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Sentenza

Sentenza n. 1213/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 909/2025 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, che aveva disposto l'attribuzione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 909/2025 del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro. Ha dedotto che la sentenza era stata notificata all'amministrazione, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, che il provvedimento era passato in giudicato e che il Ministero non aveva dato esecuzione alla statuizione giudiziale. In particolare, non risultava attribuita la Carta elettronica del docente per l'importo di € 500,00 relativo all'anno scolastico 2023/2024, con gli accessori dovuti. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata e la notificazione del titolo all'amministrazione in data 15 maggio 2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ritenuto non provata l'esecuzione del giudicato, poiché l'amministrazione non aveva dimostrato l'attivazione in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente per l'importo e l'anno scolastico stabiliti dal giudice ordinario. Il ricorso è stato quindi accolto ed è stato ordinato al Ministero di attivare la Carta per € 500,00 entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, inclusi gli eventuali atti contabili e di bilancio, entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione sull'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l'amministrazione pubblica deve provvedere all'adempimento prima dell'esperibilità dell'azione esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, la cui attribuzione per l'importo riconosciuto dal giudicato costituiva l'obbligo amministrativo da eseguire.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le finalità e le modalità attuative della Carta elettronica del docente, cui l'esecuzione della sentenza doveva conformarsi.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal titolo esecutivo per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull'importo dovuto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata dimostrazione da parte dell'amministrazione dell'avvenuta esecuzione delle specifiche statuizioni contenute nel dispositivo del giudicato giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla formale richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte di un'amministrazione debitrice; il commissario deve adottare le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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