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Sentenza

Sentenza n. 31/2026 - Trieste, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del verbale della Commissione competente ad esprimersi sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli ispettori di Polizia di Stato (ex art. 69 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335) del 5 dicembre 2024, nella parte in cui, al punto 6 dell’ordine del giorno, ha ritenuto di escludere -OMISSIS- dagli scrutini per merito assoluto riferiti al 31 dicembre 2023 e 30 giugno 2024 per il conferimento della qualifica di ispettore della Polizia di Stato; - dell’allegato B al suddetto verbale per la parte in cui indica il ricorrente tra i soggetti non ammessi allo scrutinio; - dell’allegato al verbale in cui sono elencati i soggetti che hanno ottenuto la progressione in carriera a ispettore della Polizia di Stato (atto sconosciuto al ricorrente) per la parte in cui non include tra questi il ricorrente; - del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Ispettori Prima divisione -OMISSIS- del 18/12/2024, notificato all’interessato il 2 gennaio 2025, avente ad oggetto: “Vice Ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS-. Esclusione dagli scrutini per merito assoluto, riferiti al 31 dicembre 2023 e 30 giugno 2024, per l'avanzamento alla qualifica di ispettore della Polizia di Stato”; - di ogni altro atto comunque connesso e/presupposto e/o consequenziale; per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso allo scrutinio per merito assoluto riferito al 31 dicembre 2023, o, al più tardi, al 30 giugno 2024 per la progressione di carriera da Vice Ispettore della Polizia di Stato a Ispettore della Polizia di Stato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal signor -OMISSIS- il 25/11/2025: per le domande azionate col ricorso introduttivo e, inoltre, per l’annullamento - del verbale della Commissione competente ad esprimersi sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli ispettori di Polizia di Stato (ex art. 69 del d.P.R. 24 aprile 1982. n. 335) del 10 luglio 2025, nella parte in cui, ha ritenuto di escludere -OMISSIS- dagli scrutini per merito assoluto riferiti al 31 dicembre 2024 e 30 giugno 2025 per il conferimento della qualifica di ispettore della Polizia di Stato; - dell’allegato al suddetto verbale per la parte in cui indica il ricorrente tra i soggetti non ammessi allo scrutinio; - dell’allegato al verbale in cui sono elencati i soggetti che hanno ottenuto la progressione in carriera a ispettore della Polizia di Stato (atto sconosciuto al ricorrente) per la parte in cui non include tra questi il ricorrente; - del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Ispettori Prima divisione sottoscritto in data 19 agosto 2025 con protocollo del Ministero dell'Interno -OMISSIS- avente ad oggetto: “Vice ispettore della Polizia di Stato -OMISSIS-. Esclusione dagli scrutini per merito assoluto riferiti al 31 dicembre 2024 e 30 giugno 2025 per l'avanzamento alla qualifica di Ispettore della Polizia di Stato”;

