Corte di giustizia, Ordinanza C-245/22
Order of the Vice-President of the Court of 12 July 2022. — Cipla Europe NV v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Intervention – EU trade mark – Cancellation proceedings – Leave for other party to the proceedings before the Board of Appeal of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) to participate in the proceedings in the case before the General Court – Time limits – Unforeseeable circumstances – Participation in the oral proceedings – Rejection. — Case C-245/22 P(I)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Vicepresidenza della Corte respinge l’impugnazione di Cipla Europe contro l’ordinanza del Tribunale che le aveva negato la partecipazione come interveniente in una causa di nullità di marchio UE. La Corte ribadisce che un disguido interno nell’organizzazione della società non costituisce, di per sé, circostanza imprevedibile o forza maggiore idonea a superare una decadenza processuale. Conferma inoltre che, nel sistema processuale del Tribunale, la mancata risposta tempestiva impedisce alla parte del procedimento EUIPO di intervenire e di svolgere difese orali.
Impugnazione contro il rigetto dell’intervento tardivo in una controversia su marchio UE e sull’inesistenza di circostanze imprevedibili ai fini della rimessione in termini.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel negare che un errore umano interno nell’organizzazione della ricorrente integrasse circostanze imprevedibili o forza maggiore ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto; se fosse possibile applicare per analogia l’articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001; e se il Tribunale avesse erroneamente escluso la partecipazione della ricorrente come interveniente per tardività, anche ai fini di presentare osservazioni orali.
Principio di diritto
La Corte conferma che un errore interno di organizzazione o di trattamento della corrispondenza imputabile alla parte o ai suoi dipendenti non può, di regola, integrare circostanze imprevedibili o forza maggiore ai fini dell’articolo 45 dello Statuto; la rimessione in termini non può essere concessa per analogia applicando l’articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001, perché tale norma riguarda solo i procedimenti dinanzi all’EUIPO. Inoltre, una parte del procedimento amministrativo EUIPO che non abbia depositato tempestivamente la risposta non acquisisce lo status di interveniente davanti al Tribunale e non può presentare osservazioni orali; il ricorso è pertanto respinto.
Norme richiamate
- Articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 173 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 179 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 142 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 143 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 116, paragrafo 6, del vecchio regolamento di procedura del Tribunale
Rifiuto dell’intervento tardivo in una causa di marchio UE
La pronuncia è un ordine della Vicepresidente della Corte di giustizia, reso in sede di impugnazione ex articolo 57, secondo comma, dello Statuto, relativo a una controversia su un marchio tridimensionale dell’Unione. Il nodo centrale riguarda il rigetto, da parte del Tribunale, della partecipazione di Cipla Europe come interveniente in un giudizio promosso da Glaxo Group contro EUIPO.
Fatti e svolgimento del procedimento
Glaxo Group aveva ottenuto la registrazione del marchio UE nel 2005. Cipla Europe aveva poi chiesto la declaratoria di nullità del marchio, ottenendo inizialmente accoglimento dinanzi alla Cancellation Division di EUIPO; in seguito, la prima commissione di ricorso aveva annullato il marchio nel 2021. Glaxo Group aveva quindi impugnato davanti al Tribunale la decisione della commissione di ricorso.
Il ricorso introduttivo era stato notificato a Cipla Europe, che però aveva depositato la propria risposta oltre il termine. Il Tribunale, con ordinanza del 9 marzo 2022, ha ritenuto che Cipla Europe non fosse legittimata a partecipare come interveniente e ha respinto anche la sua domanda di trattamento riservato.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla rimessione in termini in presenza di circostanze imprevedibili o forza maggiore;
- l’articolo 53, secondo comma, dello Statuto, che consente alcune deroghe procedurali nei contenziosi di proprietà intellettuale;
- l’articolo 36 dello Statuto, relativo all’obbligo di motivazione;
- l’articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio UE, che disciplina la rimessione in termini dinanzi a EUIPO;
- gli articoli 173 e 179 del regolamento di procedura del Tribunale, sullo status di interveniente per le parti del procedimento amministrativo EUIPO;
- gli articoli 142 e 143 del regolamento di procedura del Tribunale, nonché l’articolo 116, paragrafo 6, del vecchio regolamento di procedura, invocati dalla ricorrente;
- gli articoli 184 e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, in tema di spese.
