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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39891/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Ancona del 22/03/2022 lamentando l'inosservanza delle norme che impongono la confisca del profitto del reato (in specie l'art. 1, comma 143, legge n. 244/2007, l'art. 322-ter c.p. e l'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000), per avere il Tribunale omesso di disporre la confisca, anche nella forma equivalente, del profitto/ prezzo dei reati per cui la resistente è stata condannata.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato, ma solo in parte. Il Collegio ha esaminato la temporalità dei fatti (reati commessi nel 2014 e nel 2016) e la normativa applicabile: la disposizione della legge n. 244/2007 (art. 1, comma 143) imponeva l'applicazione, nei casi a essa ricompresi, dell'art. 322-ter c.p. (confisca diretta o per equivalente) e l'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 158/2015, ha esteso l'obbligo di confisca a tutti i delitti del decreto a partire dal 2016. Di conseguenza la Corte ha ritenuto obbligatoria la confisca per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (commesso nel 2014) e per il reato previsto dall'art. 10 del medesimo decreto nella parte contestata come commessa nel 2016. La sentenza del Tribunale è stata annullata limitatamente al punto relativo all'omessa confisca e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Ancona per nuovo esame e decisione sul punto della confisca.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007

    Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale

    La Corte ha ritenuto che per i delitti espressamente richiamati dalla norma (tra cui l'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000) viga l'obbligo di applicare le disposizioni in materia di confisca previste dall'art. 322-ter c.p.; per i delitti non ricompresi (es. art. 10 prima delle modifiche) tale obbligo non operava per i fatti ante 2016.

  • art. 322-ter cod. pen.

    La disposizione impone la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea, ovvero, se ciò non è possibile, la confisca per equivalente di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dall'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 158 del 24/09/2015)

    1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta

    Dal 1° gennaio 2016 (applicazione pratica della modifica) l'art. 12-bis ha introdotto l'obbligo di confisca per tutti i delitti del d.lgs. n. 74/2000, estendendo la misura anche ai casi non ricompresi dalla legge n. 244/2007 per i fatti commessi dopo tale data; inoltre disciplina l'eccezione relativa all'impegno del contribuente a versare somme all'erario.

  • art. 5 e art. 10 del d.lgs. n. 74/2000

    Il Collegio ha distinto la rilevanza temporale: il reato punito dall'art. 5 commesso nel 2014 rientrava già nell'ambito applicativo della legge n. 244/2007 e quindi nella confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 322-ter; il reato di cui all'art. 10, nella parte contestata per il 2016, rientra nell'obbligo di confisca in forza dell'art. 12-bis introdotto nel 2015 e operativo per i fatti del 2016.

Massime di principio

  • Verificare la data di commissione del reato: la disciplina della confisca può cambiare in ragione di modifiche normative intervenute (es. estensione del obbligo di confisca operata dall'art. 12-bis per fatti dal 2016).
  • Per i reati fiscali occorre distinguere se la fattispecie rientrava già, alla data del fatto, nell'ambito di applicazione della norma che richiama l'art. 322-ter c.p.; se sì, la confisca del profitto (o per equivalente) è obbligatoria salvo prova di titolarità di terzi estranei al reato.
  • La confisca può essere disposta nella forma equivalente quando il profitto diretto non è più disponibile, ed è obbligatoria salvo che i beni appartengano a persona estranea o sussistano le condizioni previste dalla legge per escluderla.
  • L'impegno del contribuente a versare una somma all'erario può incidere sulla confisca (esclude parte della confisca corrispondente all'importo versato), ma in caso di mancato versamento la confisca deve essere disposta.
  • In presenza di omissione della confisca nel giudizio di primo grado, il Procuratore può ricorrere per ottenere l'annullamento limitato al profilo della confisca e il rinvio per nuovo esame, e la Corte deve valutare l'applicabilità della normativa nel tempo e disporre la misura quando obbligatoria.
  • Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello dovrà quantificare il profitto/prezzo del reato, accertare la disponibilità di beni del reo o di terzi e applicare la confisca diretta o per equivalente secondo i principi stabiliti.

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