Tribunale, Sentenza T-634/21
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 13 July 2022. — Rimini Street, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark WE DO SUPPORT – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-634/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Rimini Street contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la protezione nell’Unione al marchio internazionale WE DO SUPPORT. La pronuncia ribadisce che gli slogan pubblicitari possono essere registrati solo se, oltre alla funzione promozionale, sono idonei a indicare l’origine commerciale dei servizi. Nel caso di specie, il segno è stato ritenuto un semplice messaggio laudatorio relativo a servizi di supporto informatico.
Marchio UE internazionale WE DO SUPPORT: verifica del carattere distintivo e conferma del rifiuto di protezione per mancanza di distintività.
La questione giuridica
Se il segno verbale WE DO SUPPORT, oggetto di registrazione internazionale designante l’Unione europea per servizi informatici in classe 42, fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, tenuto conto anche dell’articolo 7, paragrafo 2, e se la Board of Appeal avesse errato nel qualificarlo come mero slogan promozionale.
Principio di diritto
Un segno verbale composto da parole inglesi comuni, grammaticalmente corretto e immediatamente percepibile dal pubblico rilevante come "we provide support", è privo di carattere distintivo quando, per i servizi informatici rivendicati, si limita a veicolare un messaggio pubblicitario o laudatorio sulle qualità e sulla disponibilità di assistenza del prestatore. La mera presenza di un potenziale plurimo significato, o l’assenza di indicazioni più precise sulle modalità del servizio, non basta a conferire distintività se il pubblico lo percepisce subito come slogan promozionale e non come indicazione dell’origine commerciale.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE internazionale WE DO SUPPORT: mancanza di carattere distintivo
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di protezione nell’Unione per una registrazione internazionale designante l’UE. Il segno contestato è il word mark WE DO SUPPORT, richiesto per servizi di consulenza, manutenzione e assistenza software in classe 42.
Fatti e procedimento amministrativo
La registrazione internazionale n. 1559178, ottenuta il 29 settembre 2020 e notificata a EUIPO il 5 novembre 2020, riguardava servizi di consulenza informatica, supporto tecnico, manutenzione e risoluzione di problemi di software. L’esaminatore aveva emesso un rifiuto provvisorio fondato sugli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, poi confermato con decisione del 3 marzo 2021. La commissione di ricorso ha infine respinto l’impugnazione con decisione del 3 agosto 2021.
Questione giuridica
Il Tribunale era chiamato a stabilire se il segno WE DO SUPPORT fosse idoneo a distinguere i servizi rivendicati dalla concorrenza oppure se fosse percepito dal pubblico pertinente soltanto come formula promozionale. Il ricorrente sosteneva che il segno avesse sufficiente distintività, anche per la presenza del termine "do", per i possibili significati plurimi e per l’effetto di interpretazione richiesto al pubblico.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia di distintività ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001: un marchio deve consentire al pubblico di identificare l’origine commerciale dei servizi e distinguerli da quelli di altre imprese. L’articolo 7, paragrafo 2, consente di negare la registrazione anche se il motivo ostativo sussiste solo in una parte dell’Unione. La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza sugli slogan pubblicitari, secondo cui non si applicano criteri più severi rispetto agli altri segni, ma il marchio deve comunque possedere, oltre alla funzione promozionale, una certa originalità o risonanza capace di attivare un minimo processo interpretativo.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale conferma, anzitutto, la valutazione della commissione di ricorso sul pubblico di riferimento: sia il pubblico generale sia quello professionale dei sistemi IT, con attenzione relativamente bassa verso semplici indicazioni promozionali; tra essi, il pubblico anglofono dell’Unione, in particolare in Irlanda e Malta, nonché nei Paesi Bassi e in Svezia, dove l’inglese è ampiamente compreso.
Quanto al significato del segno, il Tribunale osserva che WE DO SUPPORT è composto da tre parole comuni della lingua inglese, corrette dal punto di vista grammaticale, e che il pubblico lo percepisce immediatamente nel senso di "we provide support". La combinazione delle parole non presenta originalità né richiede sforzo interpretativo, sicché il termine "do" funge soltanto da enfasi e non introduce un elemento distintivo autonomo.
Le censure del ricorrente vengono respinte una per una. Il fatto che il segno possa evocare varie sfumature non è decisivo, perché tali letture restano inserite nel medesimo contesto concettuale di un messaggio pubblicitario generico. Anche l’argomento secondo cui il segno lascerebbe aperte modalità e oggetto dell’assistenza non basta: la mera indeterminatezza del contenuto operativo di uno slogan non gli conferisce distintività. Analogamente, la presenza del termine "we" non personalizza il segno in modo da farlo percepire come indicazione dell’origine commerciale; nella prassi degli slogan, "we" rinvia normalmente al prestatore del servizio.
Qualificazione come slogan laudatorio
Per i servizi di consulenza e supporto software, l’espressione WE DO SUPPORT comunica che il titolare offre assistenza tecnica e manutenzione nel settore informatico e che tali servizi sono affidabili e orientati all’aiuto del cliente. Proprio per questo il segno viene percepito come una mera formula laudatoria, idonea a mettere in evidenza qualità positive del prestatore e dei servizi, ma non come indicatore dell’impresa di provenienza.
Il Tribunale precisa inoltre che la soglia minima di distintività richiesta per la registrazione non è stata superata: il segno non contiene alcun elemento capace di essere memorizzato dal pubblico come marchio, oltre al suo evidente contenuto promozionale.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma il rifiuto di protezione nell’Unione della registrazione internazionale WE DO SUPPORT ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Le spese sono poste a carico di Rimini Street, Inc., in quanto parte soccombente.
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