Primo motivo: circostanze imprevedibili, forza maggiore e motivazione
Cipla Europe sosteneva che il Tribunale non avesse spiegato perché un singolo errore umano interno non potesse costituire circostanza imprevedibile; invocava inoltre per analogia l’articolo 104 del regolamento 2017/1001 e lamentava una lesione del diritto di essere ascoltata e della tutela giurisdizionale effettiva.
La Corte respinge innanzitutto la censura di motivazione: l’ordinanza del Tribunale, letta nei suoi passaggi rilevanti, consentiva alla ricorrente di comprendere la ragione del rigetto e permetteva un controllo giurisdizionale effettivo.
Nel merito, la Corte ribadisce il criterio consolidato per forza maggiore e circostanze imprevedibili: occorrono un elemento oggettivo, cioè un evento anormale ed estraneo alla parte, e un elemento soggettivo, cioè l’adozione di misure idonee a prevenire le conseguenze dell’evento senza sacrifici eccessivi. Un errore dei dipendenti o un malfunzionamento dell’organizzazione interna non costituiscono, di regola, evento estraneo alla parte e non possono fondare la rimessione in termini.
La Corte aggiunge che l’articolo 104 del regolamento 2017/1001 non è applicabile ai procedimenti dinanzi ai giudici dell’Unione, perché regola soltanto i termini davanti a EUIPO. Non è quindi possibile invocarlo per analogia per superare la disciplina dell’articolo 45 dello Statuto. Parimenti, la mancata prova di circostanze imprevedibili non viola, di per sé, il diritto a essere ascoltati né la tutela giurisdizionale effettiva, poiché l’applicazione rigorosa dei termini processuali risponde anche a esigenze di certezza del diritto e di parità di trattamento.
Secondo motivo: status di interveniente e osservazioni orali
Con il secondo motivo Cipla Europe contestava che il Tribunale avesse qualificato la sua istanza come domanda di intervento ai sensi degli articoli 142 e 143 del regolamento di procedura, mentre essa avrebbe inteso soltanto chiedere di presentare osservazioni orali nonostante la tardività. Richiamava inoltre la disciplina del vecchio articolo 116, paragrafo 6, e alcune decisioni precedenti.
La Corte osserva che gli argomenti fondati sugli articoli 142 e 143 erano comunque irrilevanti, poiché il Tribunale aveva esaminato anche, e soprattutto, la richiesta sostanziale di essere ammessa a intervenire per svolgere difese orali.
Sotto il profilo sistematico, la Corte chiarisce che l’articolo 173 del regolamento di procedura disciplina la posizione delle parti del procedimento amministrativo EUIPO nel giudizio davanti al Tribunale: esse diventano intervenienti solo se depositano un atto entro il termine previsto dall’articolo 179. Se non rispondono tempestivamente, perdono lo status di intervenienti e non possono presentare osservazioni nel processo. Ne deriva che Cipla Europe, avendo depositato tardivamente la risposta, non poteva rivendicare un diritto a intervenire né a formulare osservazioni orali.
La Corte aggiunge che la disciplina del vecchio articolo 116, paragrafo 6, non era più in vigore e non poteva essere applicata. Né il richiamo al diritto processuale di alcuni Stati membri né l’invocazione della Carta dei diritti fondamentali possono alterare la disciplina procedurale unionale, in assenza di un espresso rinvio del diritto dell’Unione al diritto nazionale.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. In applicazione degli articoli 184 e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna Cipla Europe a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Glaxo Group e da EUIPO.
Principi confermati
La pronuncia ribadisce tre punti utili in pratica:
- l’errore organizzativo interno non basta, di regola, per ottenere la rimessione in termini davanti ai giudici dell’Unione;
- le norme sui termini dinanzi a EUIPO non sono automaticamente trasponibili nel processo davanti al Tribunale;
- la tardività del deposito della risposta da parte della parte del procedimento amministrativo preclude lo status di interveniente e, quindi, la partecipazione alle difese nel giudizio di impugnazione.
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