Forze di polizia.
  • Nel giudizio sulla valutazione amministrativa della condotta incensurabile, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, ma deve verificare l'esistenza e la sufficienza della motivazione, nonché l'assenza di contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e palese illogicità.
  • La motivazione dell'esclusione per difetto di condotta incensurabile può fondarsi sulla natura della condotta, sulle modalità concrete di realizzazione, sul rischio arrecato all'incolumità altrui e sulla loro incompatibilità con gli standard comportamentali richiesti per l'esercizio di funzioni nell'Arma dei Carabinieri.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareEccesso di potere

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