Corte di giustizia, Ordinanza C-187/22
Order of the Court of 11 July 2022. — Laboratorios Ern, SA v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-187/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in composizione deputata a decidere sull’ammissibilità delle impugnazioni, ha negato a Laboratorios Ern l’autorizzazione a procedere contro la sentenza del Tribunale relativa alla revoca del marchio "APIRETAL". Ha ritenuto che i motivi sull’uso effettivo del marchio e sui giusti motivi del non uso non fossero illustrati con sufficiente precisione e non dimostrassero una questione significativa per il diritto dell’Unione. L’impugnazione non è quindi stata esaminata nel merito e le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Impugnazione in materia di marchio UE: diniego di autorizzazione a procedere per difetto di dimostrazione di una questione significativa ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione
La questione giuridica
Se i motivi di impugnazione diretti contro la sentenza del Tribunale, relativi alla nozione di uso effettivo del marchio e alla sussistenza di "giusti motivi" per il non uso ai sensi del regolamento sul marchio UE, sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione tale da consentire l’esame dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e dell’articolo 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura della Corte.
Principio di diritto
Un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammessa a procedere se il ricorrente non dimostra, in modo chiaro, preciso e concreto, che i motivi dedotti sollevano effettivamente una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; argomentazioni generiche, prive di indicazione puntuale della pretesa violazione di norme o giurisprudenza e della sua incidenza sull’esito della causa, non soddisfano l’onere richiesto dall’articolo 58 bis dello Statuto e dagli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura. Nel caso di specie, la Corte ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere e, di conseguenza, ha dichiarato l’impugnazione irricevibile in limine.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
Diniego di autorizzazione a procedere in materia di marchio UE
La Corte di giustizia, nella formazione competente a decidere se un’impugnazione possa essere esaminata, ha statuito su un ricorso proposto da Laboratorios Ern, SA contro la sentenza del Tribunale del 12 gennaio 2022, relativa alla revoca del marchio dell’Unione europea "APIRETAL". Il procedimento riguarda l’applicazione del meccanismo filtrante previsto per talune impugnazioni in materia di marchio UE dinanzi alla Corte.
Fatti e procedimento principale
Il Tribunale aveva respinto il ricorso di Laboratorios Ern contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 gennaio 2021, adottata in una procedura di revoca promossa da Ingrid Malpricht. Con l’impugnazione, la società chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia;
- l’articolo 58 bis dello Statuto, che subordina l’ammissibilità di talune impugnazioni a una decisione preliminare della Corte;
- gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che disciplinano la domanda di autorizzazione a procedere;
- l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile in appello per effetto dell’articolo 184, paragrafo 1;
- l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.
Motivi dedotti dalla ricorrente
Laboratorios Ern sosteneva che i due motivi dell’impugnazione sollevassero questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Sul primo motivo, la ricorrente contestava la valutazione del Tribunale in ordine all’assenza di uso effettivo del marchio per i prodotti interessati e criticava:
- il metodo seguito per definire l’uso effettivo;
- i criteri utilizzati per individuare una categoria sufficientemente autonoma di prodotti;
- la mancata considerazione della reputazione del marchio per taluni prodotti farmaceutici;
- una lettura troppo restrittiva dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001.
Sul secondo motivo, la ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse errato nel negare l’esistenza di "giusti motivi" per il non uso del marchio. In particolare, denunciava:
- il mancato rispetto della giurisprudenza sulla nozione di ostacolo che renda impossibile o irragionevole l’uso del marchio;
- l’erronea affermazione secondo cui il mero rispetto della normativa nazionale non basterebbe a giustificare il non uso;
- la pretesa che i giusti motivi debbano sussistere in tutti gli Stati membri.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che l’impugnazione solleva una questione significativa ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di valutare se l’impugnazione possa essere ammessa e, se del caso, in quale parte.
La Corte precisa che la richiesta deve indicare con chiarezza e precisione:
- i motivi di impugnazione;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- le ragioni per cui tale questione sarebbe significativa ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto;
- la norma o giurisprudenza UE asseritamente violata;
- la natura dell’errore di diritto e la sua incidenza sull’esito della sentenza impugnata.
Nel caso concreto, la Corte rileva che le argomentazioni di Laboratorios Ern sono formulate in termini generali e non mostrano, con sufficiente precisione, perché gli errori denunciati sulla nozione di uso effettivo e sui giusti motivi del non uso porrebbero una vera questione di principio. Quanto ai richiami alla giurisprudenza precedente, la ricorrente non indica adeguatamente la comparabilità delle situazioni né la concreta contraddizione tra la sentenza impugnata e le decisioni invocate.
Decisione e spese
La Corte conclude che la richiesta di autorizzazione a procedere non dimostra che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata ammessa a procedere.
Quanto alle spese, poiché la decisione è stata adottata prima della notificazione agli altri soggetti processuali, la Corte ha disposto che Laboratorios Ern sopporti le proprie spese.
Principio affermato
La decisione conferma che il filtro di ammissibilità delle impugnazioni in materia di marchio UE richiede un onere motivazionale rigoroso: non basta invocare errori del Tribunale o asserite difformità rispetto alla giurisprudenza; occorre dimostrare, in modo specifico e documentato, la rilevanza della questione per il diritto dell’Unione nel suo insieme. In mancanza di tale dimostrazione, la Corte respinge la domanda di autorizzazione a procedere.
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