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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-348/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 luglio 2022. — Nord Stream 2 AG contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Energia – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Direttiva (UE) 2019/692 – Estensione dell’applicabilità della direttiva 2009/73 ai gasdotti tra Stati membri e paesi terzi – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricorso di annullamento – Requisito secondo cui la ricorrente dev’essere direttamente interessata dalla misura oggetto del suo ricorso – Assenza di potere discrezionale relativamente agli obblighi imposti alla ricorrente – Requisito secondo cui la ricorrente dev’essere individualmente interessata dalla misura oggetto del suo ricorso – Previsione di deroghe che escludono la ricorrente in quanto unico operatore dal beneficio di queste ultime – Istanza di ritiro di documenti dal fascicolo – Norme in materia di produzione delle prove dinanzi ai giudici dell’Unione europea – Documenti interni delle istituzioni dell’Unione. — Causa C-348/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato in parte l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di Nord Stream 2 AG contro la direttiva 2019/692. Ha stabilito che la società era direttamente e individualmente interessata, almeno per quanto riguarda le modifiche agli articoli 36 e 49 bis della direttiva 2009/73/CE, e ha rinviato la causa al Tribunale per il merito. Ha inoltre censurato parte delle statuizioni sul ritiro di documenti dal fascicolo, confermando solo il ritiro del parere del servizio giuridico del Consiglio e annullando invece il ritiro della raccomandazione della Commissione e delle osservazioni della Germania.

Impugnazione sulla ricevibilità di un ricorso di annullamento contro la direttiva 2019/692: interesse diretto e individuale di Nord Stream 2 AG e legittimità del ritiro di documenti interni dal fascicolo

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento perché Nord Stream 2 AG non era direttamente e individualmente interessata dalla direttiva (UE) 2019/692; in particolare, se una direttiva possa produrre effetti diretti sulla situazione giuridica di un operatore e se gli articoli 36 e 49 bis della direttiva 2009/73/CE lascino o meno margini discrezionali agli Stati membri. In via subordinata, se il Tribunale abbia correttamente disposto il ritiro dal fascicolo di documenti interni del Consiglio e della Commissione sulla base delle regole sulla prova e, in via indicativa, del regolamento n. 1049/2001.

Principio di diritto

Una direttiva, pur richiedendo di regola misure di recepimento, può produrre effetti diretti sulla situazione giuridica di un soggetto ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, se dal suo contenuto risulta che impone obblighi specifici senza lasciare agli Stati membri alcun margine discrezionale quanto al risultato da raggiungere nei confronti di quel soggetto. Nel caso di Nord Stream 2 AG, la Corte ha ritenuto che la direttiva 2019/692 la riguardasse direttamente e individualmente, poiché l’estensione dell’ambito della direttiva 2009/73 ai gasdotti con paesi terzi, combinata con il regime delle deroghe, la individuava in modo peculiare come unico operatore escluso in concreto dal beneficio delle deroghe previste dagli articoli 36 e 49 bis. Quanto ai documenti interni, il loro ritiro dal fascicolo non può derivare automaticamente dal solo richiamo al regolamento n. 1049/2001: il giudice dell’Unione deve operare una ponderazione concreta tra il diritto alla prova e gli interessi tutelati dalla riservatezza, salvo che, per il parere del servizio giuridico del Consiglio relativo a un procedimento non legislativo, prevalga la protezione delle consulenze legali.

Norme richiamate

  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Direttiva 2009/73/CE
  • Direttiva (UE) 2019/692
  • Articoli 2, 9, 32, 36, 41 e 49 bis della direttiva 2009/73/CE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 15, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Impugnazione Nord Stream 2 / Parlamento e Consiglio

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Nord Stream 2 AG contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento della direttiva (UE) 2019/692, in materia di mercato interno del gas naturale. La Corte affronta sia il tema della legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE, sia quello del ritiro dal fascicolo di documenti interni prodotti in giudizio.

Contesto normativo e direttiva controversa

La direttiva 2019/692 ha modificato la direttiva 2009/73/CE, estendendone l’applicabilità ai gasdotti di trasporto tra Stati membri e paesi terzi. In particolare:

  • ha modificato la nozione di "interconnettore" dell’articolo 2, punto 17;
  • ha inciso sugli obblighi di separazione di cui all’articolo 9;
  • ha mantenuto il regime di accesso dei terzi di cui all’articolo 32;
  • ha disciplinato le deroghe per nuove infrastrutture ex articolo 36;
  • ha introdotto l’articolo 49 bis sulle deroghe per gasdotti completati prima del 23 maggio 2019.

La Corte richiama anche il regolamento n. 1049/2001 solo come parametro indicativo nella valutazione del ritiro di documenti, non come disciplina tassativa della prova nel processo dinanzi ai giudici dell’Unione.

Fatti essenziali e procedimento davanti al Tribunale

Nord Stream 2 AG, società svizzera controllata da Gazprom, è responsabile del gasdotto offshore Nord Stream 2, progettato per collegare Russia e Germania. Dopo l’adozione della direttiva 2019/692, la società ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la direttiva nella sua interezza.