Giustizia amministrativa202500130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dagli scrutini per merito assoluto, riferiti al 31 dicembre 2023, 30 giugno 2024, 31 dicembre 2024 e 30 giugno 2025, per l'avanzamento dalla qualifica di vice ispettore a quella di ispettore della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stato escluso dagli scrutini per merito assoluto per la progressione alla qualifica di ispettore e ha chiesto l'accertamento del diritto a essere ammesso allo scrutinio. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 61, comma 1, del d.P.R. n. 335/1982 e dell'art. 6 del d.P.R. n. 737/1981, nonché l'erroneità dei presupposti, sostenendo di avere maturato l'anzianità necessaria e di non avere riportato sanzioni disciplinari nei tre anni precedenti gli scrutini. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e il difetto, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, lamentando che gli atti si limitassero a un generico riferimento alla sanzione disciplinare del 2020, relativa a fatti del 2019, senza spiegare perché essa impedisse l'ammissione agli scrutini del 2024 e del 2025. Il Ministero ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato e per l'omessa impugnazione di atti precedenti ormai divenuti inoppugnabili, contestando comunque nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha prescinduto dalle eccezioni preliminari di inammissibilità e ha respinto nel merito sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la promozione alla qualifica di ispettore richieda la previa ammissione e lo svolgimento dello scrutinio e che gli effetti della sospensione disciplinare operino su due piani distinti. Da un lato, l'art. 61, comma 1, del d.P.R. n. 335/1982 esclude dallo scrutinio il personale che, nei tre anni precedenti, abbia riportato sanzioni più gravi della deplorazione. Dall'altro, l'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 comporta, oltre alla deduzione del periodo di sospensione dal computo dell'anzianità, il ritardo di due anni nella promozione, decorrente dal primo beneficio successivo alla rilevazione della mancanza. Nel caso concreto il ricorrente, vice ispettore dal 29 luglio 2019, era stato sospeso dal servizio per due mesi dal 13 agosto al 12 ottobre 2020. Il TAR ha ritenuto che il triennio di non scrutinabilità e il successivo ritardo biennale nella promozione siano conseguenze autonome e cumulative: superato il triennio di non ammissione, il ritardo di due anni impedisce comunque la promozione e quindi anche l'ammissione allo scrutinio, con riferimento agli scrutini del 30 giugno 2024, 31 dicembre 2024 e 30 giugno 2025. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione degli atti, poiché il richiamo congiunto all'art. 61, comma 1, del d.P.R. n. 335/1982, all'art. 6 del d.P.R. n. 737/1981 e alla sanzione della sospensione rendeva comprensibili sia il presupposto fattuale, noto all'interessato, sia le conseguenze giuridiche applicate. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione interpretativa.

Norme richiamate

  • art. 28 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    la promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 27-ter

    La promozione richiede la previa ammissione e lo svolgimento dello scrutinio per merito assoluto, oltre alla maturazione dell'anzianità prescritta.

  • art. 61, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    non è ammesso a scrutinio il personale (...) che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione

    La sanzione disciplinare più grave della deplorazione determina la non ammissione agli scrutini per il triennio previsto dalla norma.

  • art. 61, comma 2, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    Salvo quanto diversamente previsto dal detto d.P.R., si applicano, inoltre, per gli scrutini le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077

    Rende applicabili agli scrutini le disposizioni richiamate, inclusa la disciplina delle relative scadenze.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    Comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5

    La sospensione dal servizio comporta autonomamente sia la deduzione del periodo di sospensione dall'anzianità sia il ritardo biennale nella promozione; tale ritardo si cumula con il periodo di non scrutinabilità previsto dall'art. 61, comma 1, del d.P.R. n. 335/1982.

  • art. 40 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077

    È ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianità, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre

    Gli scrutini si svolgono semestralmente e vi è ammesso il personale che maturi l'anzianità prescritta entro le rispettive date.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione è sufficiente quando, mediante il richiamo alle norme applicate e al presupposto fattuale noto all'interessato, consente di comprendere le ragioni della non ammissione allo scrutinio.

Massime di principio

  • Nel regime della progressione alla qualifica di ispettore della Polizia di Stato, la promozione per merito assoluto presuppone la previa ammissione e lo svolgimento dello scrutinio; la sola maturazione dell'anzianità non attribuisce un diritto automatico alla promozione.
  • La non ammissione agli scrutini per tre anni prevista per chi abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e il ritardo biennale nella promozione derivante dalla sospensione dal servizio sono conseguenze sanzionatorie distinte, con effetti cumulativi e non alternativi.
  • Il ritardo biennale nella promozione previsto per la sospensione dal servizio decorre dal primo beneficio successivo alla rilevazione della mancanza e, una volta cessato il periodo di non scrutinabilità triennale, può continuare a impedire l'ammissione allo scrutinio e la conseguente promozione.
  • La motivazione dell'esclusione dallo scrutinio è sufficiente quando richiama le disposizioni normative applicate e la sanzione disciplinare irrogata, se il presupposto fattuale è noto all'interessato e il collegamento tra sanzione ed effetto impeditivo è intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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