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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20870/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di nuovo calcolo della pena da espiare ai sensi dell'art.80 cod. pen. con riferimento a sedici sentenze di condanna; dedotta violazione dell'art.80 cod. pen. e carenza di motivazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva respinto la richiesta

La decisione

Il Tribunale aveva rigettato la domanda perché la pena detentiva residua (anni 6, mesi 7, giorni 13) non superava il limite di cui all'art.78 cod. pen., per cui l'applicazione dell'art.80 poteva incidere solo sulle pene pecuniarie; l'ammenda era stata ritenuta integralmente applicabile ai sensi dell'art.75 cod. pen.; la multa, pur superiore al limite di art.78, riguardava reati disciplinati dal d.P.R. 309/90 (art.73), materia di legge speciale, con esclusione dell'operatività del limite di art.78. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico: il ricorrente non ha confutato in modo specifico e motivato il ragionamento del Tribunale né contestato le conclusioni sulla applicabilità delle norme citate; conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art.80 cod. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per richiedere il nuovo calcolo della pena; il giudice ha valutato la sua applicabilità solo con riferimento alle pene pecuniarie, dato che la pena detentiva non superava il limite di art.78

  • art.78 cod. pen.

    Fissa i limiti per l'operatività del cumulo giuridico e la determinazione della pena complessiva; il Tribunale ha rilevato che il limite non era superato per la reclusione residua, escludendo rilevanza dell'art.80 per la parte detentiva

  • art.75 cod. pen.

    Regola l'ammenda; il Tribunale ha ritenuto l'ammenda integralmente applicabile e quindi non assoggettabile a modifiche nel nuovo calcolo

  • art.73 d.P.R. 309/90 (commi 1 e 4)

    Le sanzioni pecuniarie relative a questa legge speciale sono state considerate escluse dal limite di cui all'art.78 cod. pen.; pertanto la multa inflitta per reati in materia di stupefacenti non è stata rideterminabile con riferimento al limite di art.78

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme utilizzate per inquadrare i motivi di ricorso in cassazione (vizi denunciati): violazione di legge e vizio di motivazione

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti di riproduzione del motivo di ricorso riportato in cassazione

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e applicazione della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Per ottenere un nuovo calcolo della pena ai sensi dell'art.80 cod. pen. è necessario dimostrare in modo specifico e motivato perché i limiti di cumulo (art.78) sono superati; una semplice reiterazione delle istanze precedenti è insufficiente
  • Se la pena detentiva residua non supera il limite di art.78, l'art.80 può incidere soltanto sulle pene pecuniarie; vanno quindi esibiti elementi che provino la rilevanza concreta dell'art.80 sulle sanzioni pecuniarie
  • Le sanzioni pecuniarie previste da leggi speciali (es. d.P.R. 309/90 per stupefacenti) possono essere escluse dall'applicazione dei limiti generali di art.78 cod. pen.; occorre contestare espressamente e motivatamente l'interpretazione che qualifica la norma come legge speciale
  • In cassazione l'impugnazione deve confrontarsi puntualmente con il ragionamento logico-giuridico del giudice di merito: la genericità e la mancata confutazione step-by-step della motivazione comportano l'inammissibilità
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata non solo alle spese ma anche al pagamento di somme alla Cassa delle ammende secondo art.616 cod. proc. pen.; valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni non sufficientemente fondate

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