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Sentenza

Sentenza n. 7271/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a. della determinazione direttoriale del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prot.: 3559/RU del 2.1.2024, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia il 3.1.2024, recante la Tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette in vigore dall'1.1.2024; b. della Tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette approvata in forza della determinazione direttoriale sub a., nonché, c. di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, conseguenziale e connesso. con riserva espressa di ogni azione risarcitoria per il danno patito e patiendo: per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.2.2024: a. della determinazione direttoriale del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prot.: 61959/RU del 31.1.2024, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia l'1.2.2024, recante determinazione del PMP-sigarette per l'anno 2024 e del connesso onere fiscale minimo, nonché modifica ed aggiornamento della Tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette già approvata dalla determinazione direttoriale del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prot.: 3559/RU del 2.1.2024, impugnata con il ricorso introduttivo di giudizio; b. della Tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette approvata in forza della determinazione direttoriale sub a., in vigore dall'1.2.2024, nonché, c. di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, conseguenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202401023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relative alla tabella di ripartizione del prezzo di vendita delle sigarette per il 2024 e alla determinazione del prezzo medio ponderato e dell'onere fiscale minimo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione del 2 gennaio 2024 e, con motivi aggiunti, quella del 31 gennaio 2024, deducendo che il meccanismo nazionale di determinazione dell'onere fiscale minimo previsto dall'art. 39-octies del d.lgs. n. 504/1995, applicato dall'Agenzia mediante il prezzo medio ponderato delle sigarette, sarebbe incompatibile con la direttiva 2011/64/UE, con i principi europei di libera circolazione, concorrenza e proporzionalità e con gli artt. 11 e 117 Cost. Sono stati dedotti, inoltre, violazione delle precedenti pronunce della Corte di giustizia sul prezzo minimo e sull'accisa minima, nonché eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento e ingiustizia manifesta. La censura centrale riguardava l'effetto penalizzante dell'onere fiscale minimo sui prodotti di fascia bassa, poiché il sistema avrebbe determinato un prelievo sostanzialmente costante fino al prezzo di parità, comprimendo i margini dei produttori meno costosi e inducendoli ad aumentare i prezzi. La ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei danni, la disapplicazione della normativa nazionale, in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e un nuovo incidente di costituzionalità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l'Agenzia abbia applicato un potere vincolato, conformandosi alla disciplina legislativa vigente, sicché gli atti impugnati risultano legittimi finché tale disciplina non sia modificata o dichiarata incostituzionale. La sentenza della Corte costituzionale n. 183/2025, pur avendo evidenziato evidenti criticità e un effetto sproporzionato dell'OFM sulla concorrenza e sui produttori di fascia bassa, ha dichiarato inammissibili le questioni perché la riduzione a legittimità richiedeva plurime scelte di sistema riservate al legislatore; essa non equivale quindi a una pronuncia di accoglimento né elimina la disciplina dall'ordinamento. Il giudice ha escluso la disapplicazione della normativa nazionale, poiché la direttiva 2011/64/UE non è dotata di efficacia diretta: lascia agli Stati membri un ampio margine nella definizione della struttura e della misura dell'imposizione. Ha inoltre escluso il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, non ravvisando dubbi interpretativi sul diritto dell'Unione e ritenendo che la richiesta mirasse in realtà a mettere in discussione gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale e i limiti del suo sindacato, anziché a ottenere l'interpretazione di una norma europea. È stata altresì esclusa la responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c., per mancanza sia di una condotta illecita, essendo gli atti conformi alla legge, sia della colpa dell'Amministrazione, che si è limitata ad applicare una disciplina vincolante. Il TAR ha precisato che eventuali profili di responsabilità dello Stato legislatore per mancata o non corretta attuazione della direttiva appartengono a un diverso titolo e non incidono sulla legittimità degli atti amministrativi. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 39-quinquies d.lgs. 504/1995

    Costituisce la base legislativa per l'aggiornamento della tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette.

  • art. 39-octies d.lgs. 504/1995

    Disciplina il calcolo dell'onere fiscale minimo, incluso il riferimento al prezzo medio ponderato; la disposizione è stata ritenuta vigente e vincolante, nonostante le criticità evidenziate dalla Corte costituzionale.

  • art. 7, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 2011/64/UE

    Prevede la struttura dell'accisa sui tabacchi lavorati e la possibilità di istituire un onere fiscale minimo; secondo il TAR, la direttiva non è sufficientemente chiara, precisa e incondizionata da avere efficacia diretta.

  • artt. 11 e 117 Cost.

    Costituiscono i parametri costituzionali mediati attraverso i quali può essere verificata la compatibilità della normativa interna con il diritto dell'Unione quando la disposizione europea non ha efficacia diretta.

  • art. 28 l. 87/1953

    Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

    Giustifica la declaratoria di inammissibilità quando la reductio ad legitimitatem richiede plurime scelte normative e di sistema riservate al legislatore.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando non sussistono dubbi interpretativi ragionevoli sul diritto dell'Unione o quando la questione tende sostanzialmente a mettere in discussione una decisione della Corte costituzionale nazionale.

  • art. 2043 c.c.

    Non fonda la responsabilità dell'Amministrazione in assenza di condotta illecita e di colpa, quando l'amministrazione abbia applicato una disciplina legislativa vigente e vincolante.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ma il TAR non ha ravvisato una questione idonea a imporre il rinvio pregiudiziale.

Massime di principio

  • Una sentenza di inammissibilità della Corte costituzionale che rilevi criticità della disciplina legislativa, ma rimetta al legislatore la scelta tra plurime soluzioni normative, non equivale a una pronuncia di accoglimento: la disciplina resta vigente e vincolante per il giudice comune e per l'amministrazione fino a una sua modifica o caducazione.
  • Il giudice nazionale non può disapplicare una norma interna sulla base di una direttiva priva di efficacia diretta, quando la direttiva lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nell'attuazione; in tale situazione il controllo sulla legge interna passa attraverso il giudizio accentrato di costituzionalità.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione non riguarda l'interpretazione del diritto dell'Unione, ma la valutazione dell'adeguatezza o proporzionalità delle scelte legislative nazionali già sottoposte alla Corte costituzionale.
  • L'amministrazione che applichi puntualmente una disciplina legislativa vigente e vincolante esercita un potere vincolato; gli atti adottati in conformità a tale disciplina non sono illegittimi per il solo fatto che la disciplina sia stata censurata, ma non dichiarata incostituzionale.
  • L'applicazione vincolata di una norma legislativa vigente esclude, in assenza di ulteriori elementi, la responsabilità aquiliana dell'amministrazione, poiché mancano sia la condotta illecita sia la colpa dell'apparato.
  • Eventuali pretese risarcitorie fondate sulla mancata o non corretta attuazione di una direttiva priva di efficacia diretta possono riguardare la responsabilità dello Stato legislatore, ma non comportano automaticamente l'illegittimità degli atti amministrativi adottati in applicazione della legge vigente.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Invalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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