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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-677/21

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 13 July 2022. — TL v European Commission. — Civil service – Members of the temporary staff – Appraisal report for 2019 – Obligation to state reasons – Manifest error of assessment – Setting of objectives – Misuse of powers – Liability. — Case T-677/21

Giurisprudenza europea62021TJ0677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di una membro del personale temporaneo contro il suo rapporto di valutazione 2019. Esclude una violazione dell'obbligo di motivazione, ritiene non provato alcun errore manifesto o abuso di potere e precisa che, nel quadro applicabile, la Commissione non era tenuta a fissare obiettivi formali per il 2019. Conseguentemente, viene respinta anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

Impugnazione di una valutazione annuale 2019 di un membro del personale temporaneo della Commissione: obbligo di motivazione, errore manifesto di valutazione, mancata fissazione di obiettivi e responsabilità risarcitoria.

La questione giuridica

Se il rapporto di valutazione 2019 fosse illegittimo per insufficienza di motivazione, errore manifesto di valutazione, violazione dell'articolo 43 dello Statuto e delle istruzioni interne per i reporting officers, perché non erano stati fissati obiettivi per il 2019; se le osservazioni contestate fossero espressione di abuso di potere o di mancata tutela della ricorrente in un contesto di presunto mobbing; e se, conseguentemente, spettasse un risarcimento del danno non patrimoniale.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che un rapporto di valutazione del personale della Commissione, quando contiene apprezzamenti individualizzati e globalmente positivi o comunque non negativi, non deve essere corredato da esempi concreti o fatti dettagliati per ogni osservazione; la mancanza di fissazione di obiettivi annuali non integra di per sé un vizio sostanziale se il quadro normativo applicabile non la impone espressamente; e la mera allegazione di un contesto conflittuale o di presunto mobbing non basta a dimostrare errore manifesto, abuso di potere o violazione del dovere di sollecitudine, salvo prova di un nesso specifico tra la condotta denunciata e il contenuto del rapporto. Poiché nessuno dei motivi di annullamento era fondato, è stato respinto anche il risarcimento del danno non patrimoniale e l'azione è stata integralmente rigettata.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 90(2) dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 15(2) del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
  • Articolo 2(b) del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 41(2)(c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 12a dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 2(3) della decisione della Commissione C(2013) 8985 final del 16 dicembre 2013
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Valutazione 2019 di un membro del personale temporaneo della Commissione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da TL, membro del personale temporaneo della Commissione europea, avverso il proprio rapporto di valutazione per il 2019 e, in subordine, la decisione di rigetto del reclamo amministrativo. La controversia si colloca nel settore del pubblico impiego UE e concerne, in particolare, la motivazione del rapporto, il controllo giurisdizionale delle valutazioni discrezionali e la pretesa incidenza di un presunto contesto di mobbing.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente era impiegata come agente temporaneo di grado AD 7 nella DG ECOFIN. Il ciclo di valutazione 2020, relativo al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2019, si è svolto nel 2020 e il rapporto è stato inizialmente firmato dal capo unità il 12 febbraio 2020. Dopo contestazioni della ricorrente, alcune osservazioni sono state eliminate; il rapporto finale ha qualificato la prestazione come "satisfactory" e contiene due commenti contestati:

  • miglioramento delle capacità redazionali, con maggiore attenzione ai dettagli;
  • condizioni di cooperazione talvolta difficili, con una ripida curva di apprendimento nella gestione delle relazioni personali. La ricorrente ha presentato appello interno, poi reclamo ex articolo 90(2) dello Statuto, respinto dalla AECE l'8 luglio 2021. Ha inoltre chiesto, il 14 luglio 2021, assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto.

Oggetto del contenzioso e motivi di ricorso

La ricorrente chiedeva l'annullamento del rapporto, in via subordinata l'annullamento parziale dei soli commenti contestati, nonché del rigetto del reclamo e il risarcimento di 45.000 euro per danno non patrimoniale. I motivi dedotti erano tre:

  • violazione dell'obbligo di motivazione;
  • violazione dell'articolo 43 dello Statuto, delle istruzioni interne della Commissione, errore manifesto di valutazione, abuso di potere e violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione;
  • mancata fissazione di obiettivi per il 2019, ritenuta causa di un errore manifesto e di una valutazione iniqua.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama il regime delle valutazioni del personale previsto dall'articolo 43 dello Statuto, applicabile ai temporanei per effetto dell'articolo 15(2) del CEOS. Vengono inoltre evocati:

  • l'articolo 296 TFUE e l'articolo 25 dello Statuto, invocati dalla ricorrente per il dovere di motivazione;
  • l'articolo 41(2)(c) della Carta, sul diritto a una buona amministrazione;
  • l'articolo 12a dello Statuto, relativo al divieto di molestie psicologiche;
  • l'articolo 2(3) della decisione della Commissione C(2013) 8985 final, sulle disposizioni generali di attuazione dell'articolo 43;
  • l'articolo 134(1) del regolamento di procedura, per le spese.

Sullo status della decisione di rigetto del reclamo

Il Tribunale ricorda che, nel contenzioso del pubblico impiego, il reclamo amministrativo e il suo rigetto sono parte di una procedura complessa e non costituiscono, di regola, un atto autonomamente lesivo. Poiché il rigetto del reclamo si limitava a confermare il rapporto di valutazione, l'azione è stata esaminata come diretta sostanzialmente contro il rapporto stesso, tenendo conto delle motivazioni aggiuntive contenute nella decisione sul reclamo.