Nel corso del giudizio di primo grado, il Consiglio ha chiesto il ritiro di documenti qualificati come interni o riservati: una raccomandazione della Commissione, un parere del servizio giuridico del Consiglio e documenti recanti osservazioni della Germania. Il Tribunale ha accolto tali domande e ha poi dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di interesse diretto.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte esamina due motivi principali:

  • se il Tribunale abbia errato nel ritenere che la direttiva non producesse effetti diretti sulla posizione giuridica della ricorrente e che lasciasse agli Stati membri un margine di discrezionalità;
  • se il Tribunale abbia correttamente applicato le regole sul ritiro di documenti interni dal fascicolo.

Ricevibilità: interesse diretto e margine discrezionale

La Corte ricorda che, per essere direttamente interessato, il ricorrente deve dimostrare due elementi cumulativi:

  • l’atto impugnato deve produrre direttamente effetti sulla sua situazione giuridica;
  • i destinatari incaricati della sua attuazione non devono disporre di alcun potere discrezionale, sicché l’attuazione deve essere automatica.

La Corte censura il Tribunale perché ha ragionato in modo eccessivamente formale, dando rilievo alla natura di direttiva dell’atto. Una direttiva non è per sua natura esclusa dal produrre effetti diretti sulla situazione giuridica di un soggetto: occorre guardare alla sostanza e agli effetti concreti dell’atto.

Nel caso di specie, la direttiva 2019/692 estende la disciplina della direttiva 2009/73 ai gasdotti tra Stati membri e paesi terzi, rendendo applicabili a Nord Stream 2 AG gli obblighi di separazione e di accesso dei terzi. La Corte osserva che, rispetto alla società ricorrente, gli Stati membri non disponevano di un margine discrezionale idoneo a sottrarre il progetto a tali obblighi, poiché:

  • la deroga dell’articolo 36 non era applicabile, dato che l’investimento era già stato deciso;
  • la deroga dell’articolo 49 bis non era applicabile, perché il gasdotto non poteva essere completato prima del 23 maggio 2019.

Anche per l’obbligo di separazione dell’articolo 9 e per quello di accesso dei terzi di cui all’articolo 32, la Corte afferma che gli Stati membri conservano eventualmente scelta sui mezzi, ma non sul risultato da raggiungere: Nord Stream 2 AG restava comunque soggetta al nuovo assetto normativo.

Interesse individuale

La Corte procede poi a valutare l’interesse individuale, statuendo direttamente sul ricorso dinanzi al Tribunale. Pur trattandosi di una direttiva formulata in termini generali, Nord Stream 2 AG è stata ritenuta parte di una cerchia ristretta e peculiare di operatori, poiché il gasdotto Nord Stream 2 è l’unico tra quelli interessati che, in concreto, non può beneficiare delle deroghe previste dagli articoli 36 e 49 bis.

La ricorrente è quindi individualmente interessata perché la combinazione tra l’estensione dell’ambito di applicazione e il regime delle deroghe la distingue dagli altri operatori del settore in modo assimilabile al destinatario di una decisione.

Documenti interni e ritiro dal fascicolo

Sul secondo motivo, la Corte distingue tra i diversi documenti oggetto della domanda di ritiro.

Per il parere del servizio giuridico del Consiglio, conferma il ritiro dal fascicolo. Richiama la giurisprudenza secondo cui la produzione non autorizzata di un parere giuridico interno può ledere l’interesse dell’istituzione a ricevere consulenze franche, obiettive e complete e compromettere il diritto a un processo equo. La tutela della trasparenza può prevalere solo eccezionalmente in un contesto legislativo, circostanza che qui non ricorreva, poiché il documento riguardava negoziati internazionali e non un procedimento legislativo.

Diversamente, per la raccomandazione della Commissione e per le osservazioni della Germania, la Corte censura il Tribunale perché ha applicato in modo sostanzialmente automatico il regolamento n. 1049/2001 senza una vera ponderazione degli interessi. Il giudice dell’Unione deve valutare se il mantenimento dei documenti nel fascicolo arrechi un pregiudizio concreto ed effettivo all’interesse tutelato, bilanciandolo con l’interesse della parte che li produce. Il riferimento a un procedimento arbitrale privato non basta, da solo, a dimostrare una lesione delle relazioni internazionali dell’Unione.

Dispositivo e conseguenze

La Corte:

  • annulla in parte l’ordinanza del Tribunale, nella parte relativa alla raccomandazione della Commissione e alle osservazioni della Germania, nonché nella parte che aveva dichiarato irricevibile il ricorso per difetto di interesse diretto;
  • respinge il resto dell’impugnazione;
  • dichiara ricevibile il ricorso di annullamento limitatamente alle disposizioni degli articoli 36 e 49 bis della direttiva 2009/73, come modificate dalla direttiva 2019/692;
  • rinvia la causa al Tribunale per la decisione sul merito.

Principi affermati

La sentenza è rilevante perché chiarisce che:

  • una direttiva può essere direttamente incidente, ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, se impone obblighi concreti senza margine discrezionale effettivo;
  • il controllo sulla ricevibilità non può arrestarsi alla forma dell’atto, ma deve guardare alla sua sostanza e ai suoi effetti;
  • un soggetto può essere individualmente interessato anche da un atto generale quando risulti, per la situazione concreta, in una posizione peculiare e distinta;
  • il ritiro di documenti interni dal fascicolo richiede una ponderazione effettiva degli interessi, non un semplice rinvio automatico alle eccezioni del regolamento n. 1049/2001.

Come è indicizzato

Materiemercato interno del gas naturalediritto processuale dell’unione europeaammissibilità del ricorso di annullamentoaccesso ai documenti e provainfrastrutture energetiche transfrontaliere

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