Sentenza n. 4210/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio del visto per motivi di studio, avente ad oggetto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza diretta ad avviare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo in particolare la fissazione di un appuntamento presso la competente sede diplomatica per formalizzare la richiesta. Dopo la proposizione del ricorso, l'Ambasciata d'Italia Islamabad ha fissato l'appuntamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la fissazione dell'appuntamento ha comportato l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto e ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. La decisione è stata resa in forma semplificata, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare una domanda di visto integra l'attivazione del procedimento amministrativo e, quando costituisce l'intera pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nelle more del giudizio, l'amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa concretamente fatta valere dal ricorrente; l'attivazione del procedimento non equivale tuttavia al riconoscimento del diritto al rilascio del visto, se tale rilascio non costituisce oggetto della decisione.
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