Obbligo di motivazione e sufficienza del rapporto

Quanto al terzo motivo, il Tribunale afferma che il rapporto di valutazione non è un "atto decisorio" soggetto al regime generale di motivazione dell'articolo 25 dello Statuto, ma è disciplinato dalla specifica normativa dell'articolo 43. La giurisprudenza richiede una motivazione sufficiente e individualizzata, ma non impone ai valutatori di fornire tutti gli elementi fattuali e giuridici o di corredare ogni apprezzamento con esempi concreti. Nel caso di specie, il rapporto offriva una visione sufficientemente dettagliata della prestazione della ricorrente, trattando in modo individualizzato efficienza, capacità e condotta. Le osservazioni contestate erano, peraltro, essenzialmente valutazioni positive o neutre e non contenevano elementi denigratori. Il Tribunale esclude che il capo unità fosse tenuto, in tali circostanze, a motivare ulteriormente con esempi specifici.

Inutilizzabilità delle istruzioni interne come fonte vincolante

La ricorrente aveva richiamato un documento interno della Commissione, intitolato "Constructive dialogue and fair report: guidance for Reporting Officers". Il Tribunale osserva che tale documento non è una decisione né un atto interno vincolante, ma contiene raccomandazioni e suggerimenti. Non può quindi fondare un obbligo giuridico generalizzato di accompagnare ogni valutazione con esempi o fatti.

Presunto contesto conflittuale e dovere di sollecitudine

Il Tribunale respinge anche l'argomento secondo cui la tensione nel rapporto di lavoro e le condizioni di salute della ricorrente avrebbero imposto una motivazione rafforzata. Richiama la giurisprudenza secondo cui un'attenzione particolare è richiesta, ad esempio, quando il nuovo rapporto è peggiorativo rispetto al precedente o quando viene redatto in ritardo da un valutatore non più responsabile del periodo esaminato; ma nel caso concreto non emergeva alcuna situazione del genere. Inoltre, la ricorrente aveva interpretato erroneamente i commenti contestati: essi non alludevano a problemi di redazione né a conflitti con i colleghi. Al contrario, il rapporto descriveva positivamente l'integrazione nella unità e i buoni rapporti con i colleghi.

Errore manifesto di valutazione, mobbing e abuso di potere

Sul secondo motivo, il Tribunale ribadisce che la sua cognizione sulle valutazioni di merito è limitata al controllo della regolarità procedurale, della correttezza materiale dei fatti e dell'assenza di errore manifesto o abuso di potere. Il valutatore dispone di un ampio margine di discrezionalità e il ricorrente deve fornire elementi sufficienti a rendere implausibile l'apprezzamento amministrativo. La ricorrente aveva sostenuto che i commenti contestati derivassero da un presunto mobbing del capo unità, caratterizzato da esclusione da email, critiche ingiustificate, riassegnazione di fascicoli e istruzioni contraddittorie. Il Tribunale ammette in linea di principio che una situazione di molestie possa essere invocata anche contro altri atti amministrativi, ma solo se è dimostrato un nesso specifico tra le condotte denunciate e il contenuto dell'atto contestato. Nel caso concreto, tale nesso non è stato provato: i commenti riguardano il miglioramento della scrittura e la difficoltà generale della cooperazione, non episodi di molestia. Mancano quindi elementi oggettivi e concordanti che consentano di qualificare il rapporto come viziato da errore manifesto o da abuso di potere. Il Tribunale ricorda altresì che le molestie psicologiche presuppongono un comportamento improprio, ripetuto o sistematico, idoneo a ledere la dignità o l'integrità della persona; ma la ricorrente non ha fornito prova sufficiente di un simile collegamento tra il comportamento del superiore e le valutazioni riportate.

Mancata fissazione di obiettivi per il 2019

Quanto al primo motivo, la ricorrente sosteneva che l'assenza di obiettivi formali per il 2019 rendesse impossibile una valutazione corretta e conforme alla giurisprudenza. Il Tribunale chiarisce però che, nel quadro normativo applicabile, né l'articolo 43 dello Statuto né le disposizioni generali di attuazione impongono alla Commissione di fissare ogni anno obiettivi formali né di valutare la prestazione sulla base di obiettivi predefiniti. Le pronunce richiamate dalla ricorrente riguardavano contesti normativi diversi, in cui tale obbligo era espressamente previsto oppure dove il giudice ha interpretato norme già esistenti in relazione a situazioni particolari. Non essendo qui prevista una simile regola, la mancata fissazione di obiettivi non costituisce irregolarità sostanziale. Il Tribunale aggiunge che la ricorrente avrebbe potuto chiedere essa stessa la definizione di obiettivi, ma non risulta che lo abbia fatto.

Domanda risarcitoria

La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale era fondata sugli stessi asseriti vizi del rapporto e sulla lesione della salute, della dignità e della reputazione professionale. Poiché l'azione di annullamento è stata integralmente respinta, il Tribunale applica il principio secondo cui la domanda di risarcimento strettamente connessa a un ricorso di annullamento infondato deve essere parimenti respinta.

Dispositivo e principi ricavabili

Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso e condannato TL alle spese. La pronuncia conferma, in sintesi, che:

  • il rapporto di valutazione del personale resta un atto a forte contenuto discrezionale, sindacabile solo per errori manifesti, irregolarità procedurali o abuso di potere;
  • la motivazione non deve necessariamente essere analitica né sorretta da esempi per ogni osservazione;
  • il mancato inserimento di obiettivi annuali è censurabile solo se il diritto applicabile lo impone espressamente;
  • l'allegazione di mobbing richiede la prova di un nesso concreto con il contenuto dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego uevalutazione del personalemotivazione degli attimobbing e tutela della dignità del personaleresponsabilità extracontrattuale e risarcimento danni

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