Corte di giustizia, Ordinanza C-480/21
Order of the Court (Eighth Chamber) of 12 July 2022. — W O and J L v Minister for Justice and Equality. — Request for a preliminary ruling from the Supreme Court. — Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Judicial cooperation in criminal matters – European arrest warrant – Framework Decision 2002/584/JHA – Article 1(3) – Surrender procedure between Member States – Conditions for execution – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Second paragraph of Article 47 – Fundamental right to a fair trial before an independent and impartial tribunal previously established by law – Systemic or generalised deficiencies – Two-step examination – Criteria for application – Obligation of the executing judicial authority to determine, specifically and precisely, whether there are substantial grounds for believing that the person in respect of whom a European arrest warrant has been issued, if surrendered, runs a real risk of breach of his or her fundamental right to a fair trial before an independent and impartial tribunal previously established by law. — Case C-480/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato che il sistema del mandato d’arresto europeo resta fondato sulla fiducia reciproca, ma tale fiducia può essere superata solo dopo una verifica concreta del rischio di violazione del diritto a un equo processo. Nel caso di carenze sistemiche dell’ordinamento giudiziario polacco, il giudice dell’esecuzione deve comunque esaminare in modo individualizzato se la persona interessata subirebbe, nel caso concreto, una lesione del diritto a un tribunale previamente costituito per legge. La sola incertezza sulla futura composizione del collegio o la presunta mancanza di un rimedio effettivo non consentono, da sole, di negare la consegna.
Mandato d’arresto europeo e diritto a un giudice "previsto dalla legge": criteri per rifiutare la consegna in presenza di carenze sistemiche nell’indipendenza della magistratura dello Stato emittente
La questione giuridica
Se, e a quali condizioni, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare la consegna sulla base dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 quando nello Stato emittente vi siano carenze sistemiche o generalizzate dell’indipendenza della magistratura, in particolare sulla nomina dei giudici, e il rischio riguardi il diritto a un equo processo davanti a un tribunale previamente costituito per legge; in particolare, se sia sufficiente la sola impossibilità di conoscere in anticipo la composizione del collegio giudicante o la mancanza di un rimedio effettivo per contestare la nomina dei giudici.
Principio di diritto
In presenza di carenze sistemiche o generalizzate sull’indipendenza della magistratura nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare automaticamente la consegna: deve comunque svolgere una verifica concreta e individualizzata. Per un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una condanna o di una misura detentiva, il rifiuto è possibile solo se emergono, nelle circostanze specifiche del caso, seri motivi per ritenere che la composizione del collegio che ha giudicato la persona abbia inciso sul suo diritto a un tribunale indipendente, imparziale e previamente costituito per legge. Per un mandato emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale, il rifiuto è possibile solo se, alla luce di elementi pertinenti sul caso e sulla situazione personale dell’interessato, vi siano seri motivi per ritenere che, in caso di consegna, egli corra un rischio reale di violazione di tale diritto; la mera impossibilità di conoscere in anticipo il collegio giudicante o l’asserita ineffettività astratta dei rimedi non basta da sola.
Norme richiamate
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 15 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 TUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Mandato d’arresto europeo e tribunale previamente costituito per legge
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese in un procedimento relativo all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi da autorità giudiziarie polacche contro W O e J L. Il tema centrale è se le carenze sistemiche riscontrate nell’indipendenza della magistratura nello Stato emittente possano giustificare il rifiuto di consegna ai sensi della decisione quadro 2002/584, alla luce del diritto a un equo processo sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta.
Fatti e procedimento principale
W O era destinatario di quattro mandati d’arresto europei per l’esercizio dell’azione penale e per l’esecuzione di una pena detentiva; J L era destinatario di un mandato per l’esercizio dell’azione penale. L’Alta Corte irlandese aveva accolto la domanda del Minister for Justice and Equality e ordinato la consegna; gli interessati avevano proposto appello dinanzi alla Supreme Court.
La corte del rinvio ha evidenziato che, dopo l’adozione della legge polacca del 20 dicembre 2019, entrata in vigore il 14 febbraio 2020, la situazione in Polonia si sarebbe ulteriormente deteriorata. In particolare, ha ritenuto che non fosse possibile determinare in anticipo la composizione del collegio giudicante per via del sistema di assegnazione casuale delle cause e che, una volta nota tale composizione, non vi sarebbe stato un rimedio effettivo per contestare la validità della nomina dei giudici.
Questioni pregiudiziali
La Supreme Court chiedeva in sostanza:
- se il test già elaborato nella sentenza Minister for Justice and Equality (Deficiencies in the system of justice) e ribadito nella sentenza Openbaar Ministerie (Independence of the issuing judicial authority) dovesse applicarsi anche quando il rischio riguardasse un tribunale non previamente costituito per legge;
- se la stessa verifica fosse applicabile quando l’interessato non potesse conoscere la composizione del collegio giudicante prima della consegna;
- se l’assenza di un rimedio effettivo per contestare la nomina dei giudici integrasse, di per sé, una violazione dell’essenza del diritto a un equo processo tale da imporre il rifiuto della consegna.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI;
- l’articolo 15 della stessa decisione quadro, sullo scambio di informazioni tra autorità di esecuzione e di emissione;
- l’articolo 47, secondo comma, della Carta, relativo al diritto a un equo processo davanti a un tribunale indipendente, imparziale e previamente costituito per legge;
- l’articolo 6 TUE, quale richiamo generale alla tutela dei diritti fondamentali;
- gli articoli 267 TFUE, 99 e 105 del regolamento di procedura e l’articolo 53, paragrafo 3, dello stesso regolamento, per il contesto processuale della decisione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il meccanismo del mandato d’arresto europeo si fonda sui principi di fiducia reciproca e di reciproco riconoscimento. La possibilità di rifiutare la consegna per rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo è un’eccezione e va interpretata restrittivamente.
Richiamando la sentenza Openbaar Ministerie (Tribunal established by law in the issuing Member State), la Corte ribadisce il test in due fasi:
- prima fase: esistenza, nello Stato emittente, di elementi oggettivi, affidabili, specifici e aggiornati che mostrino carenze sistemiche o generalizzate nell’indipendenza della magistratura;
- seconda fase: valutazione concreta e specifica, da parte dell’autorità di esecuzione, dell’impatto di tali carenze sul caso individuale, tenendo conto della situazione personale dell’interessato, della natura del reato, del contesto fattuale e delle informazioni eventualmente trasmesse dall’autorità emittente.
La Corte chiarisce che tale test si applica anche quando è in gioco il requisito del tribunale "previamente costituito per legge", che è parte integrante del diritto a un equo processo.
Per i mandati emessi ai fini dell’esecuzione di una condanna o misura detentiva, la persona interessata deve produrre elementi specifici che mostrino che le carenze sistemiche hanno inciso in modo tangibile sul procedimento che ha portato alla condanna. Non basta il solo richiamo al fatto che uno o più giudici siano stati nominati con una procedura problematica, se non si dimostra, nel caso concreto, che la composizione del collegio abbia compromesso il diritto fondamentale.
Per i mandati emessi ai fini dell’azione penale, non è sufficiente che l’interessato non conosca prima della consegna l’identità dei giudici che lo giudicheranno, né che l’ordinamento non gli consenta di contestare in astratto la nomina dei giudici. L’autorità di esecuzione deve comunque svolgere un esame complessivo di tutte le circostanze rilevanti, comprese eventuali informazioni sulla nomina dei giudici, la possibilità di ricusazione e l’effettività dei rimedi disponibili nello Stato emittente.
La Corte sottolinea inoltre che spetta al giudice nazionale valutare i fatti e apprezzare, nel caso concreto, se gli elementi forniti consentano di ravvisare seri motivi per ritenere che la persona corra un rischio reale di violazione del proprio diritto fondamentale. La Corte non sostituisce tale valutazione, che resta di competenza del giudice del rinvio.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti l’indipendenza della magistratura nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare la consegna solo se, nel caso concreto, accerta seri motivi per ritenere che la persona interessata, in caso di consegna, subirebbe una violazione del diritto a un equo processo davanti a un tribunale indipendente, imparziale e previamente costituito per legge.
Principi applicativi per i professionisti
La pronuncia conferma che:
- non ogni irregolarità del sistema giudiziario dello Stato emittente legittima automaticamente il rifiuto del mandato d’arresto europeo;
- il giudice dell’esecuzione deve sempre effettuare una verifica individualizzata;
- la mancanza di conoscenza preventiva del collegio giudicante, da sola, non basta a impedire la consegna;
- la mancanza di un rimedio effettivo può rilevare solo se, nel caso concreto, contribuisce a dimostrare un rischio reale e specifico di violazione del diritto di difesa e del diritto a un giudice previsto dalla legge.
Esito del procedimento
La Corte ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo la risposta ricavabile in modo chiaro dalla giurisprudenza già esistente, in particolare dalla sentenza Openbaar Ministerie (Tribunal established by law in the issuing Member State).
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