Cassazione Penale, Sentenza n. 33861/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per radicale carenza di motivazione della sentenza di assoluzione: il Tribunale di Catanzaro aveva assolto l'imputato per la "particolare tenuità del fatto" (reati ex art. 474 e art. 648 c.p.), motivando con affermazioni inconferenti rispetto al materiale probatorio (riferimenti a violazioni in materia di sicurezza sul lavoro) e senza indicare in modo specifico i presupposti normativi richiesti per l'applicazione della causa di non punibilità. Il Procuratore generale ha dedotto che la motivazione era avulsa dalla realtà processuale e priva dei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato l'incoerenza tra le ragioni addotte dal Tribunale (incensuratezza e lieve entità non incidente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) e i dati processuali (esistenza di una condanna definitiva dell'imputato per fatti analoghi e la natura dei fatti contestati, inerenti commercio di prodotti contraffatti e ricettazione). Per difetto della motivazione, la sentenza è stata annullata e gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, in diversa composizione fisica.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Norma penale sulla contraffazione: i fatti contestati rientravano tra quelli disciplinati da tale articolo; la Cassazione ricorda che i proscioglimenti per reati di questo tipo non possono essere impugnati con appello dal PM alla luce delle modifiche normative citate.
art. 648 cod. pen.
Norma penale sulla ricettazione: la condotta istruttoria e le contestazioni concernono anche la ricezione di beni provento di contraffazione, aspetto non adeguatamente valutato nella motivazione del Tribunale.
legge n. 114 del 9/8/2024
Ha modificato il rito procedurale rilevante, incidendo sull'impugnabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della pubblica accusa; ha introdotto limiti alle impugnazioni in appello per il PM, indirizzando l'azione del pubblico ministero verso il ricorso per cassazione nei casi previsti.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Interpretato dalla Corte nel senso che il Pubblico Ministero è precluso dall'interporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati indicati (tra cui l'art. 474 c.p.), rendendo il ricorso per cassazione l'unico rimedio esperibile dalla parte pubblica in tali ipotesi.
art. 569 cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che il ricorso non è qualificabile come appello del PM ai sensi di tale disposizione, alla luce delle modifiche legislative; la Cassazione precisa la natura e i limiti degli strumenti impugnatori del pubblico ministero.
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte fa riferimento alla possibilità, nel ricorso per cassazione proposto dal PM, di dedurre tutti i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., salvo specifiche esclusioni normative.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025 (Rv. 288029)
Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui il pubblico ministero, nel ricorso per cassazione, può dedurre motivi ampî in assenza di espressa limitazione normativa.
Massime di principio
- Quando il pubblico ministero impugna un proscioglimento per reati ricompresi nelle ipotesi di cui all'art. 593, comma 2 (modificato dalla l. n. 114/2024), l'unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, non l'appello.
- La motivazione della sentenza, specialmente quando si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere coerente con gli elementi di fatto emersi nel processo e specificare i presupposti normativi; ragionamenti avulsi dal materiale probatorio (es. riferimenti a questioni non pertinenti) sono motivo di annullamento.
- La presenza di precedenti o condanne definitive per fatti analoghi è un elemento rilevante che il giudice deve considerare quando valuta la sussistenza della particolare tenuità e deve esplicitare nella motivazione perché tali precedenti non osterebbero l'applicazione della causa di non punibilità.
- Se la motivazione è carente nei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, la Corte di Cassazione annulla la decisione e rinvia il processo per un nuovo esame, spesso in diversa composizione, per garantire un giudizio congruamente motivato.
- Nel ricorso per cassazione il pubblico ministero può dedurre tutti i motivi consentiti dall'art. 606 c.p.p., salvo diverse esclusioni espressamente previste dalla legge.
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