Cassazione Civile, Ordinanza n. 11820/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un soggetto, dopo un accertamento ispettivo congiunto, era stato cancellato dalle graduatorie e contingenti per l'avviamento al lavoro forestale e, secondo la sua prospettazione, ciò gli aveva causato il mancato avviamento come lavoratore forestale. Egli sosteneva che la cancellazione fosse conseguenza diretta dell'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che in un primo momento lo aveva iscritto come coltivatore diretto e poi ne aveva contestato tale qualifica. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni, includendo anche la somma di euro 6.897,08 versata per contributi come coltivatore diretto e poi ritenuta indebita, perché successivamente il rapporto contributivo era stato oggetto di sgravio a seguito di opposizioni alle cartelle esattoriali. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo al nesso tra accertamento INPS e cancellazione dalle graduatorie; 2) violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. e dell'art. 48 l.r. Sicilia n. 16/1996, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per l'erronea valutazione della documentazione e per la mancata considerazione del collegamento causale tra condotta dell'ente e danno; 3) violazione degli artt. 2033 e 1988 c.c. per il diniego della ripetizione dei contributi indebitamente versati, nonostante lo sgravio ottenuto; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la pretesa fondatezza della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze documentali, in particolare del giudizio di fatto della Corte d'appello circa l'assenza di nesso causale tra il provvedimento dell'INPS e il danno lamentato, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta anche da una autonoma ratio decidendi, ossia l'insussistenza del diritto alla ripetizione delle somme versate in ragione dell'incompatibilità tra la procedura richiamata e la ripetizione dell'indebito in difetto di diversa previsione di legge; pertanto, essendo inammissibili le censure contro la prima ratio, l'esame della seconda diventava privo di interesse. Il quarto motivo è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta in concreto inammissibile perché rivolta a contestare il merito della valutazione probatoria.
artt. 1218 e 2043 c.c.
Sono invocati dal ricorrente per sostenere la responsabilità contrattuale o aquiliana dell'ente, ma la Corte non ravvisa un vizio di diritto, ritenendo che la censura miri a una diversa ricostruzione del fatto e del nesso causale.
art. 48, l.r. Sicilia n. 16/1996
È richiamato dal ricorrente come norma regionale applicabile alla vicenda dell'avviamento e delle graduatorie, ma non è accolto alcun rilievo cassatorio sul punto.
art. 2033 c.c.
È invocato per la ripetizione dell'indebito contributivo; la Corte non esamina nel merito la censura perché la sentenza d'appello è comunque sorretta da autonoma ratio decidendi non utilmente attaccata.
art. 1988 c.c.
È richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2033 c.c. nella prospettazione della ripetizione delle somme versate, senza accoglimento.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Sono invocati contro la regolazione delle spese di merito, ma il relativo motivo è stato assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Viene menzionato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze documentali, se la doglianza investe in realtà l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la censura, pur rubricata come violazione dell'art. 112 c.p.c., si risolve nella contestazione della ricostruzione fattuale e del nesso causale operata dal giudice di merito.
- Quando la decisione impugnata è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, l'inammissibilità delle censure dirette contro una di esse rende non decisivo l'esame delle altre, che non potrebbero comunque condurre all'annullamento della sentenza.
- La deduzione della ripetizione dell'indebito o di altri effetti patrimoniali connessi a un rapporto previdenziale non può essere esaminata utilmente in cassazione se la censura non colpisce la ratio autonoma posta a base del rigetto della domanda principale.
- La condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato seguono la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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