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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33861/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per radicale carenza di motivazione della sentenza di assoluzione: il Tribunale di Catanzaro aveva assolto l'imputato per la "particolare tenuità del fatto" (reati ex art. 474 e art. 648 c.p.), motivando con affermazioni inconferenti rispetto al materiale probatorio (riferimenti a violazioni in materia di sicurezza sul lavoro) e senza indicare in modo specifico i presupposti normativi richiesti per l'applicazione della causa di non punibilità. Il Procuratore generale ha dedotto che la motivazione era avulsa dalla realtà processuale e priva dei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato l'incoerenza tra le ragioni addotte dal Tribunale (incensuratezza e lieve entità non incidente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) e i dati processuali (esistenza di una condanna definitiva dell'imputato per fatti analoghi e la natura dei fatti contestati, inerenti commercio di prodotti contraffatti e ricettazione). Per difetto della motivazione, la sentenza è stata annullata e gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, in diversa composizione fisica.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Norma penale sulla contraffazione: i fatti contestati rientravano tra quelli disciplinati da tale articolo; la Cassazione ricorda che i proscioglimenti per reati di questo tipo non possono essere impugnati con appello dal PM alla luce delle modifiche normative citate.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma penale sulla ricettazione: la condotta istruttoria e le contestazioni concernono anche la ricezione di beni provento di contraffazione, aspetto non adeguatamente valutato nella motivazione del Tribunale.

  • legge n. 114 del 9/8/2024

    Ha modificato il rito procedurale rilevante, incidendo sull'impugnabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della pubblica accusa; ha introdotto limiti alle impugnazioni in appello per il PM, indirizzando l'azione del pubblico ministero verso il ricorso per cassazione nei casi previsti.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte nel senso che il Pubblico Ministero è precluso dall'interporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati indicati (tra cui l'art. 474 c.p.), rendendo il ricorso per cassazione l'unico rimedio esperibile dalla parte pubblica in tali ipotesi.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che il ricorso non è qualificabile come appello del PM ai sensi di tale disposizione, alla luce delle modifiche legislative; la Cassazione precisa la natura e i limiti degli strumenti impugnatori del pubblico ministero.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte fa riferimento alla possibilità, nel ricorso per cassazione proposto dal PM, di dedurre tutti i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., salvo specifiche esclusioni normative.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025 (Rv. 288029)

    Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui il pubblico ministero, nel ricorso per cassazione, può dedurre motivi ampî in assenza di espressa limitazione normativa.

Massime di principio

  • Quando il pubblico ministero impugna un proscioglimento per reati ricompresi nelle ipotesi di cui all'art. 593, comma 2 (modificato dalla l. n. 114/2024), l'unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, non l'appello.
  • La motivazione della sentenza, specialmente quando si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere coerente con gli elementi di fatto emersi nel processo e specificare i presupposti normativi; ragionamenti avulsi dal materiale probatorio (es. riferimenti a questioni non pertinenti) sono motivo di annullamento.
  • La presenza di precedenti o condanne definitive per fatti analoghi è un elemento rilevante che il giudice deve considerare quando valuta la sussistenza della particolare tenuità e deve esplicitare nella motivazione perché tali precedenti non osterebbero l'applicazione della causa di non punibilità.
  • Se la motivazione è carente nei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, la Corte di Cassazione annulla la decisione e rinvia il processo per un nuovo esame, spesso in diversa composizione, per garantire un giudizio congruamente motivato.
  • Nel ricorso per cassazione il pubblico ministero può dedurre tutti i motivi consentiti dall'art. 606 c.p.p., salvo diverse esclusioni espressamente previste dalla legge.